16.3.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 89/11
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Handelsgericht Wien (Austria) il 29 dicembre 2014 — Stephan Naumann/Austrian Airlines AG
(Causa C-612/14)
(2015/C 089/12)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Handelsgericht Wien
Parti
Ricorrente: Stephan Naumann
Convenuta: Austrian Airlines AG
Questioni pregiudiziali
1)
Se il diritto a compensazione pecuniaria di cui all’articolo 7 (Diritto a compensazione pecuniaria) del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004 (1), debba essere interpretato nel senso che si tratta di un diritto ad un risarcimento forfettario, di una penale, di un risarcimento punitivo («punitive damage»), di una pretesa avente carattere di adempimento o garanzia, o di un diritto sui generis.
2)
Se la detrazione del risarcimento di cui all’articolo 12 (Risarcimenti supplementari), paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, debba essere interpretata nel senso che essa va effettuata solo sul diritto al risarcimento supplementare del passeggero nei confronti del vettore aereo operativo, o anche su un diritto del passeggero ad un risarcimento supplementare nei confronti dell’operatore turistico.
3)
Se il diritto del passeggero al risarcimento supplementare di cui all’articolo 12 (Risarcimenti supplementari) del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, debba essere interpretato nel senso che comprende anche un diritto alla riduzione del prezzo (garanzia) per un ritardo ai sensi della legislazione nazionale.
4)
Se una riduzione del prezzo (garanzia) e/o un risarcimento dei danni a titolo di compensazione per il ritardo di un volo concessi al passeggero a norma del diritto nazionale dall’operatore turistico, possano essere detratti da un risarcimento dovuto da un vettore aereo operativo ai sensi dell’articolo 7 (Diritto a compensazione pecuniaria) del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, a titolo di compensazione per lo stesso ritardo (articolo 12).
5)
Qualora la detrazione risulti possibile, se il vettore aereo possa sempre effettuarla, o se essa dipenda dalla misura in cui il diritto nazionale la consenta o il giudice la ritenga adeguata.
6)
Qualora il diritto nazionale sia determinante o il giudice debba adottare una decisione discrezionale, se la compensazione pecuniaria prevista dall’articolo 7 del regolamento sia destinata a compensare solo i disagi e la perdita di tempo subiti dai passeggeri a seguito della cancellazione, o se essa compensi anche danni materiali.
(1) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).
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