26.1.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 26/22
Impugnazione proposta il 2 dicembre 2014 da Arctic Paper Mochenwangen GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 26 settembre 2014, causa T-634/13, Arctic Paper Mochenwangen GmbH/Commissione europea
(Causa C-551/14 P)
(2015/C 026/27)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Arctic Paper Mochenwangen GmbH (rappresentante: S. Kobes, avvocato)
Altra parte del procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede di
—
annullare la sentenza del Tribunale del 26 settembre 2014 nella causa T-634/13 nella parte in cui respinge il ricorso;
—
accogliere la domanda formulata in primo grado nel ricorso, nel senso di annullare l’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2013/448/UE della Commissione, del 5 settembre 2013, relativa alle misure nazionali di attuazione per l’assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [C(2013) 5666] (1), nella parte in cui rifiuta la registrazione dell’impianto menzionato nell’allegato I, lettera A), con il codice identificativo DE000000000000563, nell’elenco di impianti compresi nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE (2), presentato dalla Germania alla Commissione, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, della medesima direttiva, nonché i quantitativi annui provvisori corrispondenti di quote di emissione che devono essere assegnate a titolo gratuito a tali impianti;
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in subordine, annullare la sentenza sub 1) e rinviare la causa dinanzi al Tribunale;
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condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente lamenta la violazione del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, seconda frase, terza ipotesi, dello Statuto della Corte di giustizia. Il Tribunale, in spregio ai diritti fondamentali e al principio di proporzionalità, avrebbe ritenuto compatibile con il diritto dell’Unione il diniego di un’assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito da parte della Commissione sulla base di una clausola relativa a difficoltà eccessive di uno Stato membro. La sentenza impugnata lederebbe la ricorrente nei suoi diritti sanciti dagli articoli 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
La ricorrente osserva, in merito al motivo di impugnazione indicato, che la Commissione, nel disciplinare l’assegnazione a titolo gratuito di quote di emissioni nella decisione 2011/278/UE (3), non ha adottato provvedimenti per una sufficiente tutela dei diritti fondamentali individuali. L’assegnazione a titolo gratuito di quote di emissioni ai sensi della decisione 2011/278/UE avverrebbe mediante fattori di calcolo caratterizzanti. La decisione in parola non conterrebbe però alcuna disciplina che autorizzi un’ulteriore assegnazione a titolo gratuito di quote di emissioni nei casi in cui l’assegnazione, attraverso l’utilizzo dei fattori di calcolo caratterizzanti, determini nel singolo caso un onere straordinario o difficoltà eccessive.
Il rigetto del ricorso lederebbe i diritti fondamentali della Carta e il principio di proporzionalità. Il Tribunale avrebbe tenuto conto soltanto degli oneri che si presentano tipicamente nel sistema di scambio di quote di emissioni e del regime di assegnazione ai sensi della decisione 2011/278/UE. Contrariamente alla giurisprudenza della Corte, il Tribunale avrebbe completamente ignorato la necessaria tutela dei diritti fondamentali individuali della ricorrente.
(1) GU L 240, pag. 27.
(2) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio; GU L 275, pag. 32.
(3) Decisione della Commissione del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; GU L 130, pag. 1.
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