ORDINANZA DELLA CORTE (Decima Sezione)
14 luglio 2015 (*)
«Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Ricorso di annullamento – Articolo 263, quarto comma, TFUE – Diritto di ricorso – Legittimazione ad agire – Persone fisiche o giuridiche – Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione – Regolamento doganale recante modifica delle condizioni di una sospensione tariffaria – Possibilità di ricorso dinanzi ai giudici nazionali»
Nella causa C‑84/14 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 14 febbraio 2014,
Forgital Italy SpA, con sede in Velo d’Astico (Italia), rappresentata da V. Turinetti di Priero e R. Mastroianni, avvocati,
ricorrente,
procedimento in cui le altre parti sono:
Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da F. Florindo Gijón e K. Pellinghelli, in qualità di agenti,
convenuto in primo grado
Commissione europea, rappresentata da A. Caeiros e D. Recchia, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
interveniente in primo grado,
LA CORTE (Decima Sezione),
composta da C. Vajda, presidente di sezione, A. Rosas (relatore) ed E. Juhász, giudici,
avvocato generale: Y. Bot
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, ai sensi dell’articolo 181 del regolamento di procedura della Corte,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 Con la sua impugnazione, la Forgital Italy SpA chiede alla Corte di annullare l’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 4 dicembre 2013, Forgital Italy/Consiglio (T‑438/10, EU:T:2013:648; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto ad ottenere l’annullamento del regolamento (UE) n. 566/2010 del Consiglio, del 29 giugno 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca (GU L 163, pag. 4, in prosieguo: il «regolamento controverso»), nella parte in cui modifica la designazione di talune merci per le quali i dazi autonomi della tariffa doganale comune sono sospesi.
Contesto normativo e fatti
2 Dal contesto normativo descritto dal Tribunale occorre rilevare quanto segue.
3 L’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1; in prosieguo: il «codice doganale»), stabilisce quanto segue:
«Ai fini del presente codice, s’intende per:
(…)
5) decisione: qualsiasi atto amministrativo, relativo alla normativa doganale, che deliberi su un caso particolare avente effetti giuridici per una o più persone determinate o determinabili;
(…)
17) dichiarazione in dogana: atto con il quale una persona manifesta, nelle forme e modalità prescritte, la volontà di vincolare una merce ad un determinato regime doganale;
(…)
20) svincolo della merce: il provvedimento con il quale l’autorità doganale mette una merce a disposizione per i fini previsti dal regime doganale al quale è stata vincolata:
(…)».
4 L’articolo 221 del codice doganale dispone quanto segue:
«1. L’importo dei dazi deve essere comunicato al debitore secondo modalità appropriate, non appena sia stato contabilizzato.
2. Quando l’importo dei dazi da pagare è iscritto, a titolo indicativo, nella dichiarazione in dogana, l’autorità doganale può prevedere che la comunicazione di cui al paragrafo 1 venga effettuata solo quando l’importo dei dazi indicato non corrisponde a quello da essa determinato.
Fatta salva l’applicazione dell’articolo 218, paragrafo 1, secondo comma, quando ci si avvalga della possibilità di cui al primo comma del presente paragrafo, la concessione dello svincolo delle merci da parte dell’autorità doganale equivale alla comunicazione al debitore dell’importo dei dazi contabilizzato.
(…)».
5 A norma dell’articolo 243 del codice doganale:
«1. Chiunque ha il diritto di proporre ricorso contro le decisioni prese dall’autorità doganale, concernenti l’applicazione della normativa doganale, quando esse lo riguardino direttamente e individualmente.
È parimenti legittimata a proporre ricorso, quando sia decorso inutilmente il termine di cui all’articolo 6, paragrafo 2, la persona che ha chiesto all’autorità doganale una decisione sull’applicazione della normativa doganale.
Il ricorso è introdotto nello Stato membro in cui la decisione è stata presa o sollecitata.
2. Il ricorso può essere esperito:
a) in una prima fase, dinanzi all’autorità doganale designata a tale scopo dagli Stati membri;
b) in una seconda fase, dinanzi ad un’istanza indipendente, che può essere un’autorità giudiziaria o un organo specializzato equivalente, in conformità delle disposizioni vigenti negli Stati membri».
