23.2.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 65/25
Impugnazione proposta l’11 dicembre 2014 dall’Evropaïki Dynamiki-Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 2 ottobre 2014, causa T-340/07 RENV: Evropaïki Dynamiki-Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Commissione europea
(Causa C-575/14 P)
(2015/C 065/35)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Evropaïki Dynamiki-Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (rappresentanti: M. Sfyri e I. Ampazis, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
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annullare la sentenza impugnata del Tribunale;
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condannare la Commissione a risarcire il danno subito dalla ricorrente in seguito all’inadempimento da parte della Commissione dei propri obblighi contrattuali nell’ambito del contratto EDC-53007 EEBO/27873, relativo al progetto intitolato «e-Content Exposure and Business Opportunities». Più in particolare, condannare la Commissione a versare l’importo di EUR 1 72 588,62, corrispondente all’insieme delle spese sostenute dalla ricorrente per i lavori svolti prima della risoluzione del contratto del 16 maggio 2003 ed effettuati dalla medesima in esecuzione dei propri obblighi contrattuali. In subordine, qualora la Corte considerasse che la ricorrente dovesse cessare qualsiasi prestazione a partire dal 16 maggio 2003, condannare la Commissione a versare almeno l’importo di EUR 1 27 076,48 corrispondente al complesso delle spese debitamente sostenute o assunte dalla ricorrente, in stretta conformità con i termini del suo contratto, fino a tale date;
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condannare la Commissione al complesso delle spese della ricorrente, comprese quelle del procedimento iniziale, anche in caso di rigetto della presente impugnazione, nonché quelle sostenute nell’ambito della presente impugnazione nel caso in cui la medesima venga accolta.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente fonda la propria impugnazione sul fatto che il Tribunale ha travisato il significato chiaro degli elementi di prova che gli sono stati sottoposti, interpretando erroneamente l’allegato II, intitolato «Condizioni generali», del contratto EDC-53007 EEBO/27873, rimettendo in discussione il valore probatorio della nota spese presentata e, di conseguenza, ritenendo a torto che i documenti prodotti dalla ricorrente non dimostrassero adeguatamente che le spese ivi menzionate fossero state effettivamente sostenute per l’esecuzione del progetto.
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