9.3.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 81/3
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Ustavno sodišče (Slovenia) il 20 novembre 2014 — Tadej Kotnik e altri, Jože Sedonja e altri, Fondazione cassa di risparmio di Imola, Imola, Repubblica italiana, Andrej Pipuš e Dušanka Pipuš, Tomaž Štrukelj, Luka Jukič, Angel Jaromil, Franc Marušič e altri, Stajka Skrbinšek, Janez Forte e altri, Marija Pipuš, Državni svet Republike Slovenije, Varuh človekovih pravic Republike Slovenije/Državni zbor Republike Slovenije
(Causa C-526/14)
(2015/C 081/04)
Lingua processuale: lo sloveno
Giudice del rinvio
Ustavno sodišče
Parti
Ricorrenti: Tadej Kotnik e a., Jože Sedonja e a., Fondazione cassa di risparmio di Imola, Imola, Repubblica italiana, Andrej Pipuš e Dušanka Pipuš, Tomaž Štrukelj, Luka Jukič, Angel Jaromil, Franc Marušič e a., Stajka Skrbinšek, Janez Forte e a., Marija Pipuš, Državni svet Republike Slovenije, Varuh človekovih pravic Republike Slovenije
Resistente: Državni zbor Republike Slovenije
Questioni pregiudiziali
1.
a)
Se la comunicazione sul settore bancario (1), riguardo agli effetti giuridici che essa concretamente comporta, atteso che l’Unione europea ha competenza esclusiva nel settore degli aiuti di Stato, conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e che la Commissione, conformemente all’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, è competente per decidere nel settore degli aiuti di Stato, debba essere interpretata nel senso che essa ha un effetto vincolante nei confronti degli Stati membri che intendono porre rimedio ad un grave turbamento dell’economia mediante un aiuto di Stato a favore di istituti di credito, laddove tale aiuto ha carattere permanente e non può essere facilmente revocato.
b)
Se i punti da 40 a 46 della comunicazione sul settore bancario, che subordinano la possibilità di concedere aiuti di Stato, i quali sono diretti a porre rimedio ad un grave turbamento dell’economia nazionale, all’esecuzione dell’obbligo di annullare il capitale, il capitale ibrido e il debito subordinato e/o di procedere alla conversione in capitale degli strumenti di capitale ibrido e di debito subordinato, al fine di limitare gli aiuti al minimo necessario alla luce della presa in considerazione del rischio morale, siano incompatibili con gli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in quanto eccedono la competenza della Commissione, come definita dalle suddette disposizioni del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato.
c)
In caso di risposta negativa alla questione b), se i punti da 40 a 46 della comunicazione sul settore bancario, che subordinano la possibilità di concedere aiuti di Stato all’obbligo di annullamento del capitale e/o di conversione in capitale, nei limiti in cui tale obbligo riguarda le azioni (capitale), gli strumenti di capitale ibrido e gli strumenti del debito subordinato emessi prima della pubblicazione della comunicazione sul settore bancario e che, al momento della loro emissione, potevano essere interamente o parzialmente azzerati senza compensazione solo in caso di fallimento della banca, siano compatibili con il principio di tutela del legittimo affidamento sancito dal diritto dell’Unione.
d)
In caso di risposta negativa alla questione b) e di risposta affermativa alla questione c), se i punti da 40 a 46 della comunicazione sul settore bancario, che subordinano la possibilità di concedere aiuti di Stato all’obbligo di cancellazione del capitale, del capitale ibrido e degli strumenti di debito subordinato e/o alla conversione in capitale degli strumenti di capitale ibrido e degli strumenti di debito subordinato, senza che sia stata avviata e conclusa una procedura concorsuale nella quale liquidare il patrimonio del debitore mediante un procedimento giudiziario nel cui ambito i detentori di strumenti finanziari subordinati avrebbero potuto assumere la posizione di parte processuale, siano compatibili con il diritto di proprietà previsto dall’articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
e)
In caso di risposta negativa alla questione b) e di risposta affermativa alle questioni c) e d), se i punti da 40 a 46 della comunicazione sul settore bancario, che subordinano la possibilità di concedere aiuti di Stato all’obbligo di cancellazione del capitale, del capitale ibrido e degli strumenti di debito subordinato e/o alla conversione in capitale degli strumenti di capitale ibrido e degli strumenti di debito subordinato, in quanto l’attuazione di tali misure richiede la riduzione e/o l’aumento del capitale di base di società per azioni sul fondamento della decisione dell’organo amministrativo competente, e non dell’assemblea generale della società per azioni, siano incompatibili con gli articoli 29, 34, 35 e da 40 a 42 della direttiva 2012/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, sul coordinamento delle garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 54, secondo paragrafo, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (2).
f)
Se la comunicazione sul settore bancario, riguardo al suo punto 19, in particolare all’esigenza, prevista in tale punto, del rispetto dei diritti fondamentali, al suo punto 20 e all’affermazione dell’obbligo di principio, contenuta ai punti 43 e 44 di tale comunicazione, di conversione ovvero di riduzione del capitale ibrido e degli strumenti di debito subordinato prima della concessione di aiuti di Stato, possa essere interpretata nel senso che tale misura non obbliga gli Stati membri che intendano porre rimedio ad un grave turbamento dell’economia mediante un aiuto di Stato a favore degli istituti di credito ad introdurre un obbligo di procedere alla citata conversione o riduzione come condizione per la concessione di aiuti di Stato sul fondamento dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ovvero nel senso che, per poter ammettere l’aiuto di Stato è sufficiente che la misura di conversione o riduzione operi solo in misura proporzionata.
2.
Se sia possibile interpretare l’articolo 2, settimo trattino, [della direttiva 2001/24/CE] (3) nel senso che tra i provvedimenti di risanamento rientrano anche le misure previste di condivisione degli oneri da parte degli azionisti e dei creditori subordinati di cui ai punti da 40 a 46 della comunicazione sul settore bancario (riduzione del capitale primario di classe I, del capitale ibrido e degli strumenti di debito subordinato nonché conversione in capitale degli strumenti di capitale ibrido e di debito subordinato).
(1) Comunicazione della Commissione relativa all’applicazione, dal 1o agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (GU C 216, pag. 1; in prosieguo: la «comunicazione sul settore bancario»).
(2) GU L 315, pag. 74.
(3) Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (GU L 125, pag. 15).
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