6 Riguardo all’anno 2010, la versione completa della nomenclatura combinata (in prosieguo: la «NC») e delle relative aliquote dei dazi autonomi e convenzionali è stata stabilita con il regolamento (CE) n. 948/2009 della Commissione, del 30 settembre 2009, recante modifica dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 287, pag. 1). In applicazione di tale regolamento, il dazio convenzionale per i prodotti «Titanio greggio; polveri», rientranti nella sottovoce NC 8108 20 00, nell’ambito della voce NC 8108, che designa i prodotti «Titanio e lavori di titanio, compresi i cascami e gli avanzi», è stato fissato al 5%.
7 L’articolo 31 TFUE autorizza il Consiglio dell’Unione europea a sospendere temporaneamente, in tutto o in parte, i dazi della tariffa doganale comune applicabili a un certo numero di prodotti.
8 Dal 1° luglio 1996 le sospensioni temporanee dei dazi autonomi della tariffa doganale comune applicabili a taluni prodotti industriali e agricoli sono state stabilite con il regolamento (CE) n. 1255/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali e agricoli (GU L 158, pag. 1). Tale regolamento è tuttora in vigore e il suo allegato, che contiene l’elenco dei prodotti cui si applicano le sospensioni, è sostituito o modificato due volte l’anno, al fine di tenere conto di nuove domande di sospensione e di nuovi orientamenti tecnici ed economici relativi ai prodotti e ai mercati nel frattempo intervenuti.
9 Il Tribunale ha descritto i fatti della controversia come segue.
10 La ricorrente, la Forgital Italy SpA, è una società di diritto italiano che produce, con il processo di laminazione a caldo, anelli senza saldatura che sono utilizzati quali componenti strutturali di macchinari e impianti per diversi settori industriali. Tra le merci che la ricorrente deve necessariamente procurarsi sul mercato estero per la sua produzione figurerebbero, in particolare, lingotti di titanio di grandi dimensioni.
11 Il 15 marzo 2008 le autorità francesi hanno presentato ai servizi della Commissione europea, in nome di una società francese, una domanda di sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per i lingotti in lega di titanio, corrispondenti al codice NC ex 8108 20 00.
12 In sede di esame di tale domanda da parte del gruppo «Economia tariffaria», nel quale è rappresentato il settore industriale di ciascuno Stato membro, nessuna obiezione è stata sollevata riguardo alla stessa. La Commissione ha quindi proposto al Consiglio una sospensione tariffaria, stabilendo un dazio autonomo dello 0% sui prodotti di cui trattasi sino al 31 dicembre 2013.
13 Il 18 dicembre 2008 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1/2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 (GU 2009, L 1, pag. 1), il quale include la sospensione tariffaria, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2013, per i «lingotti in lega di titanio», designati all’interno della sottovoce tariffaria corrispondente al codice NC ex 8108 20 00, così come proposto dalla Commissione.
14 Il 6 novembre 2009 le autorità del Regno Unito si sono opposte alla sospensione dei dazi di cui trattasi sui lingotti in lega di titanio, indicando che tali prodotti erano disponibili nell’Unione europea, e hanno quindi comunicato alla Commissione e agli altri Stati membri il nome e i dati di contatto della società che li produceva.
15 Tale obiezione è stata esaminata dal gruppo «Economia tariffaria» nel novembre 2009. A seguito di una proposta formulata dalle autorità francesi in seno a detto gruppo, volta a modificare la designazione sopra indicata, limitando in tal modo l’applicazione della sospensione dei dazi in parola ai soli «lingotti grezzi ricavati dalla fusione di titanio e leghe di titanio, di diametro non superiore a 380 mm», le autorità del Regno Unito hanno ritirato la loro opposizione. Nessuna obiezione è stata sollevata rispetto a questa nuova proposta di sospensione.
