9.2.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 46/33
Impugnazione proposta l’8 dicembre 2014 dalla Romonta GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 26 settembre 2014, causa T-614/13, Romonta GmbH/Commissione europea
(Causa C-565/14 P)
(2015/C 046/39)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Romonta GmbH (rappresentanti: I. Zenke, M.-Y. Vollmer, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia,
—
annullare la sentenza del Tribunale del 26 settembre 2014 nella causa T-614/13, nonché
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annullare la decisione 2013/448/EU della Commissione europea, del 5 settembre 2013, relativa alle misure nazionali di attuazione per l’assegnazione transitoria a titolo gratuito di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), nella parte in cui, all’articolo 1, paragrafo 1, nega alla ricorrente, per il terzo periodo di scambio di quote di emissione, compreso tra il 103 e il 2020, le quote supplementari a fronte di difficoltà di cui all’articolo 9, paragrafo, 5 della TEHG (2);
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in subordine, rinviare la causa al Tribunale perché statuisca in via definitiva;
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condannare la Commissione europea alle spese del procedimento di primo grado e dell’impugnazione.
Motivi e principali argomenti
1.
Primo motivo, vertente su una violazione del diritto dell’Unione in ragione di un’errata applicazione del principio di proporzionalità.
In primo luogo, la sentenza del Tribunale viola il diritto dell’Unione poiché ha erroneamente ritenuto esaustiva la decisione 2011/278/EU (3) e altrettanto erroneamente ha considerato che tale decisione fosse proporzionale. Anche ai sensi della decisione 2011/278/EU sarebbero ammissibili quote supplementari a fronte di difficoltà economiche poiché questa prevede un caso di forza maggiore. Il Tribunale avrebbe, inoltre, nel verificare la legittimità della decisione 2011/278/EU compiuto un’errata ponderazione degli interessi giudici fra loro, in quanto avrebbe concesso alla tutela dell’ambiente un rango più elevato rispetto all’esistenza della ricorrente.
2.
Secondo motivo, vertente su una violazione del diritto dell’Unione in ragione di una violazione dei diritti fondamentali della ricorrente.
La sentenza sarebbe inoltre errata anche in quanto il Tribunale, con la sua decisione, avrebbe violato i diritti fondamentali della ricorrente, segnatamente gli articoli 15, paragrafo 1 e 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, i quali tutelano la libertà di esercizio di una professione e il diritto di proprietà. Il Tribunale ritiene inoltre erroneamente che il contenuto essenziale di tali diritti fondamentali non sia stato minato. Così non sarebbe nel presente caso. Infatti, in mancanza di assegnazione di quote supplementari a fronte di difficoltà economiche, la ricorrente non potrebbe né continuare la sua attività di produttrice di cera di lignite, né utilizzare il suo impianto di estrazione della stessa.
3.
Terzo motivo, vertente su una violazione del diritto dell’Unione in ragione di una violazione del principio di sussidiarietà.
In terzo luogo la sentenza viola il diritto dell’Unione in quanto il Tribunale erroneamente constata che la Repubblica federale di Germania non aveva competenza alcuna per adottare norme sulle quote supplementari a fronte di difficoltà economiche (articolo 9, paragrafo 5, della TEHG). Al riguardo il Tribunale trascurerebbe, per contro, il fatto che la Commissione europea è competente ad adottare norme per l’attribuzione solo in quanto essa eserciti effettivamente la propria competenza. Situazioni atipiche, come quella della ricorrente non sono appunto comprese nelle norme della Commissione. La competenza normativa rimane perciò agli Stati membri.
4.
Quarto motivo, vertente su una violazione dei diritti della difesa in ragione di una motivazione insufficiente o contraddittoria
La motivazione del Tribunale quanto alle conseguenze di una normativa sulle circostanze eccezionali, l’atteso effetto di spostamento mediante assegnazione di quote supplementari a fronte di difficoltà economiche, nonché alle cause del concreto rischio di insolvenza della ricorrente è insufficiente e contraddittoria e viola il diritto fondamentale della difesa.
(1) ABl. L 240, S. 27.
(2) Legge sugli scambi dei diritti di emissione di gas a effetto serra (Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz — TEHG)
(3) Decisione 2011/278/EU della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU. L 130, pag. 1.
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