PRESA DI POSIZIONE DELL’AVVOCATO GENERALE
NILS WAHL
presentata il 3 luglio 2014 ( 1 )
Causa C‑169/14
Juan Carlos Sánchez Morcillo,
María del Carmen Abril García
contro
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Castellón (Spagna)]
«Direttiva 93/13/CEE — Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori — Mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’uso di clausole abusive — Limitazione delle possibilità di impugnare una decisione sull’opposizione a un’esecuzione ipotecaria — Autonomia processuale degli Stati membri — Principio di effettività — Tutela giurisdizionale effettiva — Parità delle armi»
1.
Dinanzi alla Corte sono sollevate in maniera ricorrente problematiche connesse agli effetti e ai limiti della protezione dei consumatori sancita dalla direttiva 93/13/CEE ( 2 ), in particolare sotto il profilo del rispetto del principio dell’autonomia processuale degli Stati membri. La presente causa offre alla Corte l’occasione di precisare che l’influenza del diritto dei consumatori dell’Unione sul diritto processuale degli Stati membri non è illimitata.
2.
La presente causa fa eco direttamente alla modifica della normativa spagnola intervenuta a seguito della sentenza Aziz ( 3 ). Con tale sentenza, la Corte aveva stabilito che la normativa spagnola fino ad allora applicabile non risultava conforme al principio di effettività, in quanto rendeva impossibile o eccessivamente difficile, nei procedimenti di esecuzione ipotecaria instaurati dai professionisti e nei quali sono convenuti consumatori, l’applicazione della tutela che la direttiva 93/13 intende conferire a questi ultimi. A seguito di tale sentenza, il legislatore spagnolo ha modificato un certo numero di disposizioni del codice di procedura civile applicabili ai procedimenti esecutivi, pur mantenendo talune di esse, e ciò al fine di permettere, nel quadro di un procedimento di esecuzione ipotecaria, la proposizione di un’opposizione fondata sull’esistenza di clausole abusive.
3.
Adesso, è la procedura istituita da detta modifica legislativa a essere messa indirettamente in discussione da taluni giudici nazionali ( 4 ), e segnatamente dal giudice del rinvio. Nel procedimento principale il giudice nazionale si chiede, essenzialmente, se, in primis, l’obbligo imposto agli Stati membri in forza dell’articolo 7 della direttiva 93/13 di sviluppare mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e i consumatori e, in secondo luogo, il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva ostino a una disposizione nazionale, che non prevede per l’esecutato nell’ambito di un procedimento di esecuzione forzata la possibilità di proporre appello avverso la decisione che respinge l’opposizione alla suddetta esecuzione.
I – Contesto normativo
A – La direttiva 93/13
4.
A norma dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13:
«Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive».
5.
L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva in parola prevede che «[g]li Stati membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori».
B – Il diritto spagnolo
6.
In base a quanto indicato nella motivazione della medesima, la legge n. 1/2013 è diretta ad adottare diverse misure volte ad alleggerire la posizione dei debitori ipotecari che, a causa della crisi economica e finanziaria, incontrano difficoltà a far fronte ai propri obblighi finanziari. Sempre secondo la motivazione, l’oggetto della legge in parola è la modifica del procedimento di esecuzione ipotecaria al fine di porre rimedio a taluni profili di incompatibilità con il diritto dell’Unione esaminati nella sentenza Aziz (EU:C:2013:164).
7.
La legge n. 1/2013 modifica in particolare l’articolo 695 del codice di procedura civile ( 5 ), il quale stabilisce ora, nell’ambito dell’esecuzione ipotecaria, quanto segue:
«Opposizione all’esecuzione
1. Nei procedimenti di cui al presente capo il debitore esecutato può presentare opposizione solo per i seguenti motivi:
1)
estinzione della garanzia o dell’obbligazione garantita, (...);
2)
errore nella determinazione dell’importo esigibile, (...);
3)
in caso di esecuzione avente ad oggetto beni mobili ipotecati o sui quali sono stati costituiti pegni senza spossessamento, costituzione, sui detti beni, di un altro pegno, ipoteca mobiliare o immobiliare, o sequestro iscritto precedentemente al debito all’origine del procedimento, circostanza che dovrà essere dimostrata mediante il corrispondente certificato di registrazione;
4)
carattere abusivo di una clausola contrattuale costituente il fondamento dell’esecuzione o che abbia determinato l’importo esigibile.
2. Nell’ipotesi di presentazione dell’opposizione prevista nel paragrafo precedente, il cancelliere dispone la sospensione dell’esecuzione e convoca le parti a comparire dinanzi al giudice che ha emesso l’ordinanza di sequestro. L’atto di citazione deve precedere di almeno quindici giorni lo svolgimento dell’udienza in questione. Alla suddetta udienza il giudice sente le parti, esamina gli atti che sono prodotti ed emette entro due giorni la decisione da esso ritenuta opportuna sotto forma di ordinanza.
3. L’ordinanza che accoglie l’opposizione fondata sui motivi primo e terzo del paragrafo 1 del presente articolo comporta la sospensione dell’esecuzione; quella che accoglie l’opposizione fondata sul secondo motivo determina l’importo per il quale l’esecuzione dev’essere proseguita.
Se è accolto il quarto motivo, si pronuncia l’improcedibilità dell’esecuzione quando la clausola contrattuale costituisce il fondamento dell’esecuzione medesima. In caso contrario, l’esecuzione prosegue e la clausola abusiva non trova applicazione.
4. Contro l’ordinanza che dispone l’improcedibilità dell’esecuzione o la disapplicazione di una clausola abusiva può essere proposto ricorso in appello.