16 Il 29 giugno 2010, su proposta della Commissione, il Consiglio ha adottato il regolamento controverso. Tale regolamento modifica, in particolare, la designazione della sospensione contenuta nell’allegato del regolamento n. 1255/96, quale modificato dal regolamento n. 1/2009, relativa ai lingotti in lega di titanio, rientranti nella sottovoce ex 8108 20 00 della NC. Più in particolare, esso sopprime detta sospensione e la reintroduce come nuova sospensione, la cui designazione è oramai così formulata: «Lingotti grezzi ricavati dalla fusione di titanio e leghe di titanio, di diametro non superiore a 380 mm». L’aliquota dei dazi autonomi per tali prodotti è stata mantenuta allo 0%, con un periodo di sospensione compreso tra il 1° luglio 2010 e il 31 dicembre 2013.
17 Pertanto, a partire dal 1° luglio 2010, i lingotti di titanio con diametro superiore a 380 mm, come quelli asseritamente importati dalla ricorrente per la sua produzione, non beneficiano più della sospensione dei dazi autonomi.
Procedimento dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata
18 Il ricorso è stato proposto il 24 settembre 2010.
19 Il 24 aprile 2013, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste all’articolo 64 del regolamento di procedura del Tribunale, le parti sono state invitate a rispondere a un quesito scritto riguardante l’eventuale incidenza dell’ordinanza BSI/Consiglio (T‑551/11, EU:T:2013:60) sulla presente causa, che ha dato luogo all’ordinanza impugnata, e hanno ottemperato a detto invito nei termini impartiti.
20 L’ordinanza impugnata è stata adottata in base agli articoli 113 e 114 del regolamento di procedura del Tribunale. Tenuto conto che le parti avevano potuto prendere posizione sulla questione della ricevibilità del ricorso, in particolare rispetto all’incidenza dell’ordinanza BSI/Consiglio (T‑551/11, EU:T:2013:60), il Tribunale ha considerato di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa e che non occorresse aprire la fase orale.
21 Al punto 37 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha rilevato – senza contestazione delle parti – che il regolamento controverso era un atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, che non costituiva un atto legislativo.
22 Il Tribunale ha poi esaminato il regolamento controverso con riferimento alla normativa doganale dell’Unione e ha dichiarato che tale regolamento comportava misure di esecuzione, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. Esso ha quindi concluso, al punto 61 dell’ordinanza impugnata, che la ricorrente non era legittimata ad agire per l’annullamento di detto regolamento. Di conseguenza, il Tribunale ha respinto il ricorso in quanto irricevibile.
Conclusioni delle parti
23 La Forgital Italy SpA chiede che la Corte voglia:
– annullare l’ordinanza impugnata;
– rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa nel merito, ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, e
– condannare il Consiglio e la Commissione alle spese del procedimento di primo grado e dell’impugnazione.
24 Il Consiglio chiede che la Corte voglia:
– respingere l’impugnazione, e
– condannare la ricorrente alle spese.
25 La Commissione chiede che la Corte voglia:
– respingere l’impugnazione, e
– condannare la ricorrente alle spese.
Sull’impugnazione
26 Ai sensi dell’articolo 181 del suo regolamento di procedura, quando l’impugnazione è, in tutto o in parte, manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può respingere in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, l’impugnazione con ordinanza motivata.
27 Tale disposizione va applicata nella presente causa.
28 L’impugnazione è fondata su due motivi.
Sul primo motivo
29 Il primo motivo si basa sulla violazione del diritto dell’Unione, dell’articolo 113 del regolamento di procedura del Tribunale, del diritto a un ricorso effettivo ai sensi dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dei diritti della difesa e del principio di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti, nonché su uno sviamento di potere.
Argomentazione delle parti
30 La ricorrente si basa sui punti 59 e 60 dell’ordinanza impugnata, ai sensi dei quali:
«59 Con riferimento, infine, all’argomento della ricorrente basato sulla circostanza che la mancata consultazione delle parti, ai sensi dell’articolo 113 del regolamento di procedura [del Tribunale], comporterebbe nel caso di specie una violazione dei suoi diritti della difesa e del principio della tutela giurisdizionale effettiva, occorre rilevare che la ricorrente è stata invitata, alla stregua delle altre parti, a pronunciarsi, per iscritto, sulle conclusioni da trarre dall’ordinanza BSI/Consiglio [(T‑551/11, EU:T:2013:60)]. Orbene, con detta ordinanza il Tribunale ha dichiarato irricevibile un ricorso contro un regolamento asseritamente qualificato, al pari di quello oggetto del presente ricorso, come atto regolamentare che non comporta misure di esecuzione, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. Più in particolare, (...) nella causa che ha dato luogo all’ordinanza BSI/Consiglio [(T‑551/11, EU:T:2013:60)], il Tribunale ha considerato, alla luce delle disposizioni del codice doganale riguardanti la procedura di sdoganamento all’importazione – che si applicano, mutatis mutandis, anche nel caso di specie –, che la riscossione dei dazi avviene, in tutti i casi, sulla base delle misure adottate dalle autorità nazionali.
