23.2.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 65/20
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania) il 24 novembre 2014 — YARA Brunsbüttel GmbH/Hauptzollamt Itzehoe
(Causa C-529/14)
(2015/C 065/30)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht Hamburg
Parti
Ricorrente: YARA Brunsbüttel GmbH
Resistente: Hauptzollamt Itzehoe
Questioni pregiudiziali
1)
Se l’articolo 1 della direttiva 2003/96/CE (1) osti a un’esenzione dall’imposta da parte di uno Stato membro per quei prodotti energetici che sono impiegati per il trattamento termico dell’aria di scarico o se la direttiva non si applichi a tali prodotti energetici a norma del suo articolo 2, paragrafo 4, lettera b), secondo trattino, in quanto l’impiego al fine del trattamento termico dell’aria di scarico costituisce un uso diverso da quello come combustibile per riscaldamento o carburante per motori e si tratta quindi di prodotti energetici ad uso combinato ai sensi della disposizione in parola.
2)
Se un’esenzione dall’imposta sia eventualmente ammessa per i prodotti energetici impiegati al fine del trattamento termico dell’aria di scarico soltanto quando nell’ambito di detto trattamento essi sono impiegati anche come materia prima, prodotto di base o coadiuvante in un prodotto risultante dal trattamento dell’aria espulsa.
3)
Se un’esenzione dall’imposta per i prodotti energetici impiegati per il trattamento termico dell’aria di scarico sia esclusa quando l’energia termica liberata con il trattamento dell’aria di scarico è impiegata in parte anche per fini di combustione o asciugatura. Se tale esclusione valga eventualmente anche quando la combustione o l’asciugatura necessitano di meno energia rispetto a quella presente nell’aria di scarico e che viene liberata con il suo trattamento termico.
(1) Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, GU L 283, pag. 51.
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