Al di fuori di queste ipotesi, le ordinanze che decidono sull’opposizione cui si riferisce il presente articolo non sono impugnabili con nessun ricorso e i loro effetti sono circoscritti esclusivamente al processo di esecuzione in cui sono emesse».
II – Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte
8.
Il procedimento principale trae origine da una controversia che oppone il Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (in prosieguo: il «BBVA») al sig. Sánchez Morcillo e alla sig.ra Abril García (in prosieguo: i «ricorrenti») nel quadro di un procedimento di opposizione a un’esecuzione ipotecaria avente ad oggetto l’abitazione principale di questi ultimi.
9.
Dalla decisione di rinvio si evince che, in data 9 giugno 2003, il BBVA ha concluso con i ricorrenti, con atto notarile, un contratto di mutuo assistito da garanzia ipotecaria. Con tale contratto il BBVA ha concesso in prestito a detti ricorrenti la somma di EUR 300 500 che questi ultimi si sono impegnati a restituire entro il 30 giugno 2028 mediante pagamento di 360 rate mensili. I ricorrenti hanno garantito il suddetto obbligo di rimborso con la costituzione di un’ipoteca sulla loro proprietà e abitazione. Ai sensi dell’articolo 6 bis del contratto di mutuo, ove i debitori omettano di far fronte ai loro obblighi di pagamento e il BBVA sia indotto a dichiarare la scadenza anticipata dell’obbligo di rimborso, gli interessi di mora ammonterebbero al 19% l’anno, a fronte di un tasso di interesse legale in Spagna pari, nel periodo in questione, al 4%.
10.
A causa dell’inadempimento da parte dei mutuatari del loro obbligo di versare le rate mensili in linea con quanto concordato, il 15 aprile 2011 il BBVA ha proposto nei confronti dei ricorrenti una domanda di esecuzione ipotecaria, con la quale chiedeva che s’ingiungesse loro di effettuare il pagamento e si procedesse alla vendita all’asta dell’immobile ipotecato a garanzia dell’adempimento dell’obbligazione contratta dagli stessi.
11.
Il Juzgado de Primera Instancia n. 3 de Castellón (giudice di primo grado n. 3 di Castellón, Spagna), chiamato a esaminare la suddetta domanda, avviava il procedimento di esecuzione ipotecaria e, dopo aver autorizzato l’esecuzione, intimava ai ricorrenti di pagare.
12.
I ricorrenti si sono costituiti nel procedimento e, il 12 marzo 2013, hanno presentato opposizione avverso l’esecuzione ipotecaria, sostenendo in primis, essenzialmente, che il titolo presentato, vale a dire una copia del contratto di mutuo ipotecario, non aveva efficacia esecutiva e che l’ordine di esecuzione era di conseguenza nullo e, in secondo luogo, che il Juzgado de Primera Instancia n. 3 de Castellón non era il giudice competente.
13.
Il 19 giugno 2013 il Juzgado de Primera Instancia n. 3 de Castellón ha emesso un’ordinanza con cui ha respinto l’opposizione e ha ordinato la prosecuzione dell’azione esecutiva a carico dell’immobile concesso in garanzia.
14.
I ricorrenti hanno proposto appello avverso la suddetta decisione. Dal momento che il ricorso in appello è stato dichiarato ricevibile, esso è stato rimesso ai fini della decisione all’Audiencia Provincial de Castellón (Corte provinciale di Castellón).
15.
Il suddetto giudice ha osservato che l’articolo 695, paragrafo 4, della LEC permette alla parte richiedente l’esecuzione di impugnare la decisione che accoglie l’opposizione e dispone l’estinzione del procedimento esecutivo ipotecario o che accerta l’esistenza di una clausola abusiva ma, escludendo la possibilità di proporre ricorso negli altri casi, non permette all’esecutato di impugnare la decisione a lui sfavorevole.
16.
Ritenendo che tale disposizione potrebbe non essere conforme all’obiettivo di tutela perseguito dalla direttiva 93/13 e al diritto a un ricorso effettivo sancito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), l’Audiencia Provincial de Castellón ha deciso di sospendere la decisione e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se si pone in contrasto con l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13(…), che impone agli Stati membri l’obbligo, nell’interesse dei consumatori, di provvedere a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista ed i consumatori, una norma processuale che, come l’articolo 695, paragrafo 4, della [LEC], nel disciplinare il ricorso contro la decisione che statuisce sull’opposizione all’esecuzione su beni ipotecati o pignorati, consente di ricorrere in appello solo nei confronti dell’ordinanza che dispone l’improcedibilità o la disapplicazione di una clausola abusiva ed esclude il ricorso negli altri casi, ciò che ha l’immediata conseguenza che, mentre l’esecutante può appellare ove venga accolta l’opposizione dell’esecutato e sia disposta la cessazione del processo o la disapplicazione della clausola abusiva, l’esecutato consumatore non può ricorrere nel caso di rigetto della sua opposizione.
2)
Nell’ambito di applicazione della normativa dell’Unione (…) relativa alla tutela dei consumatori contenuta nella direttiva 93/13, se sia compatibile con il principio del diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice e ad un equo processo e alla parità delle armi, sancito dall’articolo 47 della Carta, una disposizione di diritto nazionale come l’articolo 695, paragrafo 4, della [LEC] che, nel disciplinare il ricorso di appello contro la decisione che statuisce sull’opposizione all’esecuzione su beni ipotecati o pignorati, consente di ricorrere in appello solo nei confronti dell’ordinanza che dispone l’improcedibilità o la disapplicazione di una clausola abusiva ed esclude il ricorso negli altri casi, ciò che ha l’immediata conseguenza che, mentre l’esecutante può appellare ove venga accolta l’opposizione dell’esecutato e sia disposta la cessazione del processo o la disapplicazione di una clausola abusiva, l’esecutato consumatore non può ricorrere nel caso di rigetto della sua opposizione».
