23.2.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 65/18
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal de Justiça (Portogallo) il 3 novembre 2014 — P/M
(Causa C-507/14)
(2015/C 065/27)
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Supremo Tribunal de Justiça
Parti
Ricorrente: P
Resistente: M
Questione pregiudiziale
Se, laddove sia stato instaurato in uno Stato membro un procedimento relativo alla responsabilità genitoriale e un altro procedimento, che presenta identità di petitum e di causa petendi, sia stato anteriormente instaurato in un altro Stato membro e sia stato nel frattempo sospeso su istanza di parte attrice, senza che il convenuto fosse stato citato in giudizio né fosse questi a conoscenza del procedimento o fosse ivi intervenuto in alcun modo, e il medesimo procedimento risultasse ancora sospeso allorché detto convenuto ha instaurato l’altro procedimento successivo, debba ritenersi, alla luce dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2201/2003 (1) del Consiglio, del 27 novembre 2003, e dell’articolo 19, paragrafo 2, del medesimo regolamento, che il procedimento in cui è stata accordata la sospensione sia stato instaurato in un momento precedente.
(1) Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1).
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