ORDINANZA DEL VICEPRESIDENTE DELLA CORTE
12 giugno 2014 ( *1 )
«Procedimento sommario — Impugnazione — Domanda di sospensione di un regolamento a seguito di una sentenza di annullamento — Dumping — Importazioni di fogli di alluminio originari dell’Armenia, del Brasile e della Cina — Adesione dell’Armenia all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) — Status di impresa operante in economia di mercato — Articolo 2, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 384/96 — Compatibilità con l’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GATT) — Fumus boni iuris — Urgenza — Danno grave ed irreparabile — Insussistenza»
Nel procedimento C‑21/14 P‑R,
avente ad oggetto la domanda di sospensione dell’esecuzione e di provvedimenti provvisori ai sensi degli articoli 278 TFUE e 279 TFUE, proposta il 2 aprile 2014,
Commissione europea, rappresentata da J.-F. Brakeland, M. França e T. Maxian Rusche, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente nell’impugnazione,
procedimento in cui le altre parti sono:
Rusal Armenal ZAO, con sede in Erevan (Armenia), rappresentata da B. Evtimov, avocat,
ricorrente in primo grado e nel presente procedimento,
Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da S. Boelaert e J.‑P. Hix, in qualità di agenti, assistiti da B. O’ Connor, solicitor, e da S. Gubel, avocat, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuto in primo grado,
IL VICEPRESIDENTE DELLA CORTE,
sentito l’avvocato generale J. Kokott,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
Con la sua impugnazione, depositata presso la cancelleria della Corte il 16 gennaio 2014, la Commissione europea ha chiesto alla Corte di annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea Rusal Armenal/Consiglio (T‑512/09, EU:T:2013:571; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), che annulla il regolamento (CE) n. 925/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di fogli di alluminio originari dell’Armenia, del Brasile e della Repubblica popolare cinese (GU L 262, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento controverso»), nella parte in cui concerne la Rusal Armenal ZAO (in prosieguo: la «Rusal Armenal»).
2
Tale impugnazione proposta avverso una sentenza che annulla un regolamento ha avuto per effetto, in conformità dell’articolo 60, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, di spostare la data a partire dalla quale la sentenza impugnata avrebbe esplicato i suoi effetti a quella dell’eventuale rigetto di tale impugnazione, fatta salva la facoltà della Rusal Armenal di presentare alla Corte, in forza degli articoli 278 TFUE e 279 TFUE, un’istanza volta alla sospensione dell’efficacia del regolamento annullato o all’adozione di un qualsiasi altro provvedimento provvisorio.
3
Con istanza depositata presso la cancelleria della Corte il 2 aprile 2014, la Rusal Armenal ha chiesto a quest’ultima, in sostanza, di sospendere l’efficacia del regolamento controverso.
Fatti e sentenza impugnata
4
La Rusal Armenal è una società produttrice ed esportatrice di prodotti di alluminio con sede in Armenia dal 2000. Il 5 febbraio 2003, la Repubblica di Armenia ha aderito all’accordo istitutivo dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 (GU 1994, L 336, pag. 3) e approvato dalla decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986‑1994) (GU L 336, pag. 1; in prosieguo: l’«accordo istitutivo dell’OMC»).
5
In seguito ad una denuncia depositata il 28 maggio 2008, la Commissione ha aperto un procedimento antidumping riguardante le importazioni di fogli di alluminio originari dell’Armenia, del Brasile e della Cina. L’avviso di apertura di tale procedimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 12 luglio 2008 (GU C 177, pag. 13).
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Il 7 aprile 2009, la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 287/2009 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fogli di alluminio originari dell’Armenia, del Brasile e della Repubblica popolare cinese (GU L 94, pag. 17).
7
Il 24 settembre 2009, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il regolamento controverso, mediante il quale esso ha segnatamente introdotto, all’articolo 1, paragrafo 2, del medesimo, un dazio antidumping sulle importazioni di prodotti in alluminio fabbricati dalla Rusal Armenal all’aliquota del 13,4% applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto.
8
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 dicembre 2009, la Rusal Armenal ha proposto un ricorso di annullamento avverso il regolamento controverso. Essa ha dedotto cinque motivi di annullamento, dei quali il primo era relativo ad un’eccezione di illegittimità fondata sulla violazione dell’articolo 2, paragrafi da 1 a 6, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 2117/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005 (GU L 340, pag. 17; in prosieguo: il «regolamento base»), nonché degli articoli 2.1 e 2.2 dell’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT) (GU L 336, pag. 103; in prosieguo: l’«accordo antidumping»), figurante all’allegato 1 A dell’accordo istitutivo dell’OMC. Il regolamento base è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51, e rettifica in GU 2010, L 7, pag. 22).
