2.3.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 73/11
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad (Bulgaria) il 3 dicembre 2014 — Atanas Ognyanov/Pubblico ministero presso la Sofiyska gradska prokuratura
(Causa C-554/14)
(2015/C 073/17)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Sofiyski gradski sad
Parti
Persona condannata: Atanas Ognyanov
Altra parte interessata nel procedimento: Pubblico ministero presso la Sofiyska gradska prokuratura
Questioni pregiudiziali
1)
Se le disposizioni della decisione quadro 2008/909/GAI consentano che lo Stato di esecuzione riduca, nella procedura di trasferimento, la durata della pena «privazione della libertà personale» irrogata nello Stato di emissione a motivo del lavoro svolto durante l’espiazione della stessa nello Stato di emissione nel modo seguente:
A)
la riduzione della pena è la conseguenza dell’applicazione della legislazione dello Stato di esecuzione all’esecuzione della pena, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1 [della decisione quadro]. Se tale disposizione consenta che la legislazione dello Stato di esecuzione sull’esecuzione della pena si applichi già nella procedura di trasferimento in relazione a fatti avvenuti durante il periodo in cui il condannato era sottoposto alla giurisdizione dello Stato di emissione (ossia in relazione al lavoro svolto durante la detenzione nell’istituto penitenziario dello Stato di emissione).
B)
La riduzione della pena avviene sulla base della deduzione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2 [della decisione quadro]. Se tale disposizione consenta la deduzione di un periodo di tempo più lungo della durata della detenzione fissata secondo la legislazione dello Stato di emissione, quando si applica la legislazione dello Stato di esecuzione e in base ad essa i fatti avvenuti nello Stato di emissione (ossia il lavoro svolto nell’istituto penitenziario dello Stato di emissione) sono nuovamente valutati.
2)
Nel caso in cui tale disposizione o altre disposizioni della decisione quadro siano applicabili alla riduzione della pena in esame, se debba essere di ciò informato lo Stato di emissione, qualora lo stesso ne abbia fatto espressa richiesta e se, in caso di opposizione da parte di quest’ultimo, si debba porre fine alla procedura di trasferimento. Nel caso in cui sia dato esito positivo alla richiesta di informazione, come la stessa debba avvenire — se in maniera generale ed astratta sul diritto applicabile oppure sulla concreta riduzione che il tribunale intende accordare a una determinata persona condannata.
Questione complementare
Nel caso in cui la Corte di giustizia dell’Unione europea dichiari che le disposizioni dell’articolo 17, paragrafi 1 e 2 della decisione quadro 2008/909/GAI non consentono allo Stato di esecuzione di ridurre la pena in base al suo diritto interno (a motivo del lavoro svolto nello Stato di emissione), se sia conforme al diritto europeo la decisione del giudice nazionale di applicare comunque il suo diritto nazionale, in quanto più favorevole rispetto all’articolo 17 della decisione quadro 2008/909/GAI.
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