60 La ricorrente era pertanto perfettamente consapevole, quando ha risposto alla citata misura di organizzazione del procedimento, che il Tribunale considerava la possibilità di sollevare d’ufficio un’eccezione d’irricevibilità ed essa poteva quindi attendersi che il Tribunale, se avesse considerato il ricorso irricevibile, avrebbe statuito con ordinanza, trattandosi di una delle ipotesi, contemplate dal citato articolo 113 del regolamento di procedura, nelle quali il Tribunale può statuire in qualsiasi momento (v., in tal senso, sentenza [Abdulrahim/Consiglio e Commissione, C‑239/12 P, EU:C:2013:331], punto 43)».
31 La ricorrente rileva che, per rispettare l’articolo 113 del suo regolamento di procedura, il Tribunale avrebbe dovuto, anzitutto, sollevare d’ufficio un’eccezione di irricevibilità esponendo con chiarezza i motivi di ordine pubblico su cui esso intendeva fondarsi a tale effetto e indicando le ragioni di fatto e di diritto che ne erano alla base; inoltre avrebbe dovuto raccogliere le osservazioni delle parti in merito alla decisione considerata e, infine, decidere in merito alla ricevibilità del ricorso. Nel caso di specie il Tribunale avrebbe rivolto un quesito alle parti presentandolo come una misura di organizzazione del procedimento ai sensi dell’articolo 64 del suo regolamento di procedura, senza mai citare l’articolo 113 di detto regolamento e omettendo quindi di informare la ricorrente dell’eventualità che il procedimento potesse essere chiuso, dopo la risposta al quesito sottoposto, con un provvedimento previsto da quest’ultima disposizione.
32 Il Consiglio e la Commissione contestano la fondatezza di tale motivo.
Giudizio della Corte
33 Si deve ricordare che, se è pur vero che il Tribunale deve rispettare i diritti della difesa delle parti, esso non può però essere obbligato a chiedere loro di prendere posizione sul ragionamento che intende adottare per risolvere la controversia sottoposta alla sua cognizione (sentenza Abdulrahim/Consiglio e Commissione, C‑239/12 P, EU:C:2013:331, punto 49). Il Tribunale non era quindi tenuto né a sollevare un’eccezione d’irricevibilità né a pronunciarsi sulla ricevibilità del ricorso quando ha invitato le parti ad esprimersi in ordine alle conseguenze da trarre dall’ordinanza BSI/Consiglio (T‑551/11, EU:T:2013:60). Ne consegue che il Tribunale non ha violato l’articolo 113 del suo regolamento di procedura.
34 Peraltro, pur ammettendo che l’invito alla ricorrente a pronunciarsi in ordine alle conseguenze da trarre dall’ordinanza BSI/Consiglio (T‑551/11, EU:T:2013:60) senza menzionare l’articolo 113 del regolamento di procedura del Tribunale, costituisca un’irregolarità procedurale, spetterebbe alla ricorrente dimostrare che siffatta irregolarità ha leso i suoi interessi, ai sensi dell’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia.
35 Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, sussiste violazione degli interessi della ricorrente se, in assenza dell’asserita irregolarità procedurale, il procedimento avrebbe potuto giungere a un risultato diverso (v., in tal senso, sentenze Distillers Company/Commissione, 30/78, EU:C:1980:186, punto 26, e Thyssen Stahl/Commissione, C‑194/99 P, EU:C:2003:527, punto 31). In mancanza, incombe alla parte ricorrente dimostrare che, in assenza dell’irregolarità, essa avrebbe potuto difendersi più efficacemente (sentenza Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Consiglio, C‑141/08 P, EU:C:2009:598, punto 94, e ordinanza Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones/UAMI, C‑509/13 P, EU:C:2014:2173, punto 57).
