23.3.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 96/4
Impugnazione proposta il 22 dicembre 2014 dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 21 ottobre 2014, causa T-453/11, Szajner/UAMI
(Causa C-598/14 P)
(2015/C 096/06)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)
Altre parti nel procedimento: Gilbert Szajner, Forge de Laguiole
Conclusioni del ricorrente
—
annullare la sentenza impugnata,
—
condannare la parte ricorrente dinanzi al Tribunale alle spese sostenute dall’Ufficio.
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente deduce due motivi a sostegno della sua impugnazione, ossia, la violazione dell’articolo 65 del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio del 26 febbraio 2009 sul marchio comunitario (1) e la violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del medesimo regolamento in combinato disposto con l’articolo L 711-4 del codice francese sulla proprietà intellettuale.
Secondo il ricorrente, il Tribunale può annullare o riformare la decisione soltanto se, al momento in cui è stata adottata, essa era viziata da uno dei motivi di annullamento o di riforma elencati all’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009. Il Tribunale avrebbe violato l’articolo 65, paragrafo 2, del predetto regolamento violando la portata del suo controllo di legittimità, il quale deve limitarsi agli elementi di diritto (ivi compresa la giurisprudenza esistente il giorno in cui la decisione è stata adottata) e di fatto dedotti dinanzi alla commissione di ricorso. Il Tribunale non avrebbe dimostrato che la commissione di ricorso aveva commesso un errore il giorno in cui è stata adottata la decisione impugnata. Il Tribunale avrebbe sostituito la propria valutazione a quella della commissione di ricorso e avrebbe proceduto a una valutazione della sentenza della Corte di cassazione francese del 10 luglio 2012 in ordine alla quale detta commissione di ricorso non si sarebbe potuta esprimere.
Inoltre, il Tribunale avrebbe snaturato la sentenza della Corte di cassazione francese del 10 luglio 2012 per aver dichiarato che era «assolutamente priva di ambiguità quanto all’estensione della protezione conferita a una denominazione sociale e destinata a essere applicata in generale» e conferendole una portata che è evidente che non ha rispetto agli altri documenti del fascicolo, nel contesto dell’articolo L 711-4 del codice francese sulla proprietà intellettuale.
Infine, il Tribunale avrebbe commesso un errore per aver identificato i settori di attività della società Forge de Laguiole alla luce dei criteri propri del diritto dei marchi. Il Tribunale avrebbe dovuto identificare i settori di attività della società Forge de Laguiole facendo riferimento alla destinazione e all’utilizzo dei prodotti venduti da quest’ultima, e non soltanto considerando il criterio della natura del prodotto.
(1) GU L 78, pag. 1.
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