17.
Con ordinanza del presidente della Corte del 5 giugno 2014, è stata accolta la domanda del giudice del rinvio diretta a sottoporre la presente causa al procedimento accelerato previsto all’articolo 23 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e all’articolo 105 del regolamento di procedura della Corte.
18.
Hanno presentato osservazioni scritte il BBVA, i ricorrenti, il governo spagnolo e la Commissione europea.
19.
Il BBVA, il governo spagnolo e la Commissione sono stati sentiti all’udienza del 30 giugno 2014.
III – Analisi
A – Sulla prima questione: rispetto del principio di effettività
20.
Con la sua prima questione il giudice del rinvio si interroga sulla compatibilità con la direttiva 93/13, sotto il profilo del principio di effettività, di una norma processuale nazionale, nel caso di specie l’articolo 695, paragrafo 4, della LEC, che limita, nell’ambito dei procedimenti esecutivi ipotecari, il diritto di ricorrere in appello a quello diretto avverso l’ordinanza che dispone il non luogo a procedere all’esecuzione o la disapplicazione di una clausola abusiva. Su tale aspetto il giudice del rinvio ritiene infatti che la disposizione in parola possa potenzialmente ostacolare il diritto del debitore di accedere a un secondo grado di giudizio, pur essendo tale diritto riconosciuto ai creditori, e di ottenere la dichiarazione di nullità di un’eventuale clausola abusiva.
21.
Si deve osservare che il giudice del rinvio sembra muovere dal presupposto che la modifica normativa introdotta con la legge n. 1/2013 non tenga conto in modo sufficiente degli insegnamenti che occorre trarre dalla sentenza Aziz (EU:C:2013:164). In effetti, l’articolo 695, paragrafo 4, della LEC che, nel quadro del procedimento esecutivo ipotecario, non permette all’esecutato di impugnare la decisione di primo grado che respinge la sua opposizione, comprometterebbe l’effettività della protezione del consumatore derivante dalla direttiva 93/13.
22.
In via preliminare, e benché tale aspetto non sia stato affrontato dal giudice del rinvio, mi sembra utile trattare brevemente la questione se l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 osti a che la Corte si dichiari competente a pronunciarsi sulla conformità, rispetto alla suddetta direttiva, delle disposizioni nazionali controverse.
23.
Il BBVA ha in effetti fatto valere, nelle sue osservazioni scritte, che la disposizione nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, ossia l’articolo 695, paragrafo 4, della LEC, è una norma imperativa che non figura in nessun contratto e che pertanto non rientrerebbe nell’ambito di applicazione della direttiva 93/13. Esso si riferisce in particolare alla sentenza pronunciata di recente dalla Corte nella causa Barclays Bank ( 6 ).
24.
Ricordo che, in tale causa, la Corte ha statuito che le disposizioni oggetto del rinvio pregiudiziale erano escluse dall’ambito di applicazione della direttiva 93/13. A fondamento della suddetta conclusione, essa ha osservato in primis che le disposizioni nazionali oggetto del rinvio pregiudiziale erano di natura legislativa o regolamentare e non erano in alcun modo inserite nel contratto oggetto del procedimento principale ( 7 ), in secondo luogo, che nessuna di tali disposizioni riguardava l’ampiezza dei poteri del giudice nazionale per valutare il carattere abusivo di una clausola contrattuale e, in terzo luogo, che le disposizioni di cui trattasi erano applicabili senza che una modifica della loro sfera di applicazione o della loro portata fosse avvenuta per effetto di una clausola contrattuale. Era pertanto legittimo presumere che il sinallagma contrattuale fosse stato rispettato ( 8 ).
25.
In proposito si deve ricordare che, come risulta dall’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13, «[l]e clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative (...) non sono soggette alle disposizioni della presente direttiva». La disposizione di cui trattasi deve essere letta alla luce del considerando 13 della medesima direttiva, che indica segnatamente che «l’espressione “disposizioni legislative o regolamentari imperative” che figura all’articolo 1, paragrafo 2 comprende anche le regole che per legge si applicano tra le parti contraenti allorché non è stato convenuto nessun altro accordo».
26.
Nel caso di specie è quindi legittimo chiedersi se la direttiva 93/13 sia applicabile. Risulta infatti che né le parti del procedimento principale, né il Juzgado de Primera Instancia n. 3 de Castellón abbiano invocato, in un modo o in un altro, l’esistenza di clausole che possano essere considerate abusive ai sensi della direttiva 93/13. Gli esecutati nel procedimento di esecuzione ipotecaria si sono, a questo proposito, limitati a indicare che il titolo invocato a fondamento della domanda di esecuzione ipotecaria era inficiato da un vizio di forma e che il Juzgado de Primera Instancia n. 3 de Castellón non era peraltro competente a pronunciarsi. Inoltre, il riferimento compiuto dal giudice del rinvio al punto 1 dell’allegato della direttiva 93/13, che cita, tra le clausole di cui all’articolo 3, paragrafo 3, lettera q), della medesima direttiva, quelle aventi ad oggetto «di sopprimere o limitare l’esercizio di azioni legali o vie di ricorso del consumatore», potrebbe lasciar pensare che l’oggetto della controversia risulti, nel caso di specie, non da contratto di mutuo ipotecario tra le parti, ma dalle disposizioni imperative del codice di procedura civile.
