ORDINANZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
12 febbraio 2015 ( *1 )
«Impugnazione — Marchio comunitario — Impugnazione proposta da una “controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso” che non ha depositato il controricorso dinanzi al Tribunale — Assenza della qualità di interveniente dinanzi al Tribunale — Manifesta irricevibilità dell’impugnazione»
Nella causa C‑35/14 P,
avente ad oggetto un’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 22 gennaio 2014,
Enercon GmbH, con sede in Aurich (Germania), rappresentata da J. Eberhardt, Rechtsanwalt,
ricorrente,
procedimento in cui le altre parti sono:
Gamesa Eólica SL, con sede in Sarriguren (Spagna), rappresentata da E. Armijo Chávarri, abogado,
ricorrente in primo grado,
Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato da A. Folliard‑Monguiral, in qualità di agente,
convenuto in primo grado
LA CORTE (Terza Sezione),
composta da M. Ilešič (relatore), presidente di sezione, A. Ó Caoimh, C. Toader, E. Jarašiūnas e C. G. Fernlund, giudici,
avvocato generale: Y. Bot
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la decisione adottata, sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 181 del regolamento di procedura della Corte,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
Con la sua impugnazione, l’Enercon GmbH (in prosieguo: l’«Enercon») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea Gamesa Eólica/UAMI – Enercon (Gradazione di colori verdi) (T‑245/12, EU:T:2013:588; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha annullato la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 1o marzo 2012 (procedimento R 260/2011‑1) relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Gamesa Eólica SL e la Enercon (in prosieguo: la «decisione controversa»).
Contesto normativo
2
L’articolo 56, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea dispone quanto segue:
«[Un’]impugnazione può essere proposta da qualsiasi parte che sia rimasta parzialmente o totalmente soccombente nelle sue conclusioni. Tuttavia le parti intervenienti diverse dagli Stati membri e dalle istituzioni dell’Unione possono proporre impugnazione soltanto qualora la decisione del Tribunale le concerna direttamente».
3
L’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale prevede quanto segue:
«Le parti nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso [dell’UAMI] diverse dal ricorrente possono partecipare al procedimento dinanzi al Tribunale in quanto parti intervenienti presentando un controricorso nelle forme ed entro i termini prescritti».
4
L’articolo 135, paragrafo 1, di detto regolamento di procedura così recita:
«L’Ufficio e le parti del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso diverse dal ricorrente presentano controricorsi entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica dello stesso».
5
L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1), dispone quanto segue:
«Sono esclusi dalla registrazione:
(...)
b)
i marchi privi di carattere distintivo;
(…)».
Fatti e decisione controversa
6
Il 30 gennaio 2003 l’Enercon ha ottenuto dall’UAMI la registrazione come marchio comunitario, con il numero n. 2 346 542, del seguente segno (in prosieguo: il «marchio controverso»):
7
I prodotti per i quali il marchio controverso è stato registrato rientrano nella classe 7 ai sensi dell’Accordo di Nizza, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Convertitori d’energia eolica e relativi componenti».
8
Detto marchio è stato qualificato, nel modulo di domanda di registrazione, come «marchio di colore».
9
Il 26 marzo 2009 la Gamesa Eólica SL (in prosieguo: la «Gamesa») ha depositato una domanda di dichiarazione di nullità del marchio controverso. Tale domanda è stata accolta dalla divisione di annullamento dell’UAMI l’8 dicembre 2010 sul fondamento dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, letto in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), dello stesso.
10
Con la decisione controversa, la prima commissione di ricorso dell’UAMI ha accolto il ricorso proposto dall’Enercon contro tale decisione di annullamento con la motivazione, in particolare, che il marchio controverso era costituito da un segno figurativo consistente in una forma bidimensionale contenente colori e che esso aveva sufficiente carattere distintivo.
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
11
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 4 giugno 2012, la Gamesa ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa. A sostegno del proprio ricorso, essa ha sollevato tre motivi. Il primo motivo verteva sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 per la motivazione che la prima commissione di ricorso dell’UAMI aveva erroneamente riqualificato il marchio controverso, che sarebbe un marchio di colore, come marchio figurativo e aveva ritenuto che quest’ultimo avesse carattere distintivo. Il secondo motivo verteva sulla violazione dell’articolo 62 del regolamento n. 207/2009 nonché del principio di continuità funzionale. Il terzo motivo verteva sulla violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento, nei limiti in cui tale commissione non avrebbe tenuto conto della malafede di cui l’Enercon avrebbe dato prova al momento del deposito della domanda di registrazione del marchio controverso.
12
Dopo aver respinto il secondo motivo sollevato dalla Gamesa, il Tribunale ha annullato la decisione controversa accogliendo il primo motivo, con la motivazione che la suddetta commissione si è fondata su una percezione erronea della natura e delle caratteristiche del marchio controverso e ha commesso un errore di valutazione nel ritenere che il marchio controverso fosse non già un marchio di colore, bensì un marchio figurativo bidimensionale contenente colori. Il Tribunale, avendo accertato tale errore di valutazione riguardante la natura del marchio controverso, non ha proceduto all’esame del suo carattere distintivo.
