ORDINANZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
9 ottobre 2014 (*)
«Impugnazione – Ricorso di annullamento di una decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo che dichiara irricevibile un ricorso contro una decisione di un giudice nazionale»
Nella causa C‑171/14 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 7 aprile 2014,
Eleonora Giulia Calvi, residente in Broni (Italia), rappresentata da M. Schirò e G. Crespi, avvocati,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
Corte europea dei diritti dell’uomo,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta da S. Rodin, presidente di sezione, A. Borg Barthet (relatore) e M. Berger, giudici,
avvocato generale: P. Cruz Villalón
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 181 del regolamento di procedura della Corte,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 Con la sua impugnazione, la sig.ra Calvi chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea Calvi/Corte europea dei diritti dell’uomo (T‑159/14, EU:T:2014:179; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso inteso all’annullamento di una decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo del 19 dicembre 2013.
Procedimento dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata
2 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 10 marzo 2014, la sig.ra Calvi ha proposto un ricorso inteso all’annullamento di una decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo del 19 dicembre 2013.
3 Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale ha respinto il ricorso per incompetenza manifesta.
4 Al punto 5 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che la domanda della sig.ra Calvi mirava a che il Tribunale si pronunciasse sulla legalità di una decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo.
5 Al punto 6 di detta ordinanza, il Tribunale ha ricordato che, ai sensi dell’articolo 256 TFUE, come precisato dall’articolo 51 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dall’articolo 1 dell’allegato I di detto Statuto, era competente unicamente a conoscere dei ricorsi proposti, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, nei confronti degli atti delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell’Unione europea.
6 Al punto 7 di detta ordinanza, il Tribunale ha dichiarato che l’autore dell’atto impugnato non era né un’istituzione, né un organo e neppure un organismo dell’Unione.
7 Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha affermato la propria manifesta incompetenza a decidere in ordine al ricorso della sig.ra Calvi.
Sull’impugnazione
8 Ai sensi dell’articolo 181 del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è, in tutto o in parte, manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può respingere in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, l’impugnazione con ordinanza motivata.
9 Nel caso di specie, la Corte ritiene di essere sufficientemente edotta dagli atti di causa e decide, ai sensi di tale disposizione, di statuire con ordinanza motivata.
10 Con la sua impugnazione, la sig.ra Calvi chiede alla Corte di annullare l’ordinanza impugnata, di riconoscere la competenza del Tribunale e di trasmettere gli atti a quest’ultimo, chiedendo allo stesso di statuire nel merito.
11 Nella specie, occorre rilevare che, nei punti da 5 a 7 dell’ordinanza impugnata, correttamente il Tribunale ha esposto le disposizioni che disciplinano la sua competenza e legittimamente ne ha dedotto la propria manifesta incompetenza a statuire in ordine a un ricorso di annullamento proposto da una persona fisica contro una decisione che non era stata emanata da un’istituzione, un organo o un organismo dell’Unione (v., in tal senso, ordinanza Killinger/Germania e a., C‑396/03 P, EU:C:2005:355, punti 15 e 26).
12 Il Tribunale, dal momento che era tenuto a respingere un ricorso che non poteva decidere, non doveva esaminare gli elementi in fatto e in diritto ad esso sottoposti per stabilire la fondatezza di tale ricorso, visto che tali elementi erano, in ogni caso, inoperanti (v., in tal senso, ordinanza Dipace/Italia, C‑315/04 P, EU:C:2005:139, punto 10).
13 In tale contesto, correttamente il Tribunale ha affermato che, in forza delle attribuzioni ad esso conferite dai testi in vigore, era manifestamente incompetente a conoscere in ordine al ricorso proposto dalla sig.ra Calvi contro una decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo.
14 Di conseguenza, ai sensi dell’articolo 181 del regolamento di procedura, l’impugnazione deve essere respinta in quanto manifestamente infondata.
Sulle spese
15 Ai sensi dell’articolo 137 del regolamento di procedura, applicabile al procedimento d’impugnazione ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, si provvede sulle spese con l’ordinanza che pone fine alla causa.
16 Poiché la presente ordinanza è stata adottata prima della notifica del ricorso alla convenuta e, quindi, prima che quest’ultima abbia sostenuto spese, si deve dichiarare che la sig.ra Calvi sopporterà le proprie spese.
Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) così provvede:
1) L’impugnazione è respinta.
2) La sig.ra Eleonora Giulia Calvi sopporterà le proprie spese.
Firme
* Lingua processuale: l’italiano.
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