9.2.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 46/23
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 10 novembre 2014 — EL-EM-2001 Ltd./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága
(Causa C-501/14)
(2015/C 046/29)
Lingua processuale: l’ungherese
Giudice del rinvio
Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Parti
Ricorrente: EL-EM-2001 Ltd.
Resistente: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága
Questioni pregiudiziali
1)
Se l’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 561/2006 (1), debba essere interpretato nel senso che le misure necessarie per eseguire una sanzione stabilita e imposta da uno Stato membro in caso di infrazione possano essere applicate solo alla persona che ha commesso l’infrazione.
In altre parole: alla luce dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 561/2006, se sia in contrasto con l’obbligo incombente agli Stati membri in forza dell’articolo 19, paragrafo 1, primo periodo, del regolamento (CE) n. 561/2006, una normativa nazionale secondo cui le misure necessarie per eseguire una sanzione stabilita e imposta da uno Stato membro si applicano a una persona (fisica o giuridica) a carico della quale, nel procedimento amministrativo, non è stata constatata la commissione di alcuna infrazione.
2)
In caso di risposta negativa alla prima questione, se l’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) [n. 561/2006] debba essere interpretato nel senso che una misura applicata ad un terzo (persona fisica o giuridica) per l’infrazione commessa da un’altra persona, senza che sia stata accertata la commissione di infrazioni da parte di tale terzo, costituisca una sanzione inflitta a quest’ultimo, a prescindere dalla sua denominazione.
3)
In caso di risposta affermativa alla seconda questione, se sia in contrasto con il divieto di doppia valutazione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) [n. 561/2006], una normativa nazionale che, ai fini dell’esecuzione di una sanzione imposta per un’infrazione commessa dal conducente, consente di imporre una sanzione — denominata misura, ma di contenuto sanzionatorio — a un’altra persona (fisica o giuridica).
(1) Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006 , relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102, pag. 1).
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