2.3.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 73/14
Impugnazione proposta l’11 dicembre 2014 dalla Mirelta Ingatlanhasznosító Kft. avverso l’ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) 19 novembre 2014, causa T-430/14, Mirelta Ingatlanhasznosító Kft/Commissione europea e Mediatore europeo
(Causa C-576/14 P)
(2015/C 073/20)
Lingua processuale: l'ungherese
Parti
Ricorrente: Mirelta Ingatlanhasznosító Kft. (rappresentante: K. Pap, avvocato)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Mediatore europeo
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia
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annullare l’ordinanza impugnata e rinviare la causa dinanzi al Tribunale.
Motivi e principali argomenti
Motivo principale: erronea interpretazione del ricorso da parte del Tribunale
Secondo la ricorrente, il Tribunale ha interpretato e riformulato erroneamente le conclusioni del ricorso e ne ha altresì erroneamente interpretato la motivazione nel ritenere che fosse stato introdotto a motivo del «rifiuto della Commissione di avviare un procedimento per inadempimento».
La ricorrente sostiene che, in base all’oggetto del ricorso, si richiedeva che il Tribunale « obblig[asse] la Commissione europea a esperire un procedimento conforme al diritto dell’Unione e volto a garantire l’effettività del diritto dell’Unione ».
Pertanto, la ricorrente ha presentato un ricorso contro la Commissione invocando il fatto che la violazione manifesta del suo diritto a una buona amministrazione ha comportato la violazione di un diritto fondamentale riconosciutole dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. A suo giudizio, la Commissione, non avendo esperito un equo processo, non avendo effettuato un’analisi conforme al diritto dell’Unione e non avendo garantito l’effettività del diritto dell’Unione (in particolare della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea), l’ha privata non solo del suo diritto a una buona amministrazione ma, altresì, del suo diritto a un procedimento giurisdizionale regolare.
La ricorrente ritiene che l’interpretazione del suo ricorso applicata dal Tribunale equivalga ad asserire che un procedimento conforme al diritto dell’Unione implica automaticamente che, nell’ipotesi di un esame oggettivo in forza del diritto dell’Unione, la Commissione debba esperire un procedimento per inadempimento, mentre la ricorrente non può imporre una siffatta richiesta.
La ricorrente reputa invece che dalle disposizioni della Carta dei diritti fondamentali, avente lo stesso valore giuridico dei Trattati, discenda che la Commissione soltanto dopo aver proceduto a un esame equo è in grado di valutare, fondandosi sulla giurisprudenza, l’opportunità di promuovere un procedimento per inadempimento; pertanto, la buona amministrazione è un requisito fondamentale e la Commissione è legittimata a esercitare il suo potere discrezionale — che secondo la ricorrente non può estendersi alla violazione dei diritti fondamentali — soltanto a seguito dell’esercizio di una buona amministrazione in quanto detta istituzione rischia altrimenti (come d’altronde in ogni altra fattispecie) di trovarsi in una situazione in cui non vi è nulla da sottoporre a valutazione.
Motivo sussidiario: non rientra nel potere discrezionale della Commissione, derivante dal diritto dell’Unione, la possibilità di sottrarre gli Stati membri al loro obbligo di applicare il diritto derivato e il regolamento, e ciò ancor meno il modo indiretto.
L’analisi del Tribunale esposta al punto 6 dell’ordinanza in merito al potere discrezionale della Commissione viola sotto vari profili disposizioni imperative e inequivoche dei trattati che, pertanto, non possono essere oggetto di valutazione da parte della Commissione. Secondo la ricorrente tale istituzione non può nemmeno valutare l’obbligo di effettività dei diritti fondamentali previsti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione.
Nel suo ricorso la ricorrente non ha mai mosso critiche contro il potere discrezionale della Commissione ma lamenta, in realtà, il fatto che quest’ultima non abbia neppure avuto la possibilità di esercitarlo ai sensi della costante giurisprudenza invocata dal Tribunale, in quanto l’esercizio di un potere discrezionale presuppone che l’esame sia esso stesso equo e che vi sia qualche elemento in merito al quale esercitare un’utile valutazione.
Il Trattato prevede che la Commissione debba garantire l’effettività del diritto dell’Unione; si tratta di un obbligo impostole dal Trattato, che è di rango superiore rispetto alla giurisprudenza.
Nel caso di specie, l’agente dell’Unione (organo dell’Unione) che ha effettuato l’esame ha privato la parte ricorrente di un diritto fondamentale, avendo valutato e deciso esso stesso in luogo della Commissione, in modo previo e indebito, su aspetti che non potevano essere oggetto di valutazione, ossia il proprio agente, fondandosi su considerazioni fattuali erronee più che sulla possibilità di valutazione, ha deciso in merito al caso della parte ricorrente.
Secondo la ricorrente né il giudice nazionale né la Commissione europea possono valutare se, qualora operi l’articolo 101 TFUE, debba o meno applicarsi il regolamento del Consiglio (CE) n. 1/2003, relativo all’applicazione di tale disposizione, e la Commissione non può nemmeno dichiarare che il rifiuto di applicare il regolamento dell’Unione (il fatto inequivoco di non applicazione) sia equivalente al concetto di «applicazione non in quanto tale». In sé, tale mera constatazione già dimostra la violazione del diritto della ricorrente a un procedimento equo e, di conseguenza, il fatto di essere stata privata della tutela giurisdizionale effettiva e del giudice predeterminato dalla legge.
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