23.2.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 65/24
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret (Danimarca) il 5 dicembre 2014 — Caner Genc/Udlændingenævnet
(Causa C-561/14)
(2015/C 065/34)
Lingua processuale: il danese
Giudice del rinvio
Østre Landsret
Parti
Ricorrente: Caner Genc
Convenuto: Udlændingenævnet
Questioni pregiudiziali
1)
Se la clausola di standstill di cui all’articolo 13 della decisione n. 1/80 del 19 settembre 1980 del consiglio di associazione, relativa allo sviluppo dell’associazione, allegata all’accordo del 12 settembre 1963 tra la Comunità economica europea e la Turchia, che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, e/o la clausola di standstill di cui all’articolo 41, paragrafo 1, del protocollo addizionale del 23 novembre 1970, come confermato dal regolamento (CEE) n. 2760/72 (1) del Consiglio, del 19 dicembre 1972, debbano essere interpretate nel senso che le condizioni nuove e più rigorose per l’accesso al ricongiungimento familiare per familiari non economicamente attivi, compresi i figli minori di cittadini turchi economicamente attivi che risiedono e sono titolari di un permesso di soggiorno in uno Stato membro, sono soggette al requisito di standstill, tenuto conto:
—
dell’interpretazione delle clausole di standstill fornita dalla Corte di giustizia in particolare nelle sentenze Derin (C-325/05, EU:C:2007:442), Dülger (C-451/11, EU:C:2012:504), Ziebell (C-371/08, EU:C:2011:809) (Grande Sezione) e Demirkan (C-221/11, EU:C:2013:583) (Grande Sezione);
—
dell’obiettivo e del contenuto dell’accordo di Ankara, come interpretati in particolare nelle sentenze Ziebell e Demirkan, e in considerazione:
—
del fatto che l’accordo e i protocolli e le decisioni ad esso relativi non contengono disposizioni sul ricongiungimento familiare; e
—
del fatto che il ricongiungimento familiare all’interno dell’allora Comunità e dell’attuale Unione europea è sempre stato disciplinato dal diritto derivato, attualmente dalla direttiva sulla libera circolazione (direttiva 2004/38/EC (2)).
2)
Nel rispondere alla prima questione, si chiede alla Corte di indicare se un diritto derivato al ricongiungimento familiare per familiari di cittadini turchi economicamente attivi che risiedono e sono titolari di un permesso di soggiorno in uno Stato membro si applichi a familiari di lavoratori turchi ai sensi dell’articolo 13 della decisione n. 1/80, o se tale diritto si applichi solo a familiari di lavoratori autonomi turchi ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 1, del protocollo addizionale.
3)
In caso di risposta affermativa alla prima questione, letta congiuntamente alla seconda questione, si chiede alla Corte di indicare se la clausola di standstill di cui all’articolo 13, paragrafo 1, della decisione n. 1/80 debba essere interpretata nel senso che nuove restrizioni, «giustificate da un motivo imperativo di interesse generale, (...) idone[e] a garantire il raggiungimento dell’obiettivo perseguito e [che] non vad[ano] al di là di quanto necessario per ottenerlo» (oltre a quanto stabilito nell’articolo 14 della decisione n. 1/80) sono legittime.
4)
In caso di risposta affermativa alla terza questione, si chiede alla Corte di indicare:
a)
quali orientamenti debbano essere seguiti per l’impiego del criterio della restrizione e per la valutazione della proporzionalità. Si chiede in particolare alla Corte di indicare se si debbano seguire gli stessi principi elaborati nella sua giurisprudenza sul ricongiungimento familiare in relazione alla libera circolazione dei cittadini dell’Unione, che si basano sulla direttiva sulla libera circolazione (direttiva 2004/38) e sulle disposizioni del Trattato, o se si debba procedere a una valutazione diversa;
b)
qualora si debba effettuare una valutazione diversa da quella derivante dalla giurisprudenza della Corte sul ricongiungimento familiare in relazione alla libera circolazione dei cittadini dell’Unione, si chiede alla Corte di indicare se la valutazione della proporzionalità effettuata alla luce dell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo sul rispetto della vita familiare e della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo debba essere adottata come punto di riferimento e, in caso contrario, quali siano i principi da seguire;
c)
A prescindere dal metodo di valutazione da impiegare:
Se una norma quale l’articolo 9, paragrafo 16, (già articolo 9, paragrafo 13), dell’Udlændingeloven (legge sugli stranieri) — che prevede, ai fini del ricongiungimento familiare tra un cittadino di un paese terzo titolare di un permesso di soggiorno in Danimarca e residente in tale paese e il figlio minore, laddove il figlio e l’altro genitore risiedono nel paese di origine o in un altro paese, la condizione che il figlio abbia instaurato, o abbia la possibilità di instaurare con la Danimarca legami tali da creare le premesse per un’integrazione positiva in Danimarca — possa essere considerata giustificata da un motivo imperativo di interesse generale, (...) idonea a garantire il raggiungimento dell’obiettivo perseguito e non [eccedente] quanto necessario per ottenerlo.
(1) Regolamento (CEE) n. 2760/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, per la conclusione del protocollo addizionale e del protocollo finanziario, firmati il 23 novembre 1970 e allegati all'accordo che crea un'Associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, e relativo ai provvedimenti da prendere per la loro entrata in vigore (GU L 293, pag. 1).
(2) Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77).
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