ORDINANZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
3 luglio 2014 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale — Direttive 93/13/CEE e 2008/48/CE — Applicazione ratione temporis e ratione materiae — Fatti anteriori all’adesione della Romania all’Unione europea — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Attuazione del diritto dell’Unione — Insussistenza — Incompetenza manifesta — Articoli 49 TFUE e 56 TFUE — Irricevibilità manifesta»
Nella causa C‑92/14,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Judecătoria Câmpulung (Romania), con decisione del 25 febbraio 2014, pervenuta in cancelleria il 5 marzo 2014, nel procedimento
Liliana Tudoran,
Florin Iulian Tudoran,
Ilie Tudoran
contro
SC Suport Colect SRL,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta da A. Borg Barthet, presidente di sezione, E. Levits (relatore) e M. Berger, giudici,
avvocato generale: J. Kokott
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 49 TFUE e 56 TFUE, dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), degli articoli 3 e 10 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29), nonché di determinate disposizioni della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (GU L 133, pag. 66).
2
Tale domanda è stata presentata nel quadro di una controversia sorta tra la sig.ra Tudoran nonchè i sigg. Florin Iulian Tudoran e Ilie Tudoran, e la SC Suport Colect SRL (in prosieguo: la «Suport Colect»), in merito alle modalità di recupero di un debito derivante da un contratto di credito stipulato nel quadro dell’acquisto di un bene immobile garantito con ipoteca.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3
L’articolo 10 della direttiva 93/13 dispone, al paragrafo 1, secondo comma:
«[L]e disposizioni [della direttiva 93/13] sono applicabili a tutti i contratti stipulati dopo il 31 dicembre 1994».
4
L’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2008/48 così recita:
«La presente direttiva non si applica ai:
a)
contratti di credito garantiti da un’ipoteca oppure da un’altra garanzia analoga comunemente utilizzata in uno Stato membro sui beni immobili o da un diritto legato ai beni immobili;
b)
contratti di credito finalizzati all’acquisto o alla conservazione di diritti di proprietà su un terreno o un immobile costruito o progettato;
(…)».
Diritto rumeno
5
L’articolo 372 del Codice di procedura civile così dispone:
«L’esecuzione forzata può avere luogo soltanto in virtù di una sentenza o di un altro atto scritto che, secondo la legge, costituisce titolo esecutivo».
6
A norma dell’articolo 379, paragrafo 1, di tale codice:
«Un’esecuzione forzata su beni mobili o immobili può avvenire soltanto se il credito è certo, liquido ed esigibile».
7
L’articolo 399 di detto codice dispone:
«Avverso l’esecuzione forzata, nonché avverso qualunque atto esecutivo, gli interessati o i danneggiati dall’esecuzione possono presentare opposizione».
8
L’articolo 120 del decreto legge n. 99, del 6 dicembre 2006, concernente gli istituti di credito e l’adeguatezza patrimoniale (Monitorul Oficial al României, n. 1027; in prosieguo: il «decreto legge n. 99»), precisa quanto segue:
«I contratti di credito, compresi i contratti di garanzia reale o personale, stipulati da un istituto di credito costituiscono titoli esecutivi».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
9
Il 5 ottobre 2006, i ricorrenti nel procedimento principale hanno stipulato con la Banca Comercială Română un contratto di credito dell’importo di EUR 17 200 finalizzato all’acquisto di un bene immobile sito a Câmpulung (Romania).
10
Tale contratto stabilisce che il tasso di interesse sia fisso per il primo anno di erogazione del credito. Decorso tale periodo, il tasso d’interesse corrente è costituito dal tasso di riferimento variabile, calcolato sulla base di un tasso di interesse affisso presso la sede della banca, maggiorato della variabile definita «servizio del debito del mutuatario», che rappresenta la capacità di quest’ultimo di onorare il debito alla scadenza, espressa in numero di giorni di ritardo del pagamento rispetto alla data di scadenza.
