27.4.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 138/24
Impugnazione proposta il 14 novembre 2014 dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 3 settembre 2014, causa T-686/13, Unibail/UAMI
(Causa C-512/14 P)
(2015/C 138/34)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)
Altra parte nel procedimento: Unibail Management
Conclusioni del ricorrente
—
annullare la sentenza impugnata;
—
statuire sulla controversia conformemente all’articolo 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto; e
—
condannare la ricorrente dinanzi al Tribunale alle spese sostenute dall’Ufficio
Motivi e principali argomenti
A sostegno della sua impugnazione il ricorrente deduce un unico motivo. L’UAMI ritiene, infatti, che il Tribunale abbia violato l’articolo 75, prima frase, del regolamento (CE) n. 207/2009 (1) del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario, letto in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento. Il Tribunale avrebbe interpretato erroneamente non solo la portata della nozione di motivazione globale, ma anche la sua stessa giurisprudenza. Infine, il ricorrente contesta al Tribunale di aver effettuato un’inversione dell’onere della prova.
(1) GU L 78, pag. 1
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