27.
Tuttavia, posto che nella decisione di rinvio è stata citata la clausola contenuta nel contratto di mutuo ipotecario che prevede interessi di mora del 19% e che, dopo tutto, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione poste dal giudice nazionale godono di una presunzione di rilevanza, non si può escludere che nel caso di specie sia messo in discussione il carattere potenzialmente abusivo della clausola contrattuale relativa alla determinazione degli interessi moratori, situazione questa che può essere avvicinata a quella di cui la Corte si è dovuta occupare nelle cause sfociate nelle sentenze Banco Español de Crédito ( 9 ) e Aziz ( 10 ). Tali cause riguardavano proprio controversie nell’ambito delle quali il giudice del rinvio si interrogava in merito alla portata dei poteri ad esso conferiti dalla direttiva 93/13 al fine di valutare il carattere abusivo di clausole contrattuali in materia di interessi moratori.
28.
Dall’insieme delle considerazioni che precedono si desume che l’applicabilità della direttiva 93/13 al procedimento principale non può essere esclusa a priori.
29.
Tanto premesso, affronterò nel prosieguo il merito della questione formulando in via preliminare alcune considerazioni sul significato e sulla portata della sentenza Aziz.
1. Significato e portata della sentenza Aziz rispetto all’effettività dei procedimenti di esecuzione ipotecaria alla luce della direttiva 93/13
30.
Ricordo, sulla scorta di quanto osservato nelle mie conclusioni nella causa Macinský e Macinská ( 11 ), che nella causa che ha portato alla sentenza Aziz la questione posta alla Corte s’inseriva nel quadro della problematica generale dei poteri e degli obblighi gravanti sul giudice nazionale in sede di controllo del carattere abusivo delle clausole contenute nei contratti conclusi con i consumatori. Si trattava più in particolare di definire le responsabilità che gravano sul giudice investito di un procedimento di merito collegato al procedimento di esecuzione ipotecaria, affinché sia garantita, se necessario, l’efficacia pratica della decisione nel merito che dichiari abusivi la clausola contrattuale a fondamento del titolo esecutivo e, di conseguenza, l’avvio di detto procedimento esecutivo ( 12 ).
31.
Ricordando i limiti dell’autonomia processuale imposti dal principio di effettività del diritto dell’Unione, la Corte ha ritenuto che la disciplina spagnola applicabile sino a quel momento in materia di esecuzione ipotecaria potesse compromettere l’effettività della tutela voluta dalla direttiva 93/13 in quanto prevedeva l’impossibilità per il giudice di merito, dinanzi al quale il consumatore aveva presentato una domanda con cui faceva valere il carattere abusivo di una clausola contrattuale che fungeva da fondamento del titolo esecutivo, di emanare provvedimenti provvisori atti a sospendere il procedimento di esecuzione ipotecaria o di bloccarlo, allorché la concessione di tali provvedimenti risultava necessaria per garantire la piena efficacia della sua decisione finale ( 13 ).
32.
La sentenza della Corte mira pertanto a mettere in discussione, sotto il profilo del principio di effettività, una disciplina nazionale che non permette al consumatore, e a fortiori al giudice, di invocare l’esistenza di clausole abusive nel contratto al fine di opporsi a una procedura ipotecaria. Il ragionamento della Corte si fondava segnatamente sul fatto che, nel sistema sino ad allora applicabile, il consumatore non poteva opporsi a un’esecuzione ipotecaria – e il giudice non poteva sospenderla – sulla base di motivi fondati sul carattere abusivo delle clausole contenute nel contratto di mutuo controverso. Si trattava di comprendere una situazione nella quale una protezione di carattere indennitario ex post sembrava essere la sola possibile, protezione che non poteva rappresentare un mezzo adeguato ed efficace per far cessare l’uso delle clausole abusive vietate in base alla direttiva 93/13.
33.
In altri termini, è il fatto che il procedimento di esecuzione ipotecaria fosse del tutto scollegato dal procedimento di merito, avviato dal consumatore per far accertare la nullità di determinate clausole abusive ad essere stato considerato come problematico sotto il profilo della protezione accordata dalla direttiva 93/13 ai consumatori. Una tale protezione è chiaramente incompleta posto che, nonostante il ricorso nel merito proposto dal debitore insolvente al fine di denunciare il carattere abusivo di talune clausole del contratto di mutuo ipotecario, nulla permette di bloccare il procedimento di esecuzione forzata sul bene immobile. Non è il procedimento di esecuzione ipotecaria in sé ad essere rimesso in discussione, quanto la sua interazione con un’azione diretta a far dichiarare la nullità di una o più clausole giudicate abusive.
2. Valutazione della disposizione processuale controversa nel procedimento principale
34.
La causa in esame riguarda una questione ben diversa da quella esaminata nella sentenza Aziz (EU:C:2013:164), in quanto essa verte soltanto sulla disposizione processuale di cui all’articolo 695, paragrafo 4, della LEC che non permette di proporre ricorso dinanzi a un giudice di grado superiore quando la decisione del giudice chiamato a conoscere del procedimento di esecuzione ipotecaria è sfavorevole al consumatore debitore.
35.
L’articolo 695, paragrafo 4, della LEC si ricollega a un aspetto che non è disciplinato in alcun modo dalla direttiva 93/13. La direttiva in parola non contiene infatti nessuna disposizione relativa al numero di giudici chiamati a compiere un controllo giurisdizionale delle clausole contrattuali rientranti nel suo ambito di applicazione.
36.