9
Il Tribunale ha dichiarato, in sostanza, che, basandosi sulla menzione della Repubblica di Armenia nella nota a piè di pagina di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento base, e applicando, in seguito al rigetto della domanda di concessione dello status di impresa operante in economia di mercato proposta dalla ricorrente ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del medesimo regolamento, il metodo del paese terzo a economia di mercato, il regolamento controverso aveva applicato un metodo di calcolo del valore normale incompatibile con gli articoli 2.1 e 2.2 dell’accordo antidumping e con la seconda disposizione integrativa al paragrafo 1 dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT) (GU L 336, pag. 11), figurante all’allegato 1 A dell’accordo istitutivo dell’OMC, violando del pari l’articolo 2, paragrafi da 1 a 6, del regolamento base. Ciò premesso, il Tribunale ha rilevato che il primo motivo di annullamento era fondato.
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Il punto 1 del dispositivo della sentenza impugnata è così formulato:
«Il regolamento [controverso] è annullato nella parte in cui concerne la [Rusal Armenal]».
Conclusioni delle parti
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La Rusal Armenal chiede che la Corte voglia:
—
sospendere l’esecuzione del regolamento controverso, nella parte in cui concerne la Rusal Armenal, fino alla pronuncia della sentenza che definisce il procedimento di impugnazione; oppure
—
in subordine, adottare un provvedimento provvisorio sotto forma di un’ordinanza esecutiva che obbliga le autorità doganali degli Stati membri dell’Unione europea a non percepire i dazi antidumping sulle importazioni di fogli di alluminio fabbricati dalla Rusal Armenal, nei termini istituiti dal suddetto regolamento, fino alla pronuncia della sentenza che definisce il procedimento di impugnazione, e
—
condannare la Commissione e il Consiglio, nonché qualsiasi altro interveniente a sostegno dell’impugnazione, a sostenere ciascuno le proprie spese e quelle della Rusal Armenal.
12
La Commissione e il Consiglio chiedono che la Corte voglia, in sostanza:
—
dichiarare irricevibile oppure, in subordine, infondata la domanda di provvedimenti provvisori, e
—
condannare la Rusal Armenal alle spese.
Sulla domanda di provvedimenti provvisori
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Occorre ricordare, in via preliminare, che, ai sensi dell’articolo 60, primo comma, dello Statuto della Corte, un’impugnazione proposta avverso una sentenza del Tribunale non ha, in linea di principio, effetto sospensivo. Tuttavia, l’articolo 60, secondo comma, di tale Statuto stabilisce parimenti che, in deroga all’articolo 280 TFUE, le decisioni del Tribunale che annullano un regolamento hanno effetto soltanto a decorrere dalla scadenza del termine di impugnazione contemplato nell’articolo 56, primo comma, del suddetto Statuto, oppure, se entro tale termine è stata proposta impugnazione, a decorrere dal relativo rigetto, salva la facoltà delle parti di presentare alla Corte, in forza degli articoli 278 TFUE e 279 TFUE, un’istanza volta alla sospensione dell’efficacia del regolamento annullato o all’adozione di un qualsiasi altro provvedimento provvisorio.
14
Presentando la domanda di provvedimenti provvisori, la Rusal Armenal si è avvalsa di tale facoltà.
Sulla ricevibilità
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La Commissione eccepisce l’irricevibilità della domanda di provvedimenti provvisori, adducendo che la sospensione chiesta dalla Rusal Armenal sarebbe, in realtà, un provvedimento definitivo e violerebbe pertanto l’articolo 39, quarto comma, dello Statuto della Corte. In tal senso, essa fa valere che il giudice investito di una domanda di sospensione provvisoria di dazi antidumping istituiti da un regolamento può concedere la sospensione richiesta solo a condizione che la ricorrente presti garanzie a copertura dell’importo totale dovuto in applicazione di tale regolamento. Poiché la ricorrente, nella sua domanda, non ha offerto garanzie, quest’ultima sarebbe irricevibile.
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A tal riguardo, si evince dalla natura necessariamente provvisoria dei provvedimenti che il giudice del procedimento sommario può adottare che la sospensione dell’efficacia del regolamento controverso, richiesta dalla Rusal Armenal, può esonerare quest’ultima dal versamento dei dazi dovuti in virtù di tale regolamento solo temporaneamente, fatto salvo l’obbligo di pagare tali dazi non solo per il futuro, ma anche per il periodo di sospensione nel caso in cui il suddetto regolamento venisse alla fine dichiarato legittimo.