11
Inoltre, il contratto prevede una maggiorazione del tasso di interesse nel corso dell’esecuzione del contratto, in funzione delle capacità di rimborso del mutuatario. In questo modo, il tasso d’interesse rivisto viene maggiorato in funzione dell’entità del ritardo nel pagamento.
12
L’11 ottobre 2006, il sig. Florin Iulian Tudoran e la sig.ra Tudoran hanno costituito, presso la stessa banca, un’ipoteca di primo grado sul bene immobile acquistato, al fine di garantire l’osservanza degli obblighi di pagamento derivanti dal contratto di credito del 5 ottobre 2006.
13
Il 12 maggio 2009, la banca ha inviato una notifica ai ricorrenti nel procedimento principale in ragione dell’inadempimento dei loro obblighi contrattuali, non avendo gli stessi ricorrenti proceduto al pagamento di alcune rate di rimborso del credito. È stato loro richiesto il pagamento di un importo complessivo di EUR 233,91 entro un termine di 7 giorni dalla suddetta notifica. In caso di mancato pagamento, l’intero saldo ancora dovuto sarebbe stato esigibile e la banca avrebbe potuto ricorrere alle procedure di esecuzione forzata.
14
Il credito nei confronti dei ricorrenti nel procedimento principale è stato oggetto di due cessioni successive. Tale credito è stato infine acquisito dalla Suport Colect mediante contratto di cessione del credito del 5 agosto 2009.
15
Il 18 maggio 2012, la Suport Colect ha avviato una procedura di esecuzione forzata nei confronti dei ricorrenti nel procedimento principale.
16
Il 15 marzo 2013, un ufficiale giudiziario, adito dalla Suport Colect, sulla base del contratto di prestito garantito da un’ipoteca e stipulato dai ricorrenti nel procedimento principale, ha emesso un’ingiunzione di pagamento per il recupero dell’importo di EUR 16 980,75.
17
Tale ingiunzione è servita da base per gli atti di esecuzione che sono consistiti nel pignoramento dello stipendio e dell’immobile in questione.
18
Il 13 giugno 2013, i ricorrenti nel procedimento principale hanno presentato ricorso dinanzi alla Judecătoria Câmpulung per opporsi a tutti gli atti di esecuzione. I ricorrenti chiedono l’annullamento di tali atti nonché dell’ingiunzione di pagamento.
19
In sostanza, i ricorrenti nel procedimento principale sostengono che l’esecuzione forzata si fonda su un credito che non soddisfa le condizioni previste dall’articolo 379, paragrafo 1, del Codice di procedura civile, in quanto non è certo, liquido ed esigibile. Infatti, non sarebbe precisato in alcun modo l’importo esatto delle somme che costituiscono tale credito.
20
Dopo aver disposto una perizia contabile per accertare l’esatta entità del credito, il giudice del rinvio si è interrogato sulla compatibilità delle clausole relative alla determinazione dei tassi di interesse contenute nel contratto di credito, oggetto del procedimento principale, con le direttive 93/13 e 2003/48, nonché sulla compatibilità dell’articolo 120 del decreto legge n. 99 con gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE nonché con l’articolo 47 della Carta.
21
In queste circostanze, la Judecătoria Câmpulung ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se le disposizioni delle [direttive 93/13 e 2008/48] siano applicabili anche a un contratto di credito stipulato il 5 ottobre 2006, prima dell’adesione della Romania all’Unione europea, ma i cui effetti continuano a prodursi nel presente, in quanto le sue disposizioni sono oggetto di esecuzione in questo momento, a seguito delle successive cessioni del credito da esso previsto.
2)
In caso di risposta affermativa alla prima questione, se clausole come quelle sul “servizio del debito del mutuatario” che si riferiscono all’esistenza di ritardi nel pagamento da parte del debitore e [al]l’aumento del tasso di interesse decorso un anno, oltre il quale il tasso risulta costituito dal tasso variabile di riferimento della Banca Comercială Română, affisso presso la sede della banca, maggiorato di 1,90 [punti percentuali], possano essere considerate abusive ai sensi della direttiva [93/13].
