2.3.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 73/10
Impugnazione proposta il 28 novembre 2014 dalla Arnoldo Mondadori Editore SpA avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 26 settembre 2014, causa T-490/12, Arnoldo Mondadori Editore SpA/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-548/14 P)
(2015/C 073/16)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Arnoldo Mondadori Editore SpA (rappresentanti: G. Dragotti, R. Valenti, S. Balice, E. Varese, avvocati)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Grazia Equity GmbH
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare i punti da 25 a 33 e da 68 a 83 della sentenza impugnata per tutti i motivi di cui all’atto di impugnazione;
—
accogliere il ricorso della ricorrente contro la decisione della commissione di ricorso o, in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale per il suo riesame; e
—
condannare l’UAMI alle spese sostenute dalla ricorrente in entrambi i gradi.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente sostiene che la sentenza impugnata dev’essere parzialmente annullata per i seguenti motivi:
A.
il Tribunale ha commesso un errore di diritto, in quanto ha escluso l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 (1) del Consiglio senza tener conto della giurisprudenza della Corte relativa alla complementarietà dei prodotti e servizi e al principio dell’interdipendenza; il Tribunale ha altresì trascurato o snaturato i fatti e gli elementi di prova addotti dalla AME rispetto alla somiglianza dei prodotti e servizi in questione, almeno per quanto riguarda la nozione di complementarietà;
B.
il Tribunale ha violato l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 per i seguenti motivi:
i)
il Tribunale ha commesso un errore di diritto, in quanto ha attribuito uno specifico grado di notorietà al marchio dell’AME, il che non è richiesto ai fini dell’attuazione della tutela rafforzata accordata dall’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009; inoltre, il Tribunale non si è conformato ai criteri definiti dalla giurisprudenza della Corte per la valutazione del grado di notorietà di un marchio;
ii)
il Tribunale ha commesso un errore di diritto, poiché ha escluso l’esistenza di un nesso tra i marchi sulla base di una valutazione dei fattori rilevanti (in particolare, la natura dei prodotti o servizi interessati, il pubblico di riferimento, il livello di notorietà del marchio anteriore, il grado di distintività del marchio anteriore) non conforme ai criteri definiti dalla giurisprudenza della Corte ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009; il Tribunale è inoltre incorso in errore nel valutare la sussistenza di un rischio di confusione tra i marchi di cui trattasi, il che non è richiesto ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009;
iii)
il Tribunale ha commesso un errore di diritto poiché si è rifiutato di applicare l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 senza aver valutato se il segno richiesto potesse trarre indebitamente vantaggio dalla notorietà del marchio anteriore o arrecare pregiudizio allo stesso.
(1) Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).
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