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Occorre parimenti ricordare che, ai sensi dell’articolo 162, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, l’esecuzione dell’ordinanza del giudice del procedimento sommario può essere subordinata alla prestazione, da parte del richiedente, di una cauzione, il cui ammontare e le cui modalità sono determinate tenuto conto delle circostanze. L’esercizio di tale facoltà non dipende dall’esistenza di un’offerta da parte del richiedente. Infatti, come si evince dalla giurisprudenza della Corte, tale giudice può, qualora lo ritenga opportuno, adottare soluzioni intermedie, segnatamente assoggettando a condizioni la sospensione concessa [v., in tal senso, ordinanze del presidente della Corte Nederlandse Vereniging voor de Fruit- en Groentenimporthandel e Nederlandse Bond van Grossiers in Zuidvruchten en ander Geïmporteerd Fruit/Commissione, 71/74 R e RR, EU:C:1974:103, punti da 5 a 8; VBVB e VBBB/Commissione, 43/82 R e 63/82 R, EU:C:1982:119, punti da 9 a 12, nonché del vicepresidente della Corte EMA/InterMune UK e a., C‑390/13 P(R), EU:C:2013:795, punto 55].
18
In tal senso, la mancata offerta di garanzie da parte della Rusal Armenal non osta a che il giudice del procedimento sommario conceda, se del caso, la sospensione richiesta, a condizione che tale società presti adeguate garanzie a copertura dell’importo dovuto in applicazione del regolamento controverso.
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L’eccezione d’irricevibilità sollevata dalla Commissione dev’essere pertanto respinta.
Nel merito
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L’articolo 160, paragrafo 3, del regolamento di procedura dispone che le domande di provvedimenti provvisori debbono precisare «l’oggetto della causa, i motivi che provino l’urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l’adozione del provvedimento provvisorio richiesto». In tal senso, la sospensione dell’esecuzione e gli altri provvedimenti provvisori possono essere accordati dal giudice del procedimento sommario se è comprovato che la loro concessione è giustificata prima facie in fatto e in diritto (fumus boni iuris) e che gli stessi sono urgenti, in quanto occorre, per evitare un danno grave e irreparabile agli interessi del richiedente, che essi siano emanati e producano i loro effetti già prima della decisione nel procedimento principale (v., in tal senso, ordinanza del presidente della Corte Technische Glaswerke Ilmenau/Commissione, C‑404/04 P‑R, EU:C:2005:267, punti 10 e 11 nonché la giurisprudenza ivi citata).
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Occorre sottolineare che tali condizioni devono essere soddisfatte nel caso di una domanda di provvedimenti provvisori presentata dalla parte vittoriosa in primo grado nell’ambito di un giudizio di impugnazione avviato dalla controparte avverso una sentenza del Tribunale che annulla un regolamento. Salvo privare una tale impugnazione dell’effetto sospensivo previsto dall’articolo 60, secondo comma, dello Statuto della Corte, tale regola si applica nel caso di una siffatta sentenza del Tribunale emessa a favore della parte ricorrente in primo grado. Tuttavia, nell’applicare tali condizioni, nei termini in cui esse sono state interpretate dalla Corte nella sua giurisprudenza, il giudice del procedimento sommario dell’organo giurisdizionale investito dell’impugnazione non può ignorare il fatto che il giudice di primo grado ha statuito a favore della ricorrente di fronte a quest’ultimo. Pertanto, esso deve necessariamente applicare suddette condizioni mutatis mutandis.
Sul fumus boni iuris
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Per quanto riguarda la condizione attinente all’esistenza di un fumus boni iuris, occorre rammentare che tale condizione è soddisfatta allorché esiste, nella fase del procedimento sommario, una controversia giuridica importante la cui soluzione non si imponga immediatamente.
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In relazione ad una domanda di provvedimenti provvisori presentata, nell’ambito di un’impugnazione, dalla parte soccombente in primo grado, ciò significa che il giudice del procedimento sommario deve limitarsi a valutare prima facie la fondatezza dei motivi di impugnazione dedotti, al fine di stabilire se l’impugnazione non sia priva di serio fondamento oppure, in altre parole, se esista una probabilità di successo dell’impugnazione sufficientemente elevata. Infatti, la finalità del procedimento sommario consiste nel garantire la piena efficacia della futura decisione nel merito, al fine di evitare una lacuna nella tutela giuridica fornita dalla Corte (v., in tal senso, ordinanza del vicepresidente della Corte Commissione/ANKO, C‑78/14 P‑R, EU:C:2014:239, punto 15).
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Per contro, nel caso di una domanda di provvedimenti provvisori presentata, come nella specie, nell’ambito di un’impugnazione avente effetto sospensivo, in quanto intesa all’annullamento di una sentenza mediante la quale il Tribunale ha annullato un regolamento, il giudice del procedimento sommario è adito dalla parte vittoriosa in primo grado. Ciò premesso, per valutare se esista, prima facie, nella fase del procedimento sommario, una controversia giuridica importante la cui soluzione non si imponga immediatamente, il giudice del procedimento sommario deve verificare se gli argomenti intesi al rigetto dell’impugnazione dedotti da tale parte non siano privi di fondamento nel senso che essi presentano una probabilità di successo sufficientemente elevata.