3)
Se il principio della tutela giurisdizionale effettiva dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione, quale garantito dall’articolo 47 della [Carta], osti a una disposizione di diritto nazionale, come quella di cui all’articolo 120 del decreto legge n. 99 (…), la quale riconosce il carattere di titolo esecutivo di un contratto di credito bancario, stipulato mediante scrittura privata e senza prevedere la possibilità che le clausole dello stesso siano negoziate con il debitore, in base al quale, con una verifica sommaria e dopo l’ottenimento dell’autorizzazione all’esecuzione forzata nell’ambito di un procedimento non contenzioso, con una possibilità limitata lasciata al giudice di valutare l’entità del credito, l’ufficiale giudiziario può procedere all’esecuzione forzata dei beni del debitore.
4)
Se la direttiva [93/13] debba essere interpretata nel senso che osta a che una normativa di uno Stato membro, quale l’articolo 372 e segg. del vecchio Codice di procedura civile, consenta al creditore di pretendere l’esecuzione di una prestazione derivata da clausole contrattuali abusive procedendo all’esecuzione sul bene dato in garanzia mediante la vendita del bene immobile malgrado l’opposizione del consumatore, senza che un giudice indipendente effettui un esame delle clausole contrattuali.
5)
Se l’esistenza nella normativa nazionale di una disposizione come quella di cui all’articolo 120 del decreto legge n. 99 (…), che riconosce il carattere di titolo esecutivo al contratto di credito bancario, sia tale da pregiudicare il diritto alla libertà di stabilimento previsto dall’articolo 49 [TFUE], nonché alla libera prestazione dei servizi, previsto dall’articolo [56] TFUE, in quanto scoraggia i cittadini dell’Unione a stabilirsi in uno Stato nel quale viene riconosciuto a un contratto bancario stipulato da un istituto privato lo stesso valore di un titolo esecutivo rappresentato da una sentenza.
6)
In caso di risposta affermativa alle precedenti questioni, se il giudice nazionale possa rilevare d’ufficio il carattere non esecutivo di un siffatto titolo, mediante il quale si procede all’esecuzione forzata di un credito indicato in un tale contratto».
Sul procedimento dinanzi alla Corte
22
Nella domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio ha presentato una domanda di procedimento accelerato, ai sensi dell’articolo 105 del regolamento di procedura della Corte.
23
Tuttavia, in virtù dell’articolo 53, paragrafo 2, di tale regolamento, quando la Corte è manifestamente incompetente a conoscere di una causa o quando una domanda o un atto introduttivo è manifestamente irricevibile, la Corte, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento.
24
Poiché nella fattispecie si deve applicare tale disposizione, non occorre statuire sulla domanda di procedimento accelerato.
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
25
Nella prima questione, il giudice del rinvio chiede se le direttive 93/13 e 2008/48 debbano essere interpretate nel senso che le loro disposizioni risultano applicabili a un contratto di credito immobiliare stipulato prima dell’adesione della Romania all’Unione europea, ma i cui effetti continuano a prodursi nel presente, e, in sostanza, se la Corte sia competente a rispondere alla seconda e alla quarta questione.
26
Per quanto concerne, in primo luogo, la direttiva 93/13, dalla decisione di rinvio emerge che il contratto di credito oggetto del procedimento principale è stato stipulato il 5 ottobre 2006 e che l’ipoteca in garanzia dello stesso è stata costituita l’11 ottobre dello stesso anno, vale a dire prima del 1o gennaio 2007, data di adesione della Romania all’Unione.
27
Orbene, da una parte, la Corte è competente a interpretare il diritto dell’Unione soltanto per quanto riguarda la sua applicazione in uno Stato membro a partire dalla data di adesione di quest’ultimo all’Unione (ordinanza Pohotovosť, C‑153/13, EU:C:2014:264, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).