36 Risulta dal punto 59 dell’ordinanza impugnata che il Tribunale ha risposto alla censura sollevata dalla ricorrente, relativa a una violazione, da parte di quest’ultimo, dell’articolo 113 del suo regolamento di procedura, quando ha invitato le parti a pronunciarsi sulle conclusioni da trarre dall’ordinanza BSI/Consiglio (T‑551/11, EU:T:2013:60). Il Tribunale ha infatti concluso, al punto 60 dell’ordinanza impugnata, che la ricorrente poteva attendersi che esso avrebbe statuito sulla ricevibilità del ricorso con ordinanza. Orbene, la ricorrente non dimostra in alcun modo che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto, né in tale occasione, né quando ha constatato, al punto 33 di detta ordinanza, che le parti avevano potuto pronunciarsi in ordine alla questione della ricevibilità del ricorso.
37 Il primo motivo, quindi, è manifestamente infondato.
Sul secondo motivo
38 Con il suo secondo motivo la ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando, al punto 53 dell’ordinanza impugnata, che il regolamento controverso non può essere qualificato come atto che non comporta misure di esecuzione ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, letto alla luce del principio generale di tutela giurisdizionale effettiva. Tale motivo è diviso in quattro parti. Occorre esaminare, dapprima, le parti quarta, terza, e prima, e, successivamente, la seconda parte di detto motivo.
Sulla quarta parte del secondo motivo
39 La ricorrente critica, in tale parte, il punto 54 dell’ordinanza impugnata, in cui il Tribunale ha dichiarato che il requisito previsto all’articolo 263, quarto comma, TFUE, che l’atto non comporti misure di esecuzione, si differenzia da quello attinente all’incidenza diretta. La ricorrente, facendo riferimento al paragrafo 49 delle conclusioni dell’avvocato generale Wathelet presentate nella causa Stichting Woonlinie e a./Commissione (C‑133/12 P, EU:C:2013:336), sostiene che la condizione prevista all’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE costituisce una mera ripetizione del requisito dell’incidenza diretta.
40 Il Consiglio e la Commissione contestano la fondatezza di tale parte del secondo motivo.
– Giudizio della Corte
41 Come la Corte ha già dichiarato, l’articolo 263, quarto comma, TFUE prevede due ipotesi in cui a una persona fisica o giuridica è riconosciuta la legittimazione ad agire per proporre ricorso contro un atto di cui essa non sia destinataria. Da un lato, tale ricorso può essere proposto a condizione che l’atto la riguardi direttamente e individualmente. Dall’altro, tale persona può proporre ricorso contro un atto regolamentare che non comporti misure di esecuzione, se esso la riguarda direttamente (v. sentenze Telefónica/Commissione, C‑274/12 P, EU:C:2013:852, punto 19, e Stichting Woonpunt e a./Commissione, C‑132/12 P, EU:C:2014:100, punto 44).
42 In altri termini, l’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE prevede due condizioni che devono essere entrambe soddisfatte affinché il ricorso contro un atto regolamentare sia ricevibile, ossia che tale atto non comporti alcuna misura di esecuzione e che riguardi il ricorrente direttamente (v., in tal senso, sentenza Stichting Woonpunt e a./Commissione, C‑132/12 P, EU:C:2014:100, punto 49).
43 Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la condizione relativa all’assenza di misure di esecuzione non si confonde con quella relativa all’incidenza diretta.
44 Il Tribunale non ha pertanto commesso un errore di diritto nel dichiarare, al punto 54 dell’ordinanza impugnata, che il requisito previsto all’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE, che l’atto non comporti misure di esecuzione, costituisce una condizione diversa da quella attinente all’incidenza diretta e che la questione se il regolamento controverso lasci o meno un margine di discrezionalità alle autorità nazionali incaricate delle misure di esecuzione non è rilevante per determinare se tale regolamento comporti misure di esecuzione.