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Ciò significa che la parte vittoriosa in primo grado deve dimostrare che, nonostante i motivi di impugnazione dedotti dalla controparte, i propri argomenti contrari sono sufficientemente credibili per essere, prima facie, meritevoli di accoglimento e che, di conseguenza, non emerge chiaramente che l’annullamento della sentenza impugnata si imponga. Nella specie, la Rusal Armenal dimostrerà l’esistenza di un fumus boni iuris solo qualora adempia a tale obbligo in relazione a ciascuno dei motivi dell’impugnazione, dal momento che uno solo di tale motivi, nella misura in cui sia fondato, sarebbe sufficiente a giustificare l’annullamento della sentenza impugnata.
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A sostegno della propria impugnazione, la Commissione ha dedotto tre motivi; con il primo viene fatto valere, in sostanza, che il Tribunale, accogliendo un motivo di annullamento al quale la Rusal Armenal avrebbe rinunciato, avrebbe statuito ultra petita; il secondo attiene ad un’applicazione asseritamente erronea della sentenza Nakajima/Consiglio (C‑69/89, EU:C:1991:186) concernente l’incidenza dell’accordo antidumping sul controllo giurisdizionale della Corte e, il terzo, ad un’asserita violazione del principio dell’equilibrio istituzionale.
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Occorre rilevare che la Commissione, sollevando il primo motivo di impugnazione, secondo il quale il Tribunale avrebbe a torto statuito sul primo motivo di annullamento, avente ad oggetto un’eccezione di illegittimità fondata sulla violazione dell’articolo 2, paragrafi da 1 a 6, del regolamento base, nonché degli articoli 2.1 e 2.2 dell’accordo antidumping, dal momento che la Rusal Armenal avrebbe rinunciato a tale motivo nella sua replica in primo grado, fa valere un’irregolarità del procedimento dinanzi al Tribunale, la quale reca pregiudizio ai suoi interessi ai sensi dell’articolo 58 dello Statuto della Corte.
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La Rusal Armenal precisa che con il suddetto motivo di annullamento veniva chiesto unicamente al Tribunale di dichiarare che l’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento base doveva essere disapplicato nel suo caso particolare, e che la Commissione e il Consiglio erano dunque tenuti a calcolare il valore normale dei prodotti della Rusal Armenal in conformità dell’articolo 2, paragrafi da 1 a 6, di tale regolamento. Manifestando tale considerazione nella sua replica, la Rusal Armenal non avrebbe rinunciato al motivo stesso di annullamento, né l’avrebbe svuotato di significato. La Commissione, sostenuta dal Consiglio, afferma, per contro, che la Rusal Armenal, dopo essersi fondata, nel suo atto introduttivo in primo grado, sull’illegittimità dell’articolo 2, paragrafo 7, del suddetto regolamento, alla luce delle disposizioni del diritto dell’OMC, ha modificato tale argomento nella sua replica, facendo valere di limitarsi a chiedere al Tribunale la constatazione di una violazione, da parte del Consiglio, del suo obbligo di interpretazione conforme.
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A tal riguardo, si evince dalla lettura della replica della Rusal Armenal in primo grado che l’esame delle spiegazioni fornite da tale società, secondo la quale essa si è limitata a precisare la portata del suo motivo, senza rinunciarvi, al fine di rispondere agli argomenti del Consiglio, esige di interpretare la sua replica e, pertanto, solleva una controversia giuridica importante con riferimento al contenuto e alla portata di tale motivo.
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Infatti, la Rusal Armenal ha segnatamente rilevato, nella sua replica, che l’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento base non esclude la possibilità per un produttore armeno di beneficiare di un trattamento individuale di impresa operante in economia di mercato. Secondo la Rusal Armenal, detta disposizione era pertanto incompatibile con il diritto dell’OMC, e segnatamente con l’accordo antidumping, non in quanto tale, ma unicamente nella misura in cui il Consiglio avrebbe applicato nella specie l’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), di tale regolamento anziché l’articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c), dello stesso, senza tenere conto del fatto che, ai sensi dell’articolo 2.7 dell’accordo antidumping e della seconda disposizione integrativa al paragrafo 1 dell’articolo VI del GATT, il Consiglio poteva applicare al medesimo l’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del suddetto regolamento solo qualora le condizioni previste da questa seconda disposizione integrativa fossero soddisfatte.
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Alla luce del contenuto specifico di tali precisazioni figuranti nella replica della Rusal Armenal in primo grado, non si può concludere prima facie, nella fase del presente procedimento sommario, nel senso che essa ha rinunciato, dinanzi al Tribunale, al suo primo motivo di annullamento, oppure nel senso che essa ha svuotato di significato tale motivo. In tal senso, gli argomenti della Rusal Armenal intesi al rigetto del primo motivo di impugnazione appaiono sufficientemente credibili perché la soluzione da fornire alla controversia sollevata al riguardo non si imponga immediatamente.