28
D’altra parte, poiché dall’articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 93/13 risulta che quest’ultima è applicabile esclusivamente ai contratti stipulati dopo il 31 dicembre 1994, data di scadenza del termine di trasposizione della stessa, occorre tenere conto della data di stipula del contratto oggetto del procedimento principale per stabilire l’applicabilità della direttiva al suddetto contratto, non essendo pertinente il periodo durante il quale quest’ultimo ha prodotto effetti.
29
Pertanto, considerato che il contratto di credito oggetto del procedimento principale è stato stipulato il 5 ottobre 2006, garantito con un’ipoteca costituita l’11 ottobre 2006, è inevitabile constatare che la direttiva 93/13 non si applica alla controversia principale.
30
Per quanto concerne, in secondo luogo, la direttiva 2008/48, è sufficiente constatare che, in virtù dell’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), della stessa, sono esclusi dal campo di applicazione di tale direttiva i contratti di credito garantiti da ipoteca nonché i contratti di credito destinati a consentire l’acquisizione o il mantenimento dei diritti di proprietà di un immobile esistente o da costruire.
31
Poiché dalla decisione di rinvio risulta che il contratto oggetto del procedimento principale è un contratto di credito destinato all’acquisto di un bene immobile, garantito da ipoteca, la direttiva 2008/48 non si applica ai fatti oggetto del procedimento principale.
32
Pertanto, né le disposizioni della direttiva 93/13 né quelle della direttiva 2008/48 sono applicabili alla controversia principale.
Sulla seconda e sulla quarta questione
33
Tenuto conto della risposta fornita alla prima questione, non occorre risolvere la seconda e la quarta questione.
Sulla quinta questione
34
Nella quinta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale, quale quella di cui al procedimento principale, che riconosce il carattere di titolo esecutivo a un contratto di prestito bancario.
35
Va rilevato che è compito della Corte esaminare le condizioni in cui viene chiamata a decidere dal giudice nazionale al fine di verificare la competenza della stessa (v., in tal senso, sentenze Volker und Markus Schecke e Eifert, C‑92/09 e C‑93/09, EU:C:2010:662, punto 39, nonché Susisalo e a., C‑84/11, EU:C:2012:374, punto 16).
36
A tale riguardo occorre ricordare che la Corte non è competente a rispondere a una questione posta a titolo pregiudiziale quando è chiaro che la disposizione di diritto dell’Unione sottoposta alla sua interpretazione non può trovare applicazione (sentenza Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, C‑139/12, EU:C:2014:174, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).
37
Per quanto riguarda le regole del diritto dell’Unione delle quali viene chiesta l’interpretazione, occorre sottolineare che le disposizioni del TFUE in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi non si applicano ad una situazione i cui elementi si collochino tutti all’interno di un solo Stato membro (per la libertà di stabilimento, v. sentenza Commissione/Francia, C‑389/05, EU:C:2008:411, punto 49 e giurisprudenza ivi citata, nonché, per la libera prestazione dei servizi, sentenza Omalet, C‑245/09, EU:C:2010:808, punto 12 e giurisprudenza ivi citata).
38
Tuttavia, si ricorda che, in determinate condizioni, il carattere puramente interno della situazione in oggetto non osta a che la Corte risponda a una questione posta ai sensi dell’articolo 267 TFUE.
39
Ciò avviene, in particolare, quando il diritto nazionale impone al giudice del rinvio di far beneficiare un cittadino dello Stato membro a cui tale giudice appartiene degli stessi diritti concessi a un cittadino di un altro Stato membro in virtù del diritto dell’Unione nella stessa situazione (v., in tal senso, sentenze Guimont, C‑448/98, EU:C:2000:663, punto 23; Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti, C‑451/03, EU:C:2006:208, punto 29, nonché Cipolla e a., C‑94/04 e C‑202/04, EU:C:2006:758, punto 30), oppure se la domanda di pronuncia pregiudiziale verte su disposizioni di diritto dell’Unione alle quali il diritto nazionale di uno Stato membro rinvia per stabilire le regole applicabili a una situazione puramente interna a tale Stato (v. in tal senso, segnatamente, sentenze Dzodzi, C‑297/88 e C‑197/89, EU:C:1990:360, punto 36; Poseidon Chartering, C‑3/04, EU:C:2006:176, punto 15, e Romeo, C‑313/12, EU:C:2013:718, punto 21).
