ORDINANZA DELLA CORTE (Settima Sezione)
7 aprile 2016 (*)
«Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Questioni pregiudiziali identiche – Articoli 49 TFUE e 56 TFUE – Libertà di stabilimento – Libera prestazione di servizi – Giochi d’azzardo – Normativa nazionale – Riordino del sistema delle concessioni attraverso un allineamento temporale delle scadenze – Nuova procedura di gara – Concessioni di durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato – Cessione a titolo non oneroso dell’uso dei beni materiali ed immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco – Restrizione – Ragioni imperative di interesse generale – Proporzionalità»
Nelle cause riunite da C‑210/14 a C‑214/14,
aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Corte suprema di cassazione (Italia), con ordinanze del 5 febbraio 2014, pervenute in cancelleria il 25 aprile 2014, nei procedimenti penali a carico di
Daniela Tomassi (C‑210/14),
Massimiliano Di Adamo (C‑211/14),
Andrea De Ciantis (C‑212/14),
Romina Biolzi (C‑213/14),
Giuseppe Proia (C‑214/14),
LA CORTE (Settima Sezione),
composta da C. Toader (relatore), presidente di sezione, A. Prechal e E. Jarašiūnas, giudici,
avvocato generale: N. Wahl
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione degli articoli 49 TFUE e 56 TFUE nonché dei principi di parità di trattamento e di effettività.
2 Tali domande sono state presentate nell’ambito di procedimenti penali a carico delle Tomassi e Biolzi nonché dei sigg. Di Adamo, De Ciantis e Proia per violazione della normativa italiana relativa alla raccolta di scommesse.
Procedimenti principali e questioni pregiudiziali
3 I procedimenti principali si inscrivono in un contesto di diritto e di fatto essenzialmente analogo a quello delle cause che hanno dato luogo alle sentenze Stanley International Betting e Stanleybet Malta (C‑463/13, EU:C:2015:25) nonché Laezza (C‑375/14, EU:C:2016:60).
4 Come emerge dagli atti presentati alla Corte, un controllo effettuato il 27 e il 28 agosto 2013 dalla Guardia di Finanza di Frosinone (Italia) nei locali dei centri di trasmissione dati gestiti dalle Tomassi e Biolzi nonché dai sigg. Di Adamo, De Ciantis e Proia e affiliati alla Stanleybet Malta Ltd, società di diritto maltese, ha rivelato l’esistenza, in tali centri, di un’attività non autorizzata di raccolta di scommesse. A seguito di tale controllo, si è proceduto al sequestro di talune apparecchiature utilizzate per la ricezione e la trasmissione di dette scommesse.
5 Le richieste di riesame presentate avverso i decreti del pubblico Ministero presso il Tribunale di Cassino e del pubblico Ministero presso il Tribunale di Frosinone, con i quali era stato convalidato tale sequestro, e avverso i decreti dei giudici per le indagini preliminari, con i quali ed era stato disposto il sequestro preventivo delle suddette apparecchiature, sono state respinte con ordinanze del Tribunale del riesame di Frosinone del 23 settembre 2014.
6 Le Tomassi e Biolzi nonché i sigg. Di Adamo, De Ciantis e Proia hanno presentato al giudice del rinvio domanda di annullamento di queste ultime ordinanze.
7 In tale contesto, la Corte suprema di cassazione ha deciso di sospendere i procedimenti e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali, identiche a quelle sollevate nelle cause che hanno dato luogo alle sentenze Stanley International Betting e Stanleybet Malta (C‑463/13, EU:C:2015:25) nonché Laezza (C‑375/14, EU:C:2016:60):
«1) [S]e gli articoli 49 [TFUE] e ss. e 56 [TFUE] e ss., come anche letti dalla sentenza della Corte [Costa e Cifone, cause riunite C‑72/10 e C‑77/10, EU:C:2012:80], vadano interpretati nel senso che essi ostano a che venga bandita gara riguardante concessioni di durata inferiore a quelle in passato rilasciate, laddove detta gara sia stata indetta all’affermato fine di rimediare alle conseguenze derivanti dall’illegittimità dell’esclusione di un certo numero di operatori dalle gare precedenti;
2) se gli articoli 49 [TFUE] e ss. e 56 [TFUE] e ss., come anche letti dalla suddetta sentenza della Corte (...), vadano interpretati nel senso che essi ostano a che l’esigenza di allineamento temporale delle scadenze delle concessioni costituisca giustificazione adeguata di una durata delle concessioni poste in gara ridotta rispetto a quella dei rapporti concessori in passato attribuiti;
3) se gli articoli 49 [TFUE] e ss. e 56 e [TFUE] e ss., come anche letti dalla suddetta sentenza della Corte (...), vadano interpretati nel senso che essi ostano ad una previsione di obbligo di cessione a titolo non oneroso dell’uso dei beni materiali ed immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco in caso di cessazione dell’attività per scadenza del termine finale della concessione o per effetto di provvedimenti di decadenza o revoca».
