23.3.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 96/3
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección 3 de lo Social (Spagna) il 22 dicembre 2014 — Ana de Diego Porras/Ministerio de Defensa
(Causa C-596/14)
(2015/C 096/05)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección 3 de lo Social
Parti
Ricorrente: Ana de Diego Porras
Convenuto: Ministerio de Defensa
Questioni pregiudiziali
1)
Se l’indennità per la cessazione del contratto a tempo determinato debba essere considerata inclusa nelle condizioni di impiego menzionate alla clausola 4, paragrafo 1, dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP (1).
2)
Qualora si ritenga che tale indennità rientri nelle condizioni di impiego, se i lavoratori con un contratto o un rapporto di lavoro definiti direttamente fra il datore di lavoro e il lavoratore e il cui termine è determinato da condizioni oggettive, quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico, debbano percepire, alla scadenza del contratto, la medesima indennità che spetterebbe a un lavoratore a tempo indeterminato equiparabile in caso di cessazione del contratto per cause oggettive.
3)
Nel caso in cui il lavoratore a tempo determinato abbia diritto alla medesima indennità spettante a un lavoratore a tempo indeterminato in caso di cessazione del contratto per cause oggettive, se si possa ritenere che l’articolo 49, paragrafo 1, lettera c), dello Estatuto de los Trabajadores (Statuto dei lavoratori spagnolo) abbia trasposto correttamente la direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, oppure sia discriminatorio e in contrasto con la stessa, in quanto lesivo del suo obiettivo e della sua efficacia pratica.
4)
Qualora non sussistano ragioni oggettive per escludere i lavoratori con un contratto a termine per la copertura temporanea di un posto [contrato de interinidad] dal diritto di percepire un’indennità per la cessazione del contratto temporaneo, se sia discriminatoria la distinzione stabilita dallo Estatuto de los Trabajadores per quanto riguarda le condizioni di impiego di tali lavoratori non solo in relazione alle condizioni di impiego dei lavoratori a tempo indeterminato, ma anche rispetto a quelle degli altri lavoratori a tempo determinato.
(1) Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43).
Full & Egal Universal Law Academy