9.2.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 46/25
Impugnazione proposta il 27 novembre 2014 da Aguy Clement Georgias, Trinity Engineering (Private) Ltd, Georgiadis Trucking (Private) Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 18 settembre 2014, causa T-168/12, Georgias e a./Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea
(Causa C-545/14 P)
(2015/C 046/32)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Aguy Clement Georgias, Trinity Engineering (Private) Ltd, Georgiadis Trucking (Private) Ltd (rappresentanti: H. Mercer QC, I. Quirk, Barrister)
Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea
Conclusioni delle ricorrenti
Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
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Annullare in toto la decisione del Tribunale;
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Pronunciarsi sulle conclusioni delle ricorrenti nel procedimento dinanzi al Tribunale (ad eccezione dei danni, che devono essere valutati dal Tribunale);
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In subordine, rinviare la causa al Tribunale;
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In ogni caso, condannare i convenuti alle spese delle ricorrenti.
Motivi e principali argomenti
A sostegno dell’impugnazione, le ricorrenti fanno valere quattro motivi.
1.
Primo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che il regolamento 314/2004 (1) legittimasse il Consiglio ad aggiungere delle persone al relativo allegato semplicemente perché esse erano membri del governo dello Zimbabwe (par. 57 e par. 66 della sentenza del Tribunale).
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Il regolamento n. 314/2004 («il regolamento») dev’essere interpretato conformemente alla posizione comune 2004/161/CFSP (2), cui esso aveva lo scopo di dare esecuzione.
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Il Tribunale non ha preso in considerazione l’articolo 4 della posizione comune che richiedeva che le persone di cui all’allegato fossero anche coinvolte in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo stato di diritto nello Zimbabwe.
2.
Secondo motivo, vertente sull’erronea interpretazione da parte del Tribunale dell’articolo 5, paragrafo 1, della posizione comune, che lo ha portato ad applicare erroneamente il regolamento (par. 57 della sentenza).
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Contrariamente alla decisione del Tribunale, l’articolo 5, paragrafo 1, della posizione comune non stabiliva che le persone di cui all’allegato della posizione comune e al regolamento fossero o membri del governo o persone coinvolte in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo stato di diritto nello Zimbabwe.
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Ciò che, infatti, la posizione comune, e, dunque, il regolamento, richiedeva era che le persone di cui all’allegato rientrassero in entrambe tali descrizioni.
3.
Terzo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale ha errato nell’interpretare l’aggiunta dei termini «as such» (aggiunti il 25 giugno 2007) all’inclusione del senatore Georgias nell’allegato al regolamento (e alla posizione comune) come una «mera spiegazione» del fatto che la semplice qualità di membro del governo era sufficiente all’inserimento (par. 58 della sentenza).
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La corretta lettura dei termini aggiunti all’inclusione del senatore Georgias, infatti, era un riconoscimento della necessità di rispettare l’articolo 4 della posizione comune in aggiunta all’essere membro del governo, dato che i termini successivi a «as such» erano proprio i requisiti dell’articolo 4.
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Il Tribunale ha erroneamente interpretato l’aggiunta di tali termini come una «mera spiegazione» del fatto che la semplice qualità di membro del governo era sufficiente all’inclusione.
4.
Quarto motivo, vertente sul fatto che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che, riguardo al motivo vertente sulla violazione dei diritti della difesa, il senatore Georgias non avesse spiegato su che cosa avrebbe fatto affidamento nel caso in cui fosse stato sentito (par. 108 della sentenza).
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Era chiaramente espresso nel ricorso che il senatore Georgias aveva scritto al Consiglio (la lettera è stata prodotta) ed era stato, quindi, cancellato dall’elenco.
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Inoltre, il ricorso conteneva un lungo elenco di punti che sarebbero chiaramente stati espressi al Consiglio se al senatore Georgias ne fosse stata data la possibilità.
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Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha commesso un errore di diritto ritenendo che il senatore Georgias non avesse spiegato su che cosa avrebbe fatto affidamento nel caso in cui fosse stato sentito.
(1) Regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 55, pag. 1).
(2) Posizione comune 2004/161/PESC del Consiglio del 19 febbraio 2004 che proroga le misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 50, pag. 66).
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