32
Quanto al secondo motivo di impugnazione, relativo ad un’applicazione asseritamente erronea, da parte del Tribunale, della sentenza Nakajima/Consiglio (EU:C:1991:186), la Rusal Armenal sostiene che, contrariamente a quanto argomentato dalla Commissione, la Corte vi ha individuato non il solo criterio dell’«intenzione di dare esecuzione ad un obbligo particolare assunto nell’ambito dell’OMC», bensì due criteri alternativi, ossia una siffatta intenzione e un «rinvio espresso all’[a]ccordo istitutivo dell’OMC». Questo secondo motivo di impugnazione sarebbe incompatibile con tale giurisprudenza della Corte e, in particolare, con il secondo criterio alternativo summenzionato risultante dal rinvio espresso, al considerando 5 del regolamento base, alle norme circostanziate dell’accordo antidumping concernenti il calcolo del dumping. La Commissione e il Consiglio ribattono che l’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento base non attua obblighi derivanti dal GATT o dal diritto dell’OMC, cosicché la legittimità di tale disposizione non può essere controllata con riferimento a tali obblighi, in conformità della sentenza Nakajima/Consiglio (EU:C:1991:186). Il Tribunale, controllando la nota a piè di pagina relativa all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento base, la quale menziona la Repubblica di Armenia, sarebbe dunque incorso in un errore di diritto con riguardo a tali obblighi.
33
Occorre rilevare che, al punto 36 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato quanto segue:
«(...) In proposito, emerge dal preambolo del regolamento base, e più precisamente dal suo considerando 5, che detto regolamento mira segnatamente a trasporre nel diritto comunitario le norme nuove e circostanziate contenute nell’accordo antidumping tra cui figurano, in particolare, quelle relative al calcolo del margine di dumping, e ciò ai fini dell’applicazione adeguata e trasparente delle dette norme. Pertanto è pacifico che la Comunità ha adottato il regolamento base per adempiere agli obblighi internazionali ad essa derivanti dall’accordo antidumping [v. sentenza della Corte Petrotub e Republica, C‑76/00 P, EU:C:2003:4, punti da 53 a 56 e la giurisprudenza ivi citata], e ciò in esecuzione dell’articolo 18, paragrafo 4, di detto accordo [sentenza del Tribunale Chiquita Brands e a./Commissione, T‑19/01, EU:T:2005:31, punto 160]. Inoltre, mediante l’articolo 2 di tale regolamento, intitolato “Determinazione del dumping”, la Comunità ha inteso dare esecuzione al particolare obbligo che comporta l’articolo 2 di tale accordo, vertente del pari sulla determinazione dell’esistenza di un dumping».
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Pertanto, è giocoforza constatare che esiste una controversia fra la Commissione e il Consiglio, da un lato, e la Rusal Armenal, la quale difende, in sostanza, la posizione assunta dal Tribunale nella sentenza impugnata, dall’altro, sulla questione giuridica importante se nella specie siano soddisfatti i criteri individuati dalla Corte nella sentenza Nakajima/Consiglio (EU:C:1991:186). Fatta salva la decisione che verrà presa dalla Corte sulla fondatezza del secondo motivo di impugnazione, gli argomenti della Rusal Armenal, intesi al suo rigetto, nei termini integrati dal ragionamento adottato dal Tribunale nella sentenza impugnata, sembrano credibili, avuto riguardo alla giurisprudenza della Corte nonché al riferimento espresso, fatto al considerando 5 del regolamento base, alle pertinenti norme risultanti dall’accordo antidumping e dall’articolo VI del GATT. Pertanto, tali argomenti non sono privi di fondamento, nel senso che essi presentano una probabilità di successo sufficientemente elevata ai fini della presente valutazione del fumus boni iuris.
35
Per quanto concerne il terzo motivo di impugnazione, attinente ad una violazione del principio dell’equilibrio istituzionale nella quale è asseritamente incorso il Tribunale allorché ha dichiarato che la menzione della Repubblica di Armenia nella nota a piè di pagina relativa all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), di tale regolamento era incompatibile con il sistema istituito dall’accordo antidumping, è sufficiente rilevare, ai fini della presente valutazione del fumus boni iuris, che tale motivo è strettamente collegato al secondo motivo di impugnazione. Infatti, come riconosciuto implicitamente dalla Commissione nelle sue osservazioni relative alla domanda di provvedimenti provvisori, è a causa di un’interpretazione errata della sentenza della Corte Nakajima/Consiglio (EU:C:1991:186) che, a suo avviso, il Tribunale è incorso in una siffatta violazione. Di conseguenza, sembra che l’esistenza della suddetta violazione dipenda, nella specie, da quella di un errore di diritto in sede di applicazione dei criteri enunciati in tale sentenza. In tal senso, per le ragioni illustrate al punto precedente della presente ordinanza, si deve ritenere che la Rusal Armenal abbia parimenti dimostrato l’esistenza di una controversia giuridica importante per quanto attiene alla fondatezza di questo terzo motivo di impugnazione.
