23.3.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 96/6
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad (Bulgaria) il 31 dicembre 2014 — Procedimento penale a carico di Atanas Ognyanov
(Causa C-614/14)
(2015/C 096/08)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Sofiyski gradski sad
Imputato nella causa principale:
Atanas Ognyanov
Altra parte interessata nel procedimento: Sofyiska gradska prokuratura
Questioni pregiudiziali
1)
Se sia ravvisabile una violazione del diritto dell'Unione (combinato disposto dell'articolo 267, secondo comma, TFUE, dell'articolo 94 del regolamento di procedura della Corte di giustizia, degli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea o di altre disposizioni applicabili) nel caso in cui il giudice che abbia proposto domanda di pronuncia pregiudiziale prosegua, dopo il provvedimento di rinvio pregiudiziale, nella trattazione della causa pronunciandosi sul merito senza astenersi, ove il motivo di astensione consisterebbe nel fatto che il giudice, con la domanda di pronuncia pregiudiziale, si sarebbe già pronunciato sul merito (ritenendo determinati fatti accertati e una determinata norma giuridica ad essi applicabile).
La questione pregiudiziale è proposta nell’assunto che nell'accertamento dei fatti e della normativa applicabile ai fini del rinvio pregiudiziale siano state rispettate tutte le norme procedurali a tutela del diritto delle parti di dedurre mezzi di prova e di formulare difese.
2)
Nel caso in cui la questione sub 1) sia risolta nel senso della legittimità della prosecuzione del procedimento, se sia dunque ravvisabile una violazione del diritto dell'Unione ove
A)
il giudice riporti nella propria decisione definitiva quanto già accertato nella domanda di pronuncia pregiudiziale senza alcuna modifica e, con riferimento alle soluzioni accolte in fatto ed in diritto, neghi la produzione di nuove prove e l'audizione delle parti; in pratica il giudice assumerebbe nuove prove e procederebbe all’audizione delle parti solo in relazione alle questioni non ritenute accertate nella domanda di pronuncia pregiudiziale;
B)
il giudice assuma nuove prove e proceda all’audizione delle parti su tutte le questioni rilevanti, comprese le questioni sulle quali si sia già pronunciato nel provvedimento di rinvio pregiudiziale pronunciandosi conclusivamente sul merito nella propria decisione definitiva, sulla base di tutte le prove assunte e sentite tutte le difese delle parti, indipendentemente dal fatto che le prove siano state assunte e le parti abbiano svolte le proprie difese anteriormente o successivamente all’emanazione del provvedimento di rinvio.
3)
Qualora la prima questione pregiudiziale sia risolta nel senso che sia compatibile con il diritto dell'Unione proseguire il procedimento, se sia parimenti compatibile la decisione del giudice a quo di non proseguire il procedimento principale bensì di astenersi per parzialità, in quanto la prosecuzione del procedimento costituirebbe una violazione del diritto nazionale, che offre una maggiore tutela degli interessi delle parti e dell'amministrazione della giustizia, vale a dire laddove l'astensione sia motivata dal fatto che:
A)
il giudice, nel contesto della domanda di pronuncia pregiudiziale, si sia già pronunciato sul merito prima di emettere la propria decisione definitivo, circostanza legittima secondo il diritto dell'Unione ma non già secondo il diritto nazionale;
B)
il giudice si pronunci definitivamente sul merito della causa con due atti giuridici distinti e non con uno (nell’assunto che la domanda di pronuncia pregiudiziale non costituisca una pronuncia non definitiva, bensì definitiva), cosa legittima secondo il diritto dell'Unione ma non già secondo il diritto nazionale.
Full & Egal Universal Law Academy