40
Nella fattispecie, è inevitabile constatare che tutti gli elementi della controversia principale sono confinati all’interno di un solo Stato membro, dal momento che detta controversia verte sulla procedura di esecuzione forzata di un credito derivante da un contratto di credito, garantito da ipoteca e stipulato tra cittadini rumeni e una banca rumena, e condotta da una società rumena, titolare del suddetto credito.
41
Orbene, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale non emerge che il giudice del rinvio debba accordare alle parti nel procedimento principale, in virtù del diritto nazionale, un trattamento determinato in funzione di quello accordato, in virtù del diritto dell’Unione, a un operatore economico di un altro Stato membro che si trovi nella medesima situazione. Né risulta che tale giudice debba fondarsi su un’interpretazione delle regole del diritto dell’Unione per determinare il contenuto del diritto nazionale applicabile nella fattispecie.
42
Di conseguenza, poiché è evidente che la decisione di rinvio non fornisce elementi concreti che consentano di stabilire un legame tra gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE e la legislazione nazionale applicabile nelle circostanze della controversia principale, in cui tutti gli elementi sono collocati all’interno dello Stato membro interessato, la quinta questione è irricevibile.
Sulla terza questione
43
Nella terza questione, il giudice del rinvio chiede se il principio di tutela giurisdizionale dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione, quale garantito dall’articolo 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che esso osta a una disposizione di diritto nazionale, come quella di cui all’articolo 120 del decreto legge n. 99, la quale riconosce il carattere di titoli esecutivi ai contratti di credito stipulati da istituti di credito.
44
Per quanto riguarda le esigenze derivanti dalla tutela dei diritti fondamentali, per giurisprudenza costante esse vincolano gli Stati membri in tutti i casi in cui sono chiamati ad applicare il diritto dell’Unione (v. ordinanze Asparuhov Estov e a., C‑339/10, EU:C:2010:680, punto 13, nonché Chartry, C‑457/09, EU:C:2011:101, punto 22).
45
Allo stesso modo, l’articolo 51, paragrafo 1, della Carta prevede che le disposizioni della medesima si rivolgano agli Stati membri soltanto allorché essi danno attuazione al diritto dell’Unione. L’articolo 6, paragrafo 1, TUE e l’articolo 51, paragrafo 2, della Carta precisano che le disposizioni di quest’ultima non estendono in alcun modo le competenze dell’Unione definite nei Trattati.
46
Orbene, da una parte, come risulta dai punti 32 e 42 della presente ordinanza, né le disposizioni delle direttive 93/13 e 2008/48 né gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE sono applicabili alla controversia principale.
47
D’altra parte, la decisione di rinvio non contiene alcun elemento concreto che consenta di stabilire se il procedimento principale faccia riferimento, per l’oggetto, ad altre disposizioni del diritto dell’Unione o verta su una normativa nazionale che applica il diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta.
48
Di conseguenza, la Corte è manifestamente incompetente a rispondere alla terza questione posta dal giudice del rinvio.
49
Senza che risulti necessario esaminare la sesta questione, dall’insieme delle considerazioni precedenti discende che, in applicazione dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura, da una parte, la Corte è manifestamente incompetente a rispondere alla terza questione pregiudiziale e, dall’altra, la quinta questione è manifestamente irricevibile.
Sulle spese
50
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) così provvede:
La direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, nonché la direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, non sono applicabili alla controversia principale.
Inoltre, da una parte, la Corte di giustizia dell’Unione europea è manifestamente incompetente a rispondere alla terza questione pregiudiziale presentata dalla Judecătoria Câmpulung (Romania), con decisione del 25 febbraio 2014; d’altra parte, la quinta questione pregiudiziale posta dal medesimo giudice è manifestamente irricevibile.
Firme
( *1 ) Lingua processuale: il rumeno.
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