Conclusioni delle parti
13
L’Enercon chiede che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza impugnata, e
—
condannare la Gamesa alle spese.
14
L’UAMI chiede che la Corte voglia:
—
accogliere l’impugnazione;
—
annullare la sentenza impugnata, e
—
condannare la Gamesa alle spese.
15
La Gamesa chiede che la Corte voglia:
—
respingere l’impugnazione, e
—
condannare l’Enercon alle spese.
Sull’impugnazione
16
In forza dell’articolo 181 del suo regolamento di procedura, quando l’impugnazione è in tutto o in parte manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può respingere in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, l’impugnazione con ordinanza motivata.
17
A sostegno della sua impugnazione la ricorrente deduce due motivi. Il primo motivo verte sulla violazione dei suoi diritti di proprietà a causa dell’assenza di procedimento giurisdizionale regolare e sulla violazione delle norme procedurali. Il secondo motivo verte sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.
Sulla ricevibilità dell’impugnazione
Argomenti delle parti
18
La Gamesa fa valere che la presente impugnazione è irricevibile, poiché l’Enercon avrebbe rinunciato alla possibilità di agire dinanzi al Tribunale come parte interveniente astenendosi dal presentare il controricorso in risposta all’atto introduttivo del procedimento.
19
L’Enercon ribatte che la presentazione di un controricorso conformemente all’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale non costituisce l’unico modo per una parte di intervenire nel procedimento pendente dinanzi al Tribunale. Si dovrebbe tener conto dell’accettazione, da parte dell’Enercon, della lingua processuale nonché del deposito dinanzi al Tribunale del mandato del suo rappresentante. L’Enercon rileva che il Tribunale l’ha menzionata tra le parti nella sentenza impugnata, che l’UAMI l’ha parimenti citata nelle sue conclusioni e che lo scambio di corrispondenza tra la stessa e la Corte dopo il deposito della presente impugnazione dimostra che quest’ultima considera ricevibile tale impugnazione.
20
L’UAMI non ha espressamente formulato osservazioni sulla ricevibilità della presente impugnazione. Esso ha tuttavia rilevato, nell’ambito del motivo relativo alla violazione dei diritti della difesa, che la ricorrente aveva deliberatamente scelto di non presentare il controricorso previsto all’articolo 134, paragrafo 1, del suddetto regolamento di procedura.
Giudizio della Corte
21
In forza dell’articolo 56, secondo comma, dello Statuto della Corte, un’impugnazione può essere proposta da qualsiasi parte che sia rimasta parzialmente o totalmente soccombente nelle sue conclusioni. Tuttavia le parti intervenienti diverse dagli Stati membri e dalle istituzioni dell’Unione possono proporre impugnazione soltanto qualora la decisione del Tribunale le concerna direttamente.
22
Dalla formulazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale risulta che, per avere la qualità di parte interveniente dinanzi al Tribunale, una parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI diversa dal ricorrente dinanzi al Tribunale deve aver presentato il controricorso nelle forme ed entro i termini prescritti.
23
Conformemente all’articolo 135, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, l’UAMI e le parti del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso diverse dal ricorrente presentano controricorsi entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica dello stesso.
24
Nella specie, è pacifico che la ricorrente non ha presentato il controricorso dinanzi al Tribunale, sebbene le sia stato notificato il ricorso, e che l’Enercon si è limitata a comunicare a tale giudice il mandato conferito al suo avvocato nonché una lettera di accettazione del regime linguistico. Non si può ritenere, pertanto, che essa abbia presentato il controricorso nelle forme ed entro i termini prescritti. Essa, inoltre, è stata menzionata nella sentenza del Tribunale unicamente nella sua qualità di «controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI».
25
Occorre quindi constatare che l’Enercon non ha partecipato al procedimento dinanzi al Tribunale, ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura di quest’ultimo, segnatamente nei limiti in cui essa non ha né formulato le proprie conclusioni né indicato di sostenere quelle dell’una o dell’altra parte. Essa non ha quindi acquisito lo status di parte interveniente dinanzi al Tribunale e non può, pertanto, in applicazione dell’articolo 56, secondo comma, dello Statuto della Corte, proporre impugnazione contro la sentenza impugnata. A tale riguardo, occorre sottolineare che uno scambio di corrispondenza tra i servizi della Corte e un ricorrente non può in alcun modo avere influenza sulla ricevibilità del ricorso presentato da quest’ultimo.
26
Ne consegue che la presente impugnazione è manifestamente irricevibile.
Sulle spese
27
Ai sensi dell’articolo 137 del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso regolamento, si provvede sulle spese con la sentenza o con l’ordinanza che definisce la causa. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, parimenti applicabile al procedimento di impugnazione in forza del suo articolo 184, paragrafo 1, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
28
Poiché la Gamesa ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Gamesa. Conseguentemente, l’UAMI sopporterà le proprie spese.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) così provvede:
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
L’Enercon GmbH è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Gamesa Eólica SL.
3)
L’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) sopporta le proprie spese.
Firme
( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.
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