16.3.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 89/3
Impugnazione proposta l’11 dicembre 2014 da Brandconcern BV avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 30 settembre 2014, causa T-51/12, Scooters India Ltd/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-577/14 P)
(2015/C 089/04)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Brandconcern BV (rappresentanti: A. von Mühlendahl, H. Hartwig, Rechtsanwälte, G. Casucci, N. Ferretti, avvocati)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Scooters India Ltd
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza impugnata del Tribunale, del 30 settembre 2014, e respingere il ricorso proposto dalla Scooters India Limited avverso la decisione controversa della commissione di ricorso del 1o dicembre 2011, procedimento R 2312/2010-1,
—
in via subordinata, annullare la sentenza impugnata nei limiti in cui aveva annullato la decisione controversa per aver respinto il ricorso proposto dalla Scooters India Limited riguardo ai «veicoli; apparecchi di locomozione terrestri, aerei o nautici»,
—
condannare la convenuta e la Scooters India Limited al pagamento delle spese processuali.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente deduce, a sostegno della propria impugnazione, due motivi, vertenti sulla violazione dell’articolo 50, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 (1) del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario, e, in secondo luogo, sulla violazione delle norme procedurali da parte del Tribunale, in quanto non ha respinto il ricorso di annullamento proposto dalla Scooters India Limited nei limiti in cui ha dichiarato il ricorso infondato.
La Scooters India Limited è titolare del marchio comunitario LAMBRETTA, registrato, tra l’altro, per «veicoli; apparecchi di locomozione terrestri, aerei o nautici», nella classe 12 della classificazione internazionale. La ricorrente ha presentato una domanda per la dichiarazione di decadenza del marchio, in particolare per i prodotti rientranti nella classe 12, in forza dell’articolo 50, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 207/2009, a motivo del mancato uso effettivo del marchio. Tale domanda è stata accolta dalla divisione di annullamento dell’UAMI. Il ricorso presentato dalla Scooters India Limited è stato respinto, in quanto infondato, dalla prima commissione di ricorso dell’UAMI. Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha annullato la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI. Il Tribunale ha dichiarato che l’UAMI era obbligato, per ragioni di certezza del diritto, a tenere conto dei prodotti rientranti nella classe 12 dei quali si era affermato un uso effettivo, nonostante tali prodotti non rientrassero nella definizione dei prodotti per i quali il marchio era stato registrato.
La ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel richiedere all’UAMI di tenere conto dell’uso del marchio LAMBRETTA che si affermava essere stato fatto per alcuni prodotti, quali i pezzi di ricambio, nonostante tali prodotti non rientrassero nella definizione dei prodotti per i quali il marchio LAMBRETTA è stato registrato nella classe 12. La ricorrente afferma che, secondo una corretta interpretazione dell’articolo 50, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 207/2009, solo l’uso dei prodotti che rientrano nella definizione delle indicazioni contenute nella registrazione può essere preso in considerazione. La ricorrente afferma che il Tribunale era tenuto ad applicare la sentenza della Corte di giustizia del 19 giugno 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (IP TRANSLATOR).
La ricorrente afferma pertanto che la sentenza impugnata deve essere annullata e che il ricorso per l’annullamento della decisione controversa della commissione di ricorso deve essere respinto.
La ricorrente sostiene inoltre, come secondo motivo, che anche ammettendo che l’UAMI era obbligato a tenere conto dei prodotti rientranti nella classe 12 dei quali si è affermato un uso effettivo, il Tribunale ha commesso una violazione di natura procedurale nell’annullare, senza alcuna restrizione, la decisione controversa. Dopo aver constatato, nella sentenza impugnata, che il titolare del marchio LAMBRETTA non aveva provato un uso effettivo del marchio per i prodotti per i quali era stato registrato (obbligando tuttavia l’UAMI a tenere conto dell’uso fatto degli altri prodotti rientranti nella stessa classe), il Tribunale era tenuto a confermare la decisione controversa nei limiti in cui la commissione di ricorso non aveva constatato alcun uso effettivo dei prodotti per i quali il marchio era stato registrato.
(1) GU L 78, pag. 1.
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