2.3.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 73/17
Ricorso proposto il 22 dicembre 2014 — Repubblica federale di Germania/Consiglio dell’Unione europea
(Causa C-600/14)
(2015/C 073/24)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e J. Möller, agenti)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare la decisione 2014/699, del Consiglio del 24 giugno 2014, nella parte in cui concerne la modifica dell’articolo 12 della Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (Convenzione di base — COTIF) e delle relative Appendici B (Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale per ferrovia delle merci — CIM), D (Regole uniformi relative ai contratti di utilizzazione dei veicoli nel traffico ferroviario internazionale — CUV), ed E (Regole uniformi sui contratti di utilizzazione delle infrastrutture nel traffico internazionale ferroviario — CUI) (articolo 1 della decisione in combinato disposto con il n. 3, punti 4 [in quanto concernente l’articolo 12 della Convenzione di base — COTIF], 5, 7 e 12 dell’Appendice), e
—
condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese.
Motivi e principali argomenti
1.
Secondo il governo tedesco gli articoli 91 e 218, paragrafo 9, TFUE, non attribuiscono la competenza a stabilire una posizione comune relativamente a tutte le regole che costituivano l’oggetto della discussione e dell’adozione di decisioni in sede della 25a riunione del comitato di revisione OTIF. Con l’adozione di decisioni il Consiglio avrebbe pertanto violato il principio di attribuzione delle competenze sancito dall'articolo 5, paragrafo 2, prima frase TUE.
2.
Inoltre, si lamenta la carenza di motivazioni della decisione impugnata, in quanto dalla stessa non risulterebbe con sufficiente chiarezza su quale base l’Unione abbia la competenza per stabilire una posizione comune relativamente a tutte le regole che costituivano l’oggetto della discussione e dell’adozione di decisioni in sede della 25a riunione del comitato di revisione OTIF.
3.
Si aggiunga che il Consiglio avrebbe altresì violato il principio di leale cooperazione in combinato disposto con il principio della tutela giurisdizionale effettiva, in quanto ha adottato l’atto giuridico impugnato solo un giorno prima dell’inizio della 25a riunione del comitato di revisione OTIF. In tal modo alla Repubblica federale di Germania sarebbe stata sottratta qualsiasi possibilità di adire tempestivamente la Corte al fine di ottenere tutela giurisdizionale (in via cautelare).
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