9.3.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 81/8
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England and Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Regno Unito) il 19 dicembre 2014 — European Federation for Cosmetic Ingredients v Secretary of State for Business, Innovation and Skills
(Causa C-592/14)
(2015/C 081/10)
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
High Court of Justice (England and Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)
Parti
Ricorrente: European Federation for Cosmetic Ingredients
Convenuti: Secretary of State for Business, Innovation and Skills, Attorney General
Intervenienti: British Union for the Abolition of Vivisection, European Coalition to End Animal Experiments
Questioni pregiudiziali
1)
Se l’articolo 18, paragrafo l, lettera b), del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (1) debba essere interpretato nel senso che vieta l’immissione sul mercato comunitario dei prodotti cosmetici contenenti ingredienti o combinazioni di ingredienti che siano stati oggetto di una sperimentazione animale, nel caso in cui detta sperimentazione sia stata effettuata al di fuori dell’Unione europea allo scopo di soddisfare i requisiti legislativi o regolamentari di paesi terzi, al fine di commercializzare in tali paesi prodotti cosmetici contenenti detti ingredienti.
2)
Se la risposta alla prima questione dipenda:
a)
dal fatto che la valutazione della sicurezza svolta a norma dell’articolo 10 del regolamento in parola per dimostrare la sicurezza del prodotto cosmetico per la salute umana prima di renderlo disponibile sul mercato comunitario comporti l’uso di dati risultanti dalla sperimentazione animale effettuata al di fuori dell’Unione europea;
b)
dal fatto che i requisiti legislativi o regolamentari dei paesi terzi si riferiscano alla sicurezza dei prodotti cosmetici;
c)
dal fatto che fosse ragionevolmente prevedibile, al momento della realizzazione al di fuori dell’UE della sperimentazione su animali di un (omissis) ingrediente, che chiunque potesse tentare di immettere prima o poi sul mercato comunitario un prodotto cosmetico contenente tale ingrediente; e/o
d)
da un altro fattore, e, in caso affermativo, quale.
(1) GU L 342, pag. 59.
Full & Egal Universal Law Academy