36
Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, la condizione relativa al fumus boni iuris è soddisfatta nella specie.
Sull’urgenza
37
Per quanto attiene alla condizione relativa all’urgenza, incombe alla parte che chiede l’adozione di provvedimenti provvisori fornire la prova che essa non può attendere l’esito della causa principale senza subire un danno grave e irreparabile [v., in tal senso, ordinanze del presidente della Corte Matra/Commissione, C‑225/91 R, EU:C:1991:460, punto 19, nonché SCK e FNK/Commissione, C‑268/96 P(R), EU:C:1996:381, punto 30]. Per stabilire la sussistenza di un siffatto danno grave e irreparabile, non è necessario esigere che il verificarsi del danno sia dimostrato con assoluta certezza, bensì che quest’ultimo sia prevedibile con un sufficiente grado di probabilità (ordinanza del vicepresidente della Corte Commissione/ANKO, EU:C:2014:239, punto 23 e la giurisprudenza ivi citata).
38
La Rusal Armenal sostiene che le condizioni necessarie per la concessione di provvedimenti provvisori sono interdipendenti, cosicché, qualora il fumus boni iuris rivesta un carattere particolarmente serio, la condizione relativa all’urgenza può essere valutata in maniera meno rigorosa, dal momento che la natura manifestamente illegittima di un provvedimento è sufficiente a dimostrare la necessità di tutelare provvisoriamente i diritti del richiedente tale provvedimento. Ciò avverrebbe segnatamente nella specie, dato che il Tribunale ha statuito in suo favore, annullando il regolamento controverso.
39
A tal riguardo, occorre ritenere che tale circostanza invocata dalla Rusal Armenal per chiedere in via principale la sospensione dell’efficacia di un regolamento annullato dal Tribunale non è idonea ad attenuare i requisiti attinenti al criterio dell’urgenza. In tal senso, l’applicazione del regolamento controverso nonostante il suo annullamento da parte della sentenza impugnata non causa, di per sé, alla Rusal Armenal un danno suscettibile di formare l’oggetto di un ricorso per risarcimento danni. Infatti, poiché il legislatore dell’Unione ha deciso, con l’adozione dell’articolo 60 dello Statuto della Corte, di conferire un effetto sospensivo all’introduzione di un’impugnazione avverso una sentenza del Tribunale che annulla un regolamento, non spetta al giudice del procedimento sommario investito di un’impugnazione privare tale articolo di una parte del suo effetto utile, rendendo sistematicamente più flessibile il requisito relativo all’urgenza in circostanze del genere.
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Tuttavia, si evince dalla giurisprudenza della Corte che il carattere più o meno serio del fumus boni iuris non è ininfluente ai fini della valutazione dell’urgenza (v. ordinanza del presidente della Corte Commissione/Éditions Odile Jacob, C‑404/10 P‑R, EU:C:2011:37, punto 27). L’urgenza di cui si può avvalere la richiedente deve tanto più essere presa in considerazione dal giudice del procedimento sommario quanto più il fumus boni iuris dei motivi e degli argomenti sui quali esso si fonda appare particolarmente serio (v., in tal senso, ordinanza del presidente della Corte Austria/Consiglio, C‑445/00 R, EU:C:2001:123, punto 110). Fatta salva la decisione che verrà presa dalla Corte sulla fondatezza dell’impugnazione, si evince dai punti da 26 a 36 della presente ordinanza che il fumus boni iuris dei motivi e degli argomenti della Rusal Armenal appare sufficientemente serio per soddisfare tale requisito, circostanza che dovrebbe essere presa in considerazione nel prosieguo dell’analisi e, segnatamente, se del caso, nell’ambito del bilanciamento degli interessi contrapposti.
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Ciò non toglie che, in conformità delle disposizioni dell’articolo 160, paragrafo 3, del regolamento di procedura, i requisiti attinenti al fumus boni iuris e all’urgenza sono distinti e cumulativi, cosicché la Rusal Armenal continua ad essere tenuta a dimostrare l’imminenza di un danno grave e irreparabile [v., in tal senso, ordinanze del presidente della Corte Akhras/Consiglio, C‑110/12 P(R), EU:C:2012:507, punto 26, e del vicepresidente della Corte Commissione/ANKO, EU:C:2014:239, punto 14].
