23.2.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 65/19
Ricorso proposto il 14 novembre 2014 — Commissione europea/Repubblica di Cipro.
(Causa C-515/14)
(2015/C 065/28)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Tserepa-Lacombe e D. Martin)
Resistente: Repubblica di Cipro.
Conclusioni del ricorrente
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Dichiarare che la Repubblica di Cipro è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti, ai sensi degli articoli 45 e 48 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sull’Unione europea, poiché non ha eliminato, con effetto retroattivo, a decorrere dal 1o maggio 2004, il criterio relativo all’età contenuto nell’articolo 27 della Legge sul pensionamento [L. 97(I)97], il quale pone tale articolo in contrasto con le succitate disposizioni, in quanto dissuade i lavoratori dal lasciare il proprio paese per intraprendere un’attività lavorativa in un altro Stato membro o presso un’istituzione dell’Unione europea o presso un’altra organizzazione internazionale e perché comporta una disparità di trattamento fra, da un lato, i lavoratori migranti, inclusi coloro che sono impiegati presso le istituzioni dell’Unione europea o presso un’altra organizzazione internazionale, e , dall’altro, i funzionari pubblici che hanno esercitato la loro attività esclusivamente a Cipro;
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Condannare la Repubblica di Cipro alle spese.
Motivi e principali argomenti
La Commissione europea chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica di Cipro è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti, ai sensi degli articoli 45 e 48 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sull’Unione europea, poiché non ha eliminato, con effetto retroattivo, a decorre dal 1o maggio 2004, il criterio relativo all’età contenuto nell’articolo 27 della Legge L. 97(I)97, il quale pone tale articolo in contrasto con le succitate disposizioni, in quanto dissuade i lavoratori dal lasciare il proprio paese per intraprendere un’ attività lavorativa in un altro Stato membro o presso un’istituzione dell’Unione europea o un’altra organizzazione internazionale, e perché comporta una disparità di trattamento tra i lavoratori migranti, inclusi coloro che sono impiegati presso le istituzioni dell’Unione europea e i funzionari pubblici che hanno esercitato la loro attività esclusivamente a Cipro. La legislazione cipriota, in particolare l’articolo 27 della Legge sul pensionamento [L. 97(I)97], istituisce una diversità di trattamento tra i funzionari dell’amministrazione nazionale e i funzionari che lavorano presso organizzazioni internazionali di un altro Stato membro o presso l’Unione europea, perché soltanto i lavoratori che hanno esercitato la propria attività esclusivamente a Cipro possono, in caso di pensionamento dalla pubblica amministrazione, invocare gli articoli 24 e 25 della Legge in questione e mantenere i propri diritti pensionistici, sebbene non soddisfino il criterio dell’età dei 45 o 48 anni. Per contro, i lavoratori che si sono avvalsi del diritto alla libera circolazione non possono invocare tali articoli, con conseguente perdita dei propri diritti pensionistici.
Inoltre, il controverso articolo della Legge sul pensionamento pone ostacoli alla libera circolazione dei lavoratori, perché priva quest’ultimi della possibilità di cumulare tutti i periodi contributivi e non garantisce unitarietà alla carriera professionale dei lavoratori migranti ai fini pensionistici. Dall’applicazione di tale legge consegue che l’impiegato che si dimette, volontariamente, dalla pubblica amministrazione di Cipro per lavorare in organizzazioni internazionali in un altro Stato membro e che non soddisfa, a seconda dei casi, il criterio relativo all’età dei 45 o 48 anni, riceve soltanto la liquidazione e perde i suoi diritti pensionistici, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera b), della Legge sul pensionamento, sebbene abbia compiuto il minimale contributivo dei cinque anni.
Oltretutto, la legge [L. 31(I)/2012], che disciplina solamente il trasferimento dei diritti pensionistici da e verso il sistema pensionistico dell’Unione europea, non contiene alcuna norma attinente ai diritti pensionistici dei funzionari i quali lasciano la pubblica amministrazione di Cipro per assumere le proprie funzioni presso l’Unione europea e che infine scelgono di non trasferire tali diritti pensionistici, ai sensi dell’articolo 11 dell’Allegato VIII dello statuto dei funzionari dell’Unione europea. Detti funzionari perderanno i propri diritti pensionistici, nel caso di dimissione volontaria dalla pubblica amministrazione, e qualora non soddisfino il criterio dell’età.
D’altronde, la legge del 2011, sul trattamento pensionistico dei funzionari statali e del settore pubblico allargato, incluse le autorità pubbliche locali (Disposizioni di attuazione generale) [L. 113(I)2011], viene applicata solo ai funzionari neoassunti che entrano in servizio l’1.10.2011, data di entrata in vigore della legge soprammenzionata, o successivamente, cosicché si continua ad applicare il criterio dell’età, per tutti coloro che sono soggetti alla Legge sul pensionamento [L.97(I)1997].
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