16.2.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 56/6
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice, Queen's Bench Division (Administrative Court) (England and Wales) (Regno Unito) il 1o dicembre 2014 — Philip Morris Brands SARL, Philip Morris Limited, British American Tobacco UK Limited/Secretary of State for Health
(Causa C-547/14)
(2015/C 056/09)
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court) (England and Wales)
Parti
Ricorrenti: Philip Morris Brands SARL, Philip Morris Limited, British American Tobacco UK Limited
Resistente: Secretary of State for Health
Altre parti nel procedimento: Imperial Tobacco Limited, British American Tobacco UK Limited, JT International SA, Gallaher Limited, Tann UK Limited and Tannpapier GmbH, V. Mane Fils, Deutsche Benkert GmbH & Co. KG and Benkert UK Limited, Joh. Wilh. Von Eicken GmbH
Questioni pregiudiziali
Le seguenti questioni relative alla direttiva 2014/40/UE (1) (in prosieguo: la «direttiva» o la «TPD2») vengono sottoposte alla Corte di giustizia dell’Unione europea (in prosieguo: la «CGUE» o la «Corte») ai fini di una pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE:
Base giuridica
1)
Se la direttiva sia nulla in tutto o in parte in quanto l’articolo 114 TFUE non fornisce una base giuridica adeguata. In particolare:
a)
in relazione all’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva:
(i)
sulla base della sua corretta interpretazione, in che misura consenta agli Stati membri di adottare le norme più severe in relazione alle questioni concernenti la «standardizzazione» del confezionamento dei prodotti del tabacco; e
(ii)
alla luce di tale interpretazione, se l’articolo 24, paragrafo 2, sia invalido in quanto l’articolo 114 TFUE non fornisce una base giuridica adeguata.
b)
Se l’articolo 24, paragrafo 2, della TPD2, che consente agli Stati membri di vietare una categoria di tabacco o prodotti correlati in determinate circostanze, sia invalido in quanto l’articolo 114 TFUE non fornisce una base giuridica adeguata.
c)
Se le seguenti disposizioni siano invalide in quanto l’articolo 114 TFUE non fornisce una base giuridica adeguata:
(i)
le disposizioni del Capo II del Titolo II della TPD2, relative al confezionamento e all’etichettatura;
(ii)
l’articolo 7 della TPD2, nella misura in cui vieta le sigarette al mentolo e i prodotti del tabacco con un aroma caratterizzante;
(iii)
l’articolo 18 della TPD2, che consente agli Stati membri di vietare le vendite a distanza transfrontaliere di prodotti del tabacco; e
(iv)
gli articoli 3, paragrafo 4 e 4, paragrafo 5, della TPD2, che delegano poteri alla Commissione in relazione ai livelli di emissione.
Proporzionalità e diritti fondamentali
2)
In relazione all’articolo 13 della TPD2:
a)
sulla base della sua corretta interpretazione, se vieti dichiarazioni veritiere e non ingannevoli relative ai prodotti del tabacco poste sull’imballaggio del prodotto; e
b)
se così è, se sia invalido in quanto viola il principio di proporzionalità e/o l’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali.
3)
Se una o tutte le seguenti disposizioni della TPD2 siano invalide in quanto violano il principio di proporzionalità:
a)
l’articolo 7, paragrafi 1 e 7, nella misura in cui vieta l’immissione sul mercato dei prodotti del tabacco che hanno il mentolo come aroma caratterizzante e l’immissione sul mercato dei prodotti del tabacco contenenti aromi in qualsiasi delle loro componenti;
b)
gli articoli 8, paragrafo 3, 9, paragrafo 3, 10, paragrafo 1, lettera g) e 14, nella misura in cui impongono diversi requisiti di standardizzazione del confezionamento; e
c)
l’articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e c), nella misura in cui impone che le avvertenze relative alla salute occupino il 65 % della superficie esterna del fronte e del retro della confezione unitaria e dell’eventuale imballaggio esterno.
Delega/Attuazione
4)
Se una o tutte le seguenti disposizioni della TPD2 siano invalide in quanto violano l’articolo 290 TFUE:
a)
l’articolo 3, paragrafi 2 e 4, relativo ai livelli massimi di emissioni;
b)
l’articolo 4, paragrafo 5, relativo ai metodi di misurazione delle emissioni;
c)
l’articolo 7, paragrafi 5, 11 e 12, relativo alla regolamentazione degli ingredienti;
d)
gli articoli 9, paragrafo 5, 10, paragrafo 1, lettera f), 10, paragrafo 3, 11, paragrafo 6, 12, paragrafo 3 e 20, paragrafo 12, sulle avvertenze relative alla salute;
e)
l’articolo 20, paragrafo 11, relativo al divieto di sigarette elettroniche e/o contenitori di liquido di ricarica; e/o
f)
l’articolo 15, paragrafo 12, relativo ai contratti di archiviazione dei dati.
5)
Se gli articoli 3, paragrafo 4 e 4, paragrafo 5, della TPD2 siano invalidi in quanto violano il principio di certezza del diritto e/o delegano indebitamente poteri a organismi esterni non soggetti alle garanzie procedurali imposte dal diritto dell’Unione.
6)
Se una o tutte le seguenti disposizioni della TPD2 siano invalide in quanto violano l’articolo 291 TFUE:
a)
l’articolo 6, paragrafo 1, relativo agli obblighi di segnalazione;
b)
l’articolo 7, paragrafi da 2 al 4 e paragrafo 10, relativi agli atti di esecuzione concernenti il divieto di prodotti del tabacco in determinate circostanze; e/o
c)
gli articoli 9, paragrafo 6 e 10, paragrafo 4, sulle avvertenze relative alla salute.
Sussidiarietà
7)
Se la TPD2 e in particolare gli articoli 7, 8, paragrafo 3, 9, paragrafo 3, 10, paragrafo 1, lettera g), 13 e 14 siano invalidi per il mancato rispetto del principio di sussidiarietà.
(1) Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (GU L 127, pag. 1).
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