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Inoltre, come rilevato dalla Commissione e dal Consiglio, il regolamento controverso è entrato in vigore nel settembre 2009 ed esplica pertanto effetti da più di quattro anni, senza peraltro che la Rusal Armenal abbia chiesto una sospensione dell’esecuzione di tale misura al giudice del procedimento sommario del Tribunale durante tale periodo. Pertanto, incombe a tale parte dimostrare, nell’ambito del presente procedimento sommario, che, nonostante l’applicazione di un dazio antidumping del 13,4% alle importazioni di taluni dei suoi prodotti nell’Unione dal 2009, vi è urgenza di adottare provvedimenti provvisori per preservarla da un danno grave e irreparabile che essa potrebbe subire in assenza di tali provvedimenti. Ne consegue che la Rusal Armenal è tenuta a giustificare o un danno che essa non ha subìto nel corso degli ultimi quattro anni nonostante il fatto che esso sia imputabile al regolamento controverso, o un danno ormai grave e irreparabile, cosicché la concessione di provvedimenti provvisori è urgente, sebbene la Rusal Armenal abbia già subìto tale danno durante i quattro anni del procedimento dinanzi al Tribunale sfociato nella sentenza impugnata.
43
Per contro, occorre respingere anzitutto l’argomento della Commissione e del Consiglio relativo al fatto che la misura antidumping istituita dal suddetto regolamento scadrà nel settembre 2014, ossia cinque anni dopo la sua istituzione, cosicché l’adozione di eventuali provvedimenti provvisori per un periodo di alcuni mesi soltanto non sarebbe giustificata. Infatti, poiché nella specie siamo in presenza di un dazio antidumping definitivo, non può escludersi che un procedimento di riesame della misura di cui trattasi venga avviato su iniziativa della Commissione o su domanda dei produttori dell’Unione, fermo restando che, in tal caso, la misura che istituisce tale dazio resterebbe in vigore in attesa dell’esito del riesame ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 1225/2009, che sostituisce ormai il regolamento base.
44
Nella specie, la Rusal Armenal individua tre tipi di danni irreparabili che, a suo avviso, deriverebbero dall’applicazione, in assenza di sospensione, del regolamento controverso, ossia, in primo luogo, il suo probabile scioglimento da parte della sua società madre; in secondo luogo, il licenziamento definitivo di un numero considerevole dei suoi dipendenti a causa della probabile chiusura della sua fabbrica e, in terzo luogo, conseguenze per l’economia della Repubblica di Armenia e per le esportazioni di quest’ultima verso l’Unione. Inoltre, essa menziona un’asserita riduzione considerevole della sua quota di mercato.
45
Anzitutto, per quanto riguarda l’eventuale scioglimento della Rusal Armenal, essa fa valere di subire perdite considerevoli dall’entrata in vigore del regolamento controverso, principalmente in ragione dell’impossibilità in cui si trova, a causa di tale regolamento, di esportare la propria produzione verso l’Unione. Ormai la sua società madre, la UC Rusal, non sarebbe più in grado di coprire le perdite delle sue controllate deficitarie, a causa delle proprie difficoltà finanziarie risultanti dal prezzo basso dell’alluminio a livello mondiale. Sarebbe pertanto estremamente probabile che essa decida di chiudere la Rusal Armenal in un prossimo futuro, in assenza di un miglioramento della sua redditività.
46
Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, quando il danno invocato è di tipo economico, i provvedimenti provvisori richiesti si giustificano qualora risulti che, in caso di mancata adozione di tali provvedimenti, la parte richiedente si troverebbe in una situazione tale da mettere in pericolo la sua solidità economica prima che intervenga la decisione che conclude il procedimento nel merito, o che le sue quote di mercato potrebbero risultare alterate in modo significativo in relazione, in particolare, alle dimensioni e al fatturato della sua impresa, nonché alle caratteristiche del gruppo cui essa appartiene [ordinanza del vicepresidente della Corte EDF/Commissione, C‑551/12 P(R), EU:C:2013:157, punto 54].
47
La Rusal Armenal non sostiene che il danno finanziario da essa subìto a causa delle perdite asseritamente imputabili al regolamento controverso può compromettere la solidità del gruppo di società del quale essa fa parte, cosicché tale gruppo, inclusa la società madre, potrebbe sparire. Di conseguenza, occorre ritenere che l’eventuale scioglimento della Rusal Armenal risulterebbe in maniera diretta non dal suddetto regolamento, bensì da una decisione commerciale presa dalla sua società madre. Una decisione del genere verrebbe presa, se del caso, tenendo conto dell’insieme delle circostanze commerciali rilevanti, inclusi gli effetti del dazio antidumping sulla redditività della Rusal Armenal risultanti dal medesimo regolamento. Altri fattori, e segnatamente le condizioni economiche difficili proprie dei mercati internazionali dell’alluminio menzionate dalla Rusal Armenal, svolgerebbero parimenti un ruolo importante in tale decisione.
