2.3.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 73/16
Ricorso proposto il 19 dicembre 2014 — Commissione europea/Regno del Belgio
(Causa C-591/14)
(2015/C 073/22)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland e B. Stromsky, agenti)
Convenuto: Regno del Belgio
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
constatare che, non avendo adottato, nei termini prescritti, tutte le misure necessarie per il recupero presso i beneficiari degli aiuti di Stato dichiarati illegittimi e incompatibili con il mercato interno dall’articolo 1, paragrafi 3 e 4, della decisione 2011/678/UE della Commissione, del 27 luglio 2011, relativa all’aiuto di Stato a favore del finanziamento di indagini relative alle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nei bovini cui il Belgio ha dato esecuzione (1), e non avendo informato la Commissione, nel termine impartito, delle misure adottate per conformarsi a detta decisione, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'articolo 288, quarto comma, TFUE e degli articoli 2, 3 e 4 della medesima decisione.
—
condannare il Regno del Belgio alle spese.
Motivi e principali argomenti
Con la sua decisione 2011/678, relativa all’aiuto di Stato a favore del finanziamento di indagini relative alle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nei bovini cui il Belgio ha dato esecuzione, la Commissione ha dichiarato illegittimi e incompatibili con il mercato interno gli aiuti di Stato concessi dal Belgio.
Il termine previsto dalla decisione per il recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegittimi è scaduto il 28 novembre 2011 senza che un recupero integrale di tali aiuti abbia avuto luogo.
Orbene, alla data di presentazione del presente ricorso, il convenuto non aveva ancora adottato le misure necessarie per il recupero degli aiuti concessi alle imprese beneficiarie né aveva trasmesso alla Commissione tutte le informazioni.
(1) GU L 274, pag. 36.
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