45 Ne consegue che la quarta parte del secondo motivo è manifestamente infondata.
Sulla terza parte del secondo motivo
46 In questa parte del secondo motivo, la ricorrente rileva che il Tribunale non ha osservato la nozione di «misura d’esecuzione» ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, poiché tale nozione, quale interpretata e applicata dal Tribunale nell’ordinanza impugnata, contrasta con l’obiettivo perseguito dai redattori del Trattato di Lisbona di garantire una tutela giurisdizionale più completa ai ricorrenti non privilegiati che intendano contestare atti di portata generale.
– Giudizio della Corte
47 Come rileva la Commissione, il fatto che l’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE miri ad agevolare l’accesso alla giustizia dei ricorrenti non privilegiati non significa che i redattori del Trattato di Lisbona abbiano totalmente abolito i requisiti di ricevibilità dei ricorsi di annullamento.
48 Inoltre, i requisiti di ricevibilità previsti all’articolo 263, quarto comma, TFUE devono essere interpretati alla luce del diritto fondamentale a una tutela giurisdizionale effettiva, senza tuttavia giungere ad escludere tali requisiti, espressamente previsti dal Trattato FUE (v., in tal senso, sentenze Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, punto 98 e giurisprudenza ivi citata; T & L Sugars e Sidul Açúcares/Commissione, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, punto 44, nonché ordinanza von Storch e a./BCE, C‑64/14 P, EU:C:2015:300, punto 56).
49 Ne consegue che la terza parte del secondo motivo è manifestamente infondata.
Sulla prima parte del secondo motivo
50 La ricorrente rileva, in tale parte, che il regolamento controverso produce effetti a prescindere da qualsiasi misura d’esecuzione, circostanza che il Tribunale avrebbe riconosciuto al punto 39 dell’ordinanza impugnata. Essa sostiene che il Tribunale non ha seguito le indicazioni fornite dalla Corte ai punti 30 e 31 della sentenza Telefónica/Commissione (C‑274/12 P, EU:C:2013:852) in merito alla prospettiva da adottare per valutare la capacità di un atto regolamentare di produrre effetti giuridici nella sfera giuridica della ricorrente senza necessità di misure di esecuzione. Quanto al profilo soggettivo, il regolamento controverso produrrebbe un effetto lesivo nella sfera giuridica dell’importatore, dal momento che l’assoggettamento dei lingotti di titanio ai dazi doganali pregiudicherebbe i suoi interessi economici e influenzerebbe le sue scelte strategiche. Sotto il profilo oggettivo, l’oggetto del ricorso non sarebbe l’applicazione del regolamento controverso, bensì il contenuto stesso di detto regolamento. Quest’ultimo comporterebbe pertanto effetti pregiudizievoli autonomamente, senza bisogno, al riguardo, di misure d’esecuzione.
51 Il Consiglio e la Commissione contestano la fondatezza di tale parte del secondo motivo.
– Giudizio della Corte
52 Al punto 30 della sentenza Telefónica/Commissione (C‑274/12 P, EU:C:2013:852; v. anche sentenza T & L Sugars e Sidul Açúcares/Commissione, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, punto 32), la Corte ha dichiarato che, nel valutare se un atto regolamentare comporti misure di esecuzione, occorre far riferimento alla posizione della persona che invochi il diritto di ricorso ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE, cosicché resta irrilevante la questione se l’atto di cui trattasi comporti misure di esecuzione nei confronti di altri singoli. Al punto 31 di detta sentenza essa ha dichiarato che, al fine di verificare se l’atto impugnato comporti misure di esecuzione, occorre far esclusivo riferimento all’oggetto del ricorso e, nel caso in cui il ricorrente chieda solamente l’annullamento parziale di un atto, sono soltanto le misure di esecuzione che tale capo dell’atto eventualmente comporti a dover essere, all’occorrenza, prese in considerazione.
53 Tali due punti della sentenza Telefónica/Commissione (C‑274/12 P, EU:C:2013:852) apportano precisazioni in ordine alla persona e all’eventuale parte dell’atto regolamentare che occorre prendere in considerazione quando si esamina la questione se un atto siffatto comporti misure d’esecuzione. Tali precisazioni non rimettono tuttavia in discussione la necessità di dimostrare che tale atto non comporta misure d’esecuzione.