48
Orbene, occorre ricordare che, in caso di domanda di sospensione dell’esecuzione di un atto dell’Unione, la concessione del provvedimento provvisorio richiesto si giustifica soltanto se l’atto in questione costituisce la causa determinante del danno grave e irreparabile dedotto (ordinanza del vicepresidente della Corte EDF/Commissione, EU:C:2013:157, punto 41 e la giurisprudenza citata). Nelle circostanze che caratterizzano la presente causa, alla quale detta giurisprudenza è applicabile per analogia, trattandosi di una domanda intesa alla sospensione dell’efficacia di un regolamento che il Tribunale ha annullato, la Rusal Armenal non ha sufficientemente dimostrato che il regolamento controverso, il quale è in vigore da più di quattro anni, è la causa determinante del suo futuro scioglimento da parte della sua società madre, ammesso che tale scioglimento avvenga.
49
In relazione a quest’ultimo aspetto, occorre aggiungere, ad ogni buon conto, che l’annullamento del suddetto regolamento da parte del Tribunale ha prospettato l’eventualità di una futura abolizione del dazio antidumping di cui trattasi con riferimento alla Rusal Armenal, il che migliorerà, se del caso, le previsioni di redditività a medio termine di quest’ultima, anche ai fini dei calcoli commerciali effettuati in vista del suo eventuale scioglimento da parte della sua società madre.
50
Inoltre, per quanto concerne il danno fatto valere dalla Rusal Armenal risultante dal licenziamento definitivo di 677 dei suoi dipendenti in caso di chiusura della sua fabbrica, la Commissione e il Consiglio ribattono che tale impresa può far valere unicamente il proprio danno per dimostrare l’urgenza, e non quello che verrebbe subìto da terzi.
51
In effetti, si evince dalla giurisprudenza della Corte che spetta alla parte che chiede i provvedimenti provvisori dimostrare che attendere l’esito del procedimento principale le arrecherebbe personalmente un danno implicante conseguenze gravi e irreparabili [ordinanza del presidente della Corte Cheminova e a./Commissione, C‑60/08 P(R), EU:C:2009:181, punto 35]. In tal senso, la Rusal Armenal non può fondarsi, in quanto tale, sul danno che i suoi dipendenti subirebbero in caso di soppressione dei loro posti di lavoro.
52
Tuttavia, occorre constatare che, per un’impresa, il fatto di dover sopprimere posti di lavoro, rinunciando così ad una manodopera formata ed operativa, può arrecarle un danno in maniera diretta e personale, a prescindere dal danno distinto subìto dai suoi dipendenti, in quanto le sarà più difficile riprendere successivamente le proprie attività nel caso di un mutamento delle condizioni economiche.
53
Nell’ambito del presente procedimento, tuttavia, la Rusal Armenal non ha dimostrato che l’eventuale chiusura futura della sua fabbrica, che essa avvenga a seguito del proprio scioglimento oppure in ragione di una ristrutturazione delle sue attività intesa a ridurre i suoi costi, avrebbe come causa determinante, ai sensi della giurisprudenza della Corte richiamata al punto 48 della presente ordinanza, il dazio antidumping istituito dal regolamento controverso più di quattro anni fa.
54
Infine, occorre rilevare che il danno che risulterebbe dalle conseguenze dannose del dazio antidumping istituito da detto regolamento sull’economia della Repubblica di Armenia e sulle esportazioni di quest’ultima verso l’Unione, anche ammesso che esso sia dimostrato, verrebbe subìto non dalla Rusal Armenal personalmente, bensì dagli abitanti dell’Armenia in generale. Pertanto, in conformità della giurisprudenza della Corte richiamata al punto 51 della presente ordinanza, tale danno non può essere utilmente invocato dalla Rusal Armenal per giustificare l’urgenza da essa fatta valere.
55
Inoltre, la Rusal Armenal non avalla con alcun argomento concreto e specifico la riduzione significativa della sua quota di mercato da essa fatta valere, riduzione che risulterebbe dall’esclusione dei suoi prodotti dal mercato dell’Unione. In assenza di informazioni precise relative all’effetto asseritamente esclusivo del dazio antidumping istituito dal medesimo regolamento sulle esportazioni dei prodotti della Rusal Armenal verso l’Unione e alle caratteristiche del mercato di cui trattasi, il giudice del procedimento sommario non è in grado di constatare l’esistenza di un danno derivante dalla dedotta riduzione della quota di mercato di cui trattasi e di valutare la gravità e l’irreparabilità di tale danno.
56
Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che la Rusal Armenal non ha dimostrato che l’assenza di sospensione dell’efficacia del regolamento controverso, in vigore dal 2009, potrebbe arrecarle un danno grave e irreparabile. Ne consegue che il requisito attinente all’urgenza non è soddisfatto, e che pertanto la presente domanda di provvedimenti provvisori deve essere respinta, senza che sia necessario né procedere al bilanciamento degli interessi contrapposti né esaminare la ricevibilità della domanda di provvedimenti provvisori presentata in subordine dalla Rusal Armenal.
Per questi motivi, il vicepresidente della Corte così provvede:
1)
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
2)
Le spese sono riservate.
Firme
( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.
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