Come costantemente ricordato dalla Corte, in mancanza di armonizzazione, tale questione rientra nella competenza degli Stati membri, a condizione che le modalità procedurali dei ricorsi tesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai cittadini in forza delle norme del diritto dell’Unione non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza), né rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività) ( 14 ).
37.
Nel caso di specie, ritengo che la disposizione nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non sollevi alcun problema sotto il profilo del rispetto dei suddetti due principi.
38.
Per quanto attiene al principio di equivalenza, non esiste a mio avviso alcun elemento che permetta di ritenere che la protezione dei diritti riconosciuti ai debitori dall’ordinamento giuridico dell’Unione sia meno favorevole di quella accordata dal diritto interno per ricorsi simili. Dal punto di vista dei diritti processuali del consumatore, risulta che la norma applicabile ai motivi di opposizione fondati sulla direttiva 93/13 è equiparabile alla norma applicabile ai motivi di opposizione basati su disposizioni di diritto nazionale. L’articolo 695 della LEC esclude infatti il ricorso in appello dell’esecutato in tutti i casi, sia che esso si fondi sul carattere eventualmente abusivo, ai sensi della direttiva 93/13, delle clausole del contratto ipotecario, che sugli altri motivi di opposizione considerati dall’articolo in parola.
39.
Come esporrò nel prosieguo, dal punto di vista del principio di effettività nulla consente poi di ritenere che il diritto nazionale considerato nel caso di specie abbia reso impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dalla direttiva 93/13.
40.
Al fine di rispondere ai quesiti sottoposti dal giudice del rinvio, affronterò anzitutto la questione del diritto di ricorso nel quadro di un procedimento di esecuzione ipotecaria, ed esaminerò in seguito la problematica dell’esistenza di una situazione di squilibrio tra il creditore e il debitore rispetto a un’esecuzione ipotecaria.
a) Effettività e diritto di ricorso del debitore in un procedimento di esecuzione ipotecaria
41.
In primo luogo, contrariamente a quanto sembra suggerire il giudice del rinvio ( 15 ), ritengo che gli obblighi, in materia di effettività della protezione prevista dalla direttiva 93/13, derivanti dalla sentenza Aziz (EU:C:2013:164) siano stati pienamente rispettati con l’introduzione nella LEC della possibilità di invocare un motivo di opposizione all’esecuzione relativo al carattere abusivo di clausole nell’ambito di una procedura di esecuzione ipotecaria. Nulla permette di dedurre dalla sentenza in parola che, al di là di tale aggiunta, il legislatore spagnolo dovesse inserire una disposizione volta a disciplinare le condizioni in cui è possibile proporre appello avverso una decisione che statuisce su un’opposizione sollevata nell’ambito di una siffatta procedura.
42.
In secondo luogo, come osservato dalla Commissione, l’effettività dell’applicazione del diritto dell’Unione, che ha innegabilmente come corollario il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, sancito dall’articolo 47 della Carta, non impone agli Stati membri di prevedere un doppio grado di controllo giurisdizionale.
43.
Come osservato dall’avvocato generale Mengozzi nelle conclusioni presentate nella causa Asociación de Consumidores Independientes de Castilla y León ( 16 ), in materia di tutela dei consumatori il diritto dell’Unione non contempla obblighi particolari in merito al numero di gradi di giurisdizione che gli Stati membri sono tenuti a prevedere. È pacifico che i trattati non hanno inteso creare mezzi di impugnazione diversi da quelli già stabiliti, salvo che dall’economia dell’ordinamento giuridico nazionale risulti che non esiste alcun rimedio giurisdizionale che permetta, anche in via incidentale, di garantire il rispetto dei diritti spettanti ai soggetti dell’ordinamento in forza del diritto dell’Unione. Allo stesso modo, neppure la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma, il 4 novembre 1950, ha, ad oggi, sancito il diritto a un doppio grado di giurisdizione, quantomeno non in materia civile ( 17 ). In definitiva, il principio della tutela giurisdizionale effettiva attribuisce al cittadino il diritto di adire un giudice e non più gradi di giudizio ( 18 ).
44.
Ritengo, in terzo luogo, che la disposizione nazionale oggetto del procedimento principale, che impedisce all’esecutato nel procedimento di esecuzione ipotecaria di impugnare una sentenza di rigetto della sua opposizione, non renda l’applicazione dei diritti che gli spettano in base al diritto dell’Unione praticamente impossibile o eccessivamente difficile.
45.
Se ci si attiene, anzitutto, agli insegnamenti tratti dalla giurisprudenza e in particolare a quelli della sentenza Aziz (EU:C:2013:164), risulta che i diritti che i consumatori traggono dalla direttiva 93/13 sono efficacemente protetti una volta che, da una parte, il consumatore ha la possibilità di invocare l’esistenza di clausole abusive dinanzi al giudice incaricato di esaminare l’opposizione a un’esecuzione ipotecaria e, dall’altra, il giudice può rilevare d’ufficio l’esistenza di tali clausole e, se del caso, sospendere la procedura esecutiva.
46.
Tornando al procedimento principale, mi sembra che tanto il debitore quando il giudice inizialmente adito abbiano avuto l’opportunità di eccepire l’eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali contenute nel contratto di mutuo oggetto del procedimento principale.
47.
Certamente, si è sottolineato che, nel caso di specie, un problema consiste nel fatto che il diritto nazionale applicabile ratione temporis al procedimento di esecuzione ipotecaria non prevedeva che l’esistenza di clausole abusive nel contratto di mutuo controverso potesse integrare un motivo di opposizione all’esecuzione ipotecaria, o potesse essere sollevato d’ufficio dal giudice nazionale adito con una domanda di esecuzione forzata.
48.