54 La presente parte di motivo si basa su un errore di diritto che il Tribunale avrebbe commesso in merito agli «effetti giuridici» che il regolamento controverso produrrebbe nella sfera giuridica della ricorrente, a prescindere da qualsiasi misura d’esecuzione, effetti che il Tribunale avrebbe riconosciuto al punto 39 dell’ordinanza impugnata. Al riguardo è sufficiente constatare che la ricorrente non intende dimostrare, con questa parte di motivo, l’esistenza di un errore di diritto che il Tribunale avrebbe commesso dichiarando che il regolamento controverso comporta misure di esecuzione ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE.
55 Con riferimento all’oggetto del ricorso, esso riguarda una parte del regolamento controverso che richiede misure d’esecuzione. Il Tribunale non ha quindi commesso un errore di diritto nell’interpretare e applicare i principi sanciti nella sentenza Telefónica/Commissione (C‑274/12 P, EU:C:2013:852).
56 Ne consegue che la prima parte del secondo motivo è manifestamente infondata.
Sulla seconda parte del secondo motivo
57 La ricorrente sostiene, in tale parte di motivo, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto affermando che, per contestare la validità del regolamento controverso, la ricorrente non sarebbe costretta a violare la legge, segnatamente producendo una dichiarazione in dogana errata, in quanto tale risultato potrebbe essere conseguito attraverso l’impugnazione dello svincolo delle merci o della comunicazione dell’importo dei dazi da versare innanzi al giudice nazionale e richiedendo a quest’ultimo di sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale avente ad oggetto la validità del regolamento controverso.
58 Secondo la ricorrente, un provvedimento di svincolo delle merci non costituisce una decisione amministrativa, ma un mero «visto di conformità» con cui l’autorità doganale conferma la dichiarazione effettuata dall’interessato. Non si tratterebbe di un atto impugnabile secondo le regole di procedura nazionali. Inoltre, sarebbe carente l’interesse ad agire del dichiarante nel contesto di un ricorso avverso la dichiarazione dallo stesso predisposta e accettata dalle autorità doganali, e la normativa doganale, peraltro, non autorizzerebbe un ricorso siffatto (sentenza DP grup, C‑138/10, EU:C:2011:587, punto 48). Soltanto nel caso di una comunicazione al debitore dell’importo dei dazi da versare, vale a dire qualora la dichiarazione in dogana contenesse errori, omissioni o irregolarità, l’importatore disporrebbe di un mezzo di ricorso.
59 Il Consiglio e la Commissione contestano l’argomentazione della ricorrente.
– Giudizio della Corte
60 Risulta dall’atto di impugnazione della ricorrente che quest’ultima rileva la mancanza di misure di esecuzione nell’ipotesi in cui il dichiarante effettui una dichiarazione in dogana menzionando a titolo indicativo la classificazione doganale dei beni e l’importo dei dazi dovuti, e le autorità doganali confermino tali indicazioni e autorizzino lo svincolo delle merci senza comunicare al debitore l’importo dei dazi contabilizzato, possibilità prevista all’articolo 221 del codice doganale.
61 Come dichiarato dal Tribunale nell’ordinanza BSI/Consiglio (T‑551/11, EU:T:2013:60), il fatto che la procedura regolare di sdoganamento all’importazione sia così semplificata non significa che le autorità doganali non abbiano adottato alcuna misura. Al riguardo, l’articolo 221, paragrafo 2, secondo comma, del codice doganale prevede che in un caso siffatto, la concessione dello svincolo delle merci da parte dell’autorità doganale equivale alla comunicazione al debitore dell’importo dei dazi contabilizzato.
62 Di conseguenza, detto svincolo costituisce una decisione adottata dall’autorità doganale, che attiene all’applicazione della normativa doganale e che riguarda direttamente e individualmente il dichiarante. Pertanto, quest’ultimo ha il diritto di proporre, contro una siffatta decisione, il ricorso previsto all’articolo 243, paragrafo 1, primo comma, del codice doganale.
