26.1.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 26/13
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 10 novembre 2014 — Buzzi Unicem SpA e a./Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE e a.
(Causa C-502/14)
(2015/C 026/17)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti nella causa principale
Ricorrenti: Buzzi Unicem SpA, Colacem SpA, Cogne Acciai Speciali SpA, Olon SpA, Laterlite SpA
Convenuti: Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo economico
Questioni pregiudiziali
1)
Se la decisione della Commissione Europea 2013/448/UE del 5 settembre 2013 sia invalida per non aver tenuto conto, nel calcolo delle quote da assegnare a titolo gratuito, della percentuale di emissioni associate alla combustione di gas di scarico — o gas siderurgici di processo — né di quelle associate al calore prodotto dalla cogenerazione, con ciò incorrendo nella violazione dell’art. 290 del TFUE e dell’art. 10 bis, paragrafi 1, 4 e 5, della Direttiva 2003/87/CE (1), travalicando i limiti della delega conferita dalla Direttiva medesima e ponendosi in contrasto con le finalità della Direttiva (incentivazione di tecnologie energetiche più efficienti e salvaguardia delle esigenze dello sviluppo economico e dell’occupazione).
2)
Se la decisione della Commissione Europea 2013/448/UE del 5 settembre 2013 sia invalida, alla luce dei principi comunitari dell’effetto utile e di proporzionalità di cui all’art. 5 del TUE, avendo indebitamente determinato una lesione della legittima aspettativa delle società ricorrenti a mantenere il quantitativo di quote assegnato in via preliminare e ad esse spettante sulla base delle previsioni della Direttiva, con ciò determinando una privazione dell’utilità economica connessa al predetto bene.
3)
Se la decisione della Commissione Europea 2013/448/UE del 5 settembre 2013 sia invalida per non aver tenuto conto, nel calcolo delle quote da assegnare a titolo gratuito, delle emissioni degli impianti che sono rientrati nel campo di applicazione della Direttiva solo a partire dal 2013, in quanto inclusi nel sistema ETS con la Direttiva 2009/29/CE.
4)
Se la decisione della Commissione europea 2013/448/UE del 5 settembre 2013 sia invalida nella parte in cui definisce il fattore di correzione transettoriale, considerato che la decisione viola l’art. 296, paragrafo 2, TFUE e l’art. 41 della Carta di Nizza, in quanto è priva di idonea motivazione.
5)
Se la decisione della Commissione europea 2013/448/UE del 5 settembre 2013 sia invalida nella parte in cui definisce il fattore di correzione transettoriale, per violazione delle norme sul procedimento di cui all’art. 10-bis, paragrafo 1, e 23, paragrafo 3, della Direttiva 2003/87/CE.
(1) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32).
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