ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE
6 maggio 2014 ( *1 )
«Procedimento accelerato»
Nella causa C‑181/14,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Germania), con decisione dell’8 aprile 2014, pervenuta in cancelleria il 14 aprile 2014, nel procedimento penale a carico di
G,
IL PRESIDENTE DELLA CORTE,
vista la proposta di J. Malenovský, giudice relatore,
sentito l’avvocato generale Y. Bot,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della nozione di «medicinale», ai sensi dell’articolo 1, punto 2, lettera b), della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311, pag. 67), come modificata dalla direttiva 2004/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 (GU L 136, pag. 34; in prosieguo: la «direttiva 2001/83»).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale a carico del sig. G al quale è stato contestato di aver venduto miscele di erbe contenenti, in particolare, cannabinoidi di sintesi, che, alla data dei fatti di cui alla causa principale, non rientravano nel campo di applicazione della legge tedesca sugli stupefacenti (Betäubungsmittelgesetz).
3
In primo grado, il sig. G è stato condannato dal Landgericht Itzehoe (Germania) a una pena detentiva di quattro anni e al pagamento di un’ammenda di 200000 euro. Detto giudice ha ritenuto, infatti, che la vendita di tali miscele costituiva un atto d’immissione in commercio di medicinali sospetti ai sensi degli articoli 5, paragrafo 1, e 4, paragrafo 17, della legge tedesca sui medicinali (Arzneimittelgesetz) e che, a tale titolo, il sig. G aveva violato l’articolo 95, paragrafo 1, punto 1, di tale legge.
4
Il sig. G ha proposto ricorso in cassazione («Revision») dinanzi al giudice del rinvio.
5
Alla luce di queste considerazioni, il Bundesgerichtshof ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’articolo 1, punto 2, lettera b), della direttiva 2001/83 (...) debba essere interpretato nel senso che sostanze o associazioni di sostanze ai sensi di tale disposizione, che modificano semplicemente le funzioni fisiologiche – quindi senza ripristinarle o correggerle –, debbano essere considerate quali medicinali solamente qualora apportino un beneficio terapeutico o, comunque, producano effetti positivi sulle funzioni fisiologiche. Se, dunque, non rientrino nella definizione di medicinale di cui alla direttiva le sostanze o associazioni di sostanze consumate solamente per i loro effetti psicoattivi – produttivi di uno stato euforico – e che comportino comunque effetti dannosi per la salute».
6
Con atto separato dell’8 aprile 2014, il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte l’applicazione del procedimento pregiudiziale d’urgenza di cui all’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte.
7
A fondamento di tale istanza, il giudice del rinvio ha fatto presente che se la Corte dovesse rispondere in senso affermativo alla questione pregiudiziale, non potrebbe sorgere la responsabilità penale del sig. G per i fatti addebitatigli, cosicché l’imputato sarebbe stato imprigionato a torto.
8
Con decisione del 15 aprile 2014, la Terza Sezione della Corte ha deciso di non accogliere l’istanza del giudice del rinvio di sottoporre la presente causa al procedimento pregiudiziale d’urgenza previsto dall’articolo 23 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dall’articolo 107 del regolamento di procedura, con la motivazione che la direttiva 2001/83, di cui si chiede l’interpretazione, è stata adottata sul fondamento dell’articolo 95 CE, divenuto articolo 114 TFUE, che è compreso nel titolo VII della terza parte del Trattato FUE. Orbene, il procedimento pregiudiziale d’urgenza è riservato unicamente ai rinvii pregiudiziali che sollevino una o più questioni relative ai settori previsti dal titolo V della parte terza del Trattato.
9
Tuttavia, conformemente all’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura, il presidente della Corte, in via eccezionale, quando la natura della causa richiede un suo rapido trattamento, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale, può d’ufficio decidere di sottoporre un rinvio pregiudiziale al procedimento accelerato previsto all’articolo 23 bis dello Statuto della Corte e all’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura.
10
Nella causa in esame, si evince dalla decisione di rinvio che continuare a detenere in prigione il sig. G dipende esclusivamente dalla risposta da fornire alla questione sollevata dal giudice del rinvio. Orbene, l’articolo 267, quarto comma, TFUE prevede che la Corte statuisca il più rapidamente possibile quando il giudizio pendente dinanzi al giudice nazionale riguarda una persona in stato di detenzione.
11
Date tali premesse, la natura della causa in esame giustifica che quest’ultima sia trattata il più rapidamente possibile.
12
Pertanto, occorre sottoporre d’ufficio al procedimento accelerato la causa C‑181/14.
Per questi motivi, il presidente della Corte così provvede:
La causa C‑181/14 è sottoposta d’ufficio al procedimento accelerato previsto all’articolo 23 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e all’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte.
Firme
( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.
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