63 Al riguardo occorre precisare che, nell’ambito di un procedimento nazionale quale quello corrispondente all’esercizio del ricorso suddetto, i singoli hanno il diritto di contestare in sede giudiziale la legittimità di qualsiasi decisione o di qualsiasi altro provvedimento nazionale relativo all’applicazione nei loro confronti di un atto dell’Unione di portata generale, eccependo l’invalidità di quest’ultimo (v., in tal senso, sentenze Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, punto 94, nonché T & L Sugars e Sidul Açúcares/Commissione, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, punto 46). Quando un giudice nazionale ritenga che uno o più motivi di invalidità di un atto dell’Unione formulati dalle parti o, eventualmente, sollevati d’ufficio siano fondati, esso deve sospendere la decisione e investire la Corte di un procedimento pregiudiziale per accertamento di validità, essendo quest’ultima la sola competente a dichiarare l’invalidità di un atto dell’Unione (v., in tal senso, sentenze IATA e ELFAA, C‑344/04, EU:C:2006:10, punti 27 e 30, e giurisprudenza ivi citata; Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, punto 96, nonché T & L Sugars e Sidul Açúcares/Commissione, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, punto 48).
64 Con riferimento all’argomento basato sulla carenza di interesse ad agire in quanto un dichiarante non potrebbe chiedere l’annullamento della dichiarazione in dogana da questi predisposta una volta che essa sia stata accettata delle autorità doganali, si deve rilevare che si tratta di un motivo nuovo, manifestamente irricevibile nel contesto di un’impugnazione.
65 In ogni caso, al punto 57 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha fatto riferimento non a un ricorso diretto avverso la dichiarazione in dogana, bensì a un ricorso contro lo «svincolo delle merci o, secondo i casi, la comunicazione dell’importo dei dazi da versare, essendo decisioni sulla dichiarazione in dogana dell’importatore».
66 Inoltre, spetta ai giudici nazionali interpretare le condizioni di ricevibilità e le modalità procedurali applicabili ai ricorsi di cui essi sono investiti, quali l’esigenza di un interesse ad agire, per quanto possibile in modo tale che dette modalità possano ricevere un’applicazione che contribuisca al perseguimento dell’obiettivo, ricordato all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, di garantire una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenze Simmenthal, 106/77, EU:C:1978:49, punto 16; Factortame e a., C‑213/89, EU:C:1990:257, punto 19; Courage e Crehan, C‑453/99, EU:C:2001:465, punto 25; Muñoz e Superior Fruiticola, C‑253/00, EU:C:2002:497, punto 28; Leffler, C‑443/03, EU:C:2005:665, punto 51, nonché Unibet, C‑432/05, EU:C:2007:163, punto 44).
67 Considerati tali elementi, il Tribunale non ha commesso un errore di diritto dichiarando, al punto 58 dell’ordinanza impugnata, l’infondatezza della pretesa della ricorrente secondo la quale, per ottenere l’accesso a un giudice e chiedere in tale contesto che la Corte sia investita, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, di una domanda di pronuncia pregiudiziale riguardante la validità del regolamento impugnato, essa sarebbe costretta a violare la legge, segnatamente producendo una dichiarazione in dogana errata.
68 Ne consegue che la seconda parte del secondo motivo è manifestamente infondata.
69 Da quanto precede deriva che il secondo motivo dev’essere respinto in quanto manifestamente infondato.
70 Poiché i due motivi fatti valere dalla ricorrente a sostegno della sua impugnazione sono manifestamente infondati, quest’ultima dev’essere integralmente respinta.
Sulle spese
71 Prendendo posizione per il caso di accoglimento dell’impugnazione, il Consiglio sottolinea che l’eccezione di irricevibilità è stata sollevata d’ufficio dal Tribunale, pertanto non costituisce causa delle spese generate dall’impugnazione. Esso considera quindi che, in applicazione dell’articolo 184, in combinato disposto con l’articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, ciascuna parte dovrebbe essere condannata a sopportare le proprie spese.
72 Poiché il ricorso è respinto, non occorre statuire in ordine a tale domanda del Consiglio.
73 Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta la Corte statuisce sulle spese.
74 Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
75 Poiché il Consiglio e la Commissione hanno chiesto la condanna della ricorrente, che è risultata soccombente, quest’ultima dev’essere condannata alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) così provvede:
1) L’impugnazione è respinta.
2) La Forgital Italy SpA è condannata alle spese.
Firme
* Lingua processuale: l’italiano.
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