8 Con ordinanza del presidente della Corte del 16 luglio 2014, le cause da C‑210/14 a C‑214/14 sono state riunite ai fini della fase scritta e orale nonché della sentenza.
Sulle questioni pregiudiziali
9 Ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte, quando una questione pregiudiziale è identica a una questione sulla quale la Corte ha già statuito, quest’ultima, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata.
10 Tale norma trova applicazione nelle cause in esame.
11 Con la prima e la seconda questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE nonché i principi di parità di trattamento e di effettività debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale in materia di giochi d’azzardo, come quella controversa nei procedimenti principali, che preveda l’indizione di una nuova gara per il rilascio di concessioni aventi durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato, in ragione di un riordino del sistema attraverso un allineamento temporale delle scadenze delle concessioni.
12 Dato che, nella sua sentenza Stanley International Betting e Stanleybet Malta (C‑463/13, EU:C:2015:25, punto 55 e dispositivo), la Corte ha già avuto modo di esaminare questioni identiche a quelle sollevate nelle presenti cause, la risposta fornita dalla Corte in detta sentenza è pienamente trasponibile alle prime due questioni poste dal giudice del rinvio nei procedimenti principali.
13 Pertanto, occorre rispondere alla prima e alla seconda questione dichiarando che gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE nonché i principi di parità di trattamento e di effettività devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale in materia di giochi d’azzardo, come quella controversa nei procedimenti principali, che preveda l’indizione di una nuova gara per il rilascio di concessioni aventi durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato, in ragione di un riordino del sistema attraverso un allineamento temporale delle scadenze delle concessioni.
14 Con la sua terza questione, il giudice del rinvio desidera sapere, in sostanza, se gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE debbano essere interpretati nel senso che ostano a una disposizione nazionale, come quella controversa nei procedimenti principali, la quale impone al concessionario di giochi d’azzardo di cedere a titolo non oneroso, all’atto della cessazione dell’attività per scadenza del termine della concessione o per effetto di provvedimenti di decadenza o di revoca, l’uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco.
15 Dato che, nella sua sentenza Laezza (C‑375/14, EU:C:2016:60, punto 44 e dispositivo), la Corte ha già avuto modo di esaminare una questione identica a quelle sollevate nelle presenti cause, la risposta fornita dalla Corte in detta sentenza è pienamente trasponibile alla terza questione posta dal giudice del rinvio nei procedimenti principali.
16 Occorre, di conseguenza, rispondere alla terza questione dichiarando che gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a una disposizione nazionale restrittiva, come quella controversa nei procedimenti principali, la quale impone al concessionario di giochi d’azzardo di cedere a titolo non oneroso, all’atto della cessazione dell’attività per scadenza del termine della concessione, l’uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco, qualora detta restrizione ecceda quanto è necessario al conseguimento dell’obiettivo effettivamente perseguito da tale disposizione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
Sulle spese
17 Nei confronti delle parti nei procedimenti principali, la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:
1) Gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE nonché i principi di parità di trattamento e di effettività devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale in materia di giochi d’azzardo, come quella controversa nei procedimenti principali, che preveda l’indizione di una nuova gara per il rilascio di concessioni aventi durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato, in ragione di un riordino del sistema attraverso un allineamento temporale delle scadenze delle concessioni.
2) Gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a una disposizione nazionale restrittiva, come quella controversa nei procedimenti principali, la quale impone al concessionario di giochi d’azzardo di cedere a titolo non oneroso, all’atto della cessazione dell’attività per scadenza del termine della concessione, l’uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco, qualora detta restrizione ecceda quanto è necessario al conseguimento dell’obiettivo effettivamente perseguito da tale disposizione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
Firme
* Lingua processuale: l’italiano.
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