Dagli elementi forniti dal giudice del rinvio emerge inoltre che il giudice inizialmente adito non si è pronunciato sull’eventuale esistenza di una clausola abusiva nel contratto di mutuo ipotecario di cui trattasi nel procedimento principale.
49.
Dall’ordinanza di rinvio risulta così che l’opposizione all’esecuzione ipotecaria controversa è stata presentata il 12 marzo 2013, ossia prima dell’entrata in vigore della legge n. 1/2013. I ricorrenti non hanno quindi potuto avvalersi del carattere abusivo delle clausole contenute nel contratto di mutuo ipotecario a fondamento della loro opposizione.
50.
Occorre tuttavia sottolineare che, a norma della prima disposizione transitoria della legge n. 1/2013 ( 19 ), il Juzgado de Primera Instancia n. 3 de Castellón poteva valutare d’ufficio il carattere abusivo della clausola contrattuale in materia di interessi moratori a partire dal 14 maggio 2013. La possibilità per il giudice incaricato dell’esecuzione di esaminare la suddetta clausola, riscontrare o meno il suo carattere abusivo e disporre per l’effetto il non luogo a procedere o la sospensione della suddetta esecuzione sussisteva pertanto già il 19 giugno 2013, data in cui questi si è pronunciato sull’opposizione all’esecuzione ipotecaria.
51.
Allo stesso modo, la quarta disposizione transitoria riconosce al consumatore la possibilità di proporre un’opposizione in via straordinaria fondata sull’esistenza di nuovi motivi di opposizione previsti segnatamente all’articolo 695, paragrafo 4, della LEC. In forza della disposizione in parola, i ricorrenti hanno potuto denunciare l’esistenza di clausole abusive entro il termine di un mese a decorrere dall’entrata in vigore della legge n. 1/2013, vale a dire tra il 16 maggio 2013 e il 16 giugno 2013.
52.
In quarto luogo, l’impossibilità di proporre appello opposta ai ricorrenti non produce l’effetto di privare questi ultimi di qualsiasi mezzo di ricorso che consenta loro di ottenere l’esame nel merito della loro domanda, diretta a ottenere la declaratoria di nullità delle clausole contrattuali che essi reputano abusive. Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, ciascun caso in cui si pone la questione se una norma processuale nazionale renda impossibile o eccessivamente difficile l’applicazione del diritto dell’Unione dev’essere esaminato tenendo conto del ruolo di detta norma nell’insieme del procedimento, dello svolgimento e delle peculiarità dello stesso, dinanzi ai vari organi giurisdizionali nazionali ( 20 ).
53.
Orbene, non si deve dimenticare che il procedimento esecutivo oggetto del procedimento principale, che mira al recupero di un credito munito di un titolo esecutivo che si presume valido, è per sua natura molto diverso dal procedimento di merito. Spetta al debitore che si ritenga eventualmente leso avviare un’azione di merito nell’ambito della quale il giudice adito potrà conoscere di tutte le questioni relative all’esistenza stessa del diritto a proporre l’esecuzione.
54.
Come osservato dalla Commissione, il procedimento spagnolo di esecuzione ipotecaria garantisce la possibilità di organizzare un confronto giuridico sulle questioni attinenti alla validità del credito e del contratto di mutuo nell’ambito di un procedimento di merito pienamente contraddittorio. A questo proposito, osservo che l’articolo 695, paragrafo 4, della LEC, pur indicando che, al di là dei casi di non luogo a procedere con l’esecuzione o di disapplicazione di una clausola abusiva, le ordinanze che statuiscono sull’opposizione oggetto dell’articolo in parola non sono impugnabili con alcun ricorso, precisa espressamente che «i loro effetti saranno circoscritti esclusivamente al processo di esecuzione in cui sono emesse». In altri termini, ove il giudice incaricato dell’esecuzione respinga le richieste del consumatore debitore, gli effetti di tale decisione sono circoscritti al procedimento di esecuzione.
55.
D’altra parte, quando il consumatore decide di avviare un procedimento ordinario di merito (azione di nullità) e il giudice di merito dichiara nulle, in quanto abusive, una o più clausole del contratto di mutuo ipotecario, l’esecuzione forzata del titolo contenuto in tale contratto sarà inevitabilmente rimessa in discussione e, in tutta probabilità, sospesa. Anche ammettendo che l’introduzione di un’azione dichiarativa di nullità fondata sull’esistenza di clausole abusive non abbia per effetto di sospendere un procedimento parallelo di esecuzione forzata, l’effettività della tutela accordata dalla direttiva 93/13 è, a mio parere, sufficientemente garantita dalla possibilità aggiuntiva, offerta ai consumatori e ai giudici dalle disposizioni nazionali applicabili al procedimento di esecuzione, di opporsi all’esecuzione ipotecaria. La situazione oggetto del procedimento principale si distingue dalla specifica fattispecie controversa nella causa sfociata nella sentenza Aziz (EU:C:2013:164), in cui l’esecuzione ipotecaria non poteva in nessun caso essere sospesa.
b) Effettività e supposta esistenza di una diseguaglianza processuale in ragione delle possibilità di ricorso offerte al creditore nell’ambito di un procedimento di esecuzione ipotecaria
56.
Nel caso di specie è stata sostenuta, in particolare dalla Commissione, l’opinione che l’articolo 695, paragrafo 4, della LEC, privando il consumatore di ogni possibilità di ricorso contro l’ordinanza di rigetto della sua opposizione e autorizzando nel contempo la controparte, ossia il professionista, a presentare un ricorso dinanzi a un giudice di grado superiore in caso di decisione contraria ai suoi interessi, porrebbe il consumatore in una situazione di svantaggio rispetto al professionista. Il rifiuto di accordare a una delle parti del procedimento la possibilità di impugnare una decisione lesiva dei suoi interessi, mentre una possibilità siffatta è accordata alla controparte, sarebbe manifestamente contrario al principio della parità delle armi sancito all’articolo 47, paragrafo 2, della Carta. Ciò sarebbe tanto più vero in ragione del fatto che la direttiva 93/13 persegue proprio l’obiettivo di ristabilire l’uguaglianza tra i consumatori e i professionisti.
57.
Una tale tesi, pur avendo a priori tutto ciò che occorre per essere accattivante, prende a mio avviso le mosse da un esame superficiale della situazione oggetto della presente causa e non riesce, per le ragioni che seguono, a convincermi.
58.
È certamente innegabile che, come ha osservato in materia penale la Corte europea dei diritti dell’uomo ( 21 ), sono potenzialmente incompatibili con il principio di parità delle armi le disposizioni nazionali che creano un’asimmetria tra le parti per quanto attiene ai mezzi di ricorso dinanzi a un giudice di grado superiore.
59.
Tuttavia, il fatto che i debitori esecutati non possano proporre appello avverso la decisione che respinge la loro opposizione, mentre la decisione che dispone il non luogo a procedere o la disapplicazione di una clausola abusiva può essere oggetto di ricorso, si spiega alla luce della natura stessa del procedimento di esecuzione.
60.
La presente domanda di pronuncia pregiudiziale si inserisce infatti nel quadro di un procedimento di esecuzione ipotecaria, il cui oggetto è l’esecuzione, su istanza di un creditore, di un titolo esecutivo derivante da un’ipoteca. Un procedimento siffatto presuppone necessariamente che un bene sia stato preventivamente gravato da una garanzia e che il creditore possa, per tale ragione, in caso di inadempimento del debitore alle sue obbligazioni di rimborso, avvalersi di un titolo esecutivo certificato mediante atto notarile e registrato nel catasto immobiliare. Di norma, si presume che il diritto derivante dal titolo sia certo e che il titolo sia munito di forza esecutiva ( 22 ).
61.
In altri termini, il fatto che le possibilità di proporre appello siano limitate alle ipotesi di non luogo a procedere totale o parziale si spiega facilmente per il fatto che, tenuto conto del titolo esecutivo privilegiato di cui si è munito il creditore, la regola deve continuare ad essere l’esecuzione.
62.
D’altro canto, nell’ambito di un siffatto procedimento, il cui oggetto è limitato e che riveste un carattere sommario, il giudice adito non compie in linea di principio un esame di merito e i motivi che giustificano la sospensione dell’esecuzione sono soltanto quelli previsti dal codice di procedura civile.
63.
Il «privilegio» apparente di cui beneficia il creditore che, a differenza del debitore, si vede riconosciuta la possibilità di presentare un nuovo ricorso contro una decisione a lui sfavorevole, si spiega quindi in ragione del fatto che il procedimento ipotecario tende proprio a proteggere il titolare di un titolo esecutivo privilegiato. Come sottolineato dal governo spagnolo, il creditore ipotecario deve avere la possibilità di far valere il suo titolo esecutivo nei confronti di una decisione giurisdizionale contraria all’ordine di esecuzione preliminare.
64.
Una decisione diversa porterebbe allora a disconoscere i diritti del titolare di un titolo esecutivo che il procedimento di esecuzione ipotecaria intende salvaguardare, poiché permetterebbe al debitore di creare ostacoli all’esecuzione e quindi all’attuazione di un diritto precedentemente dichiarato.
65.
Ritengo pertanto che sia errato sostenere che la normativa nazionale controversa pone il consumatore in una situazione di svantaggio dal punto di vista processuale ( 23 ).
66.
A tal proposito, mi sembra importante ricordare che la sentenza Aziz (EU:C:2013:164) esige semplicemente che, nell’ambito del suddetto procedimento di esecuzione ipotecaria, sia permesso ai debitori esecutati di dedurre, quali motivi a fondamento di un’opposizione all’esecuzione, anche quelli attinenti alla nullità del titolo o delle sue clausole in quanto abusive o che, nell’ambito di un ulteriore procedimento di merito, possa essere adottato un provvedimento provvisorio di sospensione dell’esecuzione ipotecaria nel caso in cui sia richiesta la dichiarazione della nullità di una clausola di tal tipo, domanda questa che non è stata formulata nel caso di specie dai ricorrenti. Orbene, la legge n. 1/2013 risponde precisamente a tali esigenze introducendo, accanto ad altre modifiche, un motivo di opposizione all’esecuzione fondato sul carattere abusivo di un contratto alla base dell’esecuzione.
67.
Da tutte le considerazioni che precedono risulta che l’articolo 7 della direttiva 93/13 non osta a una disposizione di diritto nazionale, come quella dell’articolo 695, paragrafo 4, della LEC, che permette, nell’ambito di un procedimento di esecuzione ipotecaria, di presentare ricorso solo contro l’ordinanza che dispone il non luogo a procedere con l’esecuzione.
B – Sulla seconda questione: rispetto del principio di parità delle armi e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva
68.
Con la seconda questione pregiudiziale, il giudice del rinvio s’interroga sulla conformità della disposizione nazionale controversa al principio di parità delle armi che rientra nel diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sancito dall’articolo 47 della Carta.
69.
Prima di affrontare il merito della questione sollevata, occorre in via preliminare stabilire se la Corte sia competente a pronunciarsi, in quanto chiamata a esprimersi su un caso di attuazione del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta ( 24 ).
70.
Come osservato dal BBVA e dal governo spagnolo, è legittimo dubitarne, posto che a priori la situazione giuridica qui controversa non è direttamente disciplinata dal diritto dell’Unione.
71.
Non si può certo dimenticare che la Corte ha una comprensione molto ampia di ciò che rientra nel suo ambito di competenza, essendo ormai acquisito che esso comprende tutte le situazioni di «attuazione del diritto dell’Unione», espressione quest’ultima che deve essere intesa in senso ampio ( 25 ).
72.
Tuttavia, a differenza, ad esempio, della fattispecie oggetto della sentenza Åkerberg Fransson, vertente su un nesso esistente con gli articoli 2, 250, paragrafo 1, e 273 della direttiva 2006/112/CE ( 26 ) e con l’articolo 325 TFUE, nel procedimento principale il nesso con la direttiva 93/13 è difficilmente identificabile, come testimonia il fatto che il riferimento alla direttiva in parola è stato, a quanto pare, inserito nella domanda di pronuncia pregiudiziale a seguito di un’osservazione formulata dal BBVA nel corso del procedimento ( 27 ).
73.
È in effetti difficile stabilire quale sia esattamente la disposizione o il principio di diritto dell’Unione di cui si dibatte. Come risulta dalle osservazioni che ho già formulato in risposta alla prima questione, in mancanza di un’armonizzazione delle modalità processuali che disciplinano i procedimenti esecutivi, la questione del diritto di ricorso avverso una decisione giudiziaria che statuisce su un’opposizione a un’esecuzione ipotecaria è retta, in linea di principio, dall’autonomia processuale. Inoltre, nulla permette, allo stato attuale del diritto dell’Unione, di riconoscere che il principio di effettività osti a una disposizione nazionale come quella dell’articolo 695, paragrafo 4, della LEC. Un semplice riferimento generale da parte del giudice del rinvio agli obblighi di protezione dei consumatori derivanti dalla direttiva 93/13 non sarebbe sufficiente a che la Corte si dichiari competente a rispondere.
74.
A mio avviso, la problematica giuridica controversa nel procedimento principale, che verte sulle disposizioni nazionali in materia di mezzi di ricorso a disposizione avverso una decisione giudiziaria che statuisce su un’opposizione a un’esecuzione ipotecaria, è integralmente disciplinata dal diritto nazionale e non si riferisce a un caso di «attuazione del diritto dell’Unione». Una decisione diversa porterebbe a disconoscere la condizione enunciata all’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, il che comporterebbe un ampliamento dell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione al di là del suo ambito di competenza ( 28 ).
75.
In ogni caso, anche ammettendo che la Corte ritenga di essere competente a pronunciarsi sulla questione, nulla mi sembra ledere il principio di parità delle armi e il diritto a un equo processo.
76.
Tenuto conto della risposta fornita alla prima questione, si deve ritenere che non occorra più pronunciarsi sulla seconda questione.
77.
Infatti, dal momento che si è giunti alla conclusione che la disposizione nazionale di cui trattasi soddisfa pienamente gli obblighi posti dal principio di effettività, non ritengo necessario esaminare anche se la suddetta disposizione soddisfi il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sancito dall’articolo 47 della Carta. Benché la disposizione in parola copra elementi diversi, la portata del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva si confonde nel caso di specie, per quanto attiene alle possibilità di appello avverso le decisioni che statuiscono su un’opposizione a un’esecuzione ipotecaria, con l’esame del rispetto del principio di effettività compiuto in risposta alla prima questione.
78.
Dalle considerazioni esposte risulta che il principio di parità delle armi, che si ricollega al diritto alla tutela giurisdizionale sancito dall’articolo 47 della Carta, quand’anche applicabile nel procedimento esecutivo controverso nel procedimento principale, non osta a una norma di diritto nazionale come quella dell’articolo 695, paragrafo 4, della LEC, che permette, nell’ambito di un procedimento di esecuzione ipotecaria, di presentare ricorso solo contro un’ordinanza che dispone il non luogo a procedere con l’esecuzione.
IV – Conclusione
79.
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni sollevate dall’Audiencia Provincial de Castellón come segue:
Né il principio di effettività, previsto con l’obiettivo di protezione, perseguito dalla direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, né il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva ostano a una disposizione processuale nazionale che limita, nel quadro dei procedimenti di esecuzione ipotecaria, il diritto di ricorrere in appello ai ricorsi diretti contro l’ordinanza che dispone il non luogo a procedere con l’esecuzione o la disapplicazione di una clausola abusiva.
( 1 ) Lingua originale: il francese.
( 2 ) Direttiva del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29).
( 3 ) C‑415/11, EU:C:2013:164.
( 4 ) La causa in esame non rappresenta affatto un caso isolato. La legge n. 1/2013, del 14 maggio 2013, relativa alle misure volte a incrementare la protezione dei debitori ipotecari, la ristrutturazione del debito e il canone sociale (Ley 1/2013 de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social) (BOE n. 116, del 15 maggio 2013, pag. 36373; in prosieguo: la «legge n. 1/2013») è messa in discussione in numerose cause attualmente pendenti dinanzi alla Corte (v., in particolare, causa C‑645/13, Cajas Rurales Unidas, relativa a un rinvio pregiudiziale effettuato dallo Juzgado de Primera Instancia n. 34 de Barcelona in relazione a una problematica analoga a quella sollevata nella presente causa).
( 5 ) Ley de enjuiciamiento civil, del 7 gennaio 2000 (BOE n. 7, dell’8 gennaio 2000, pag. 575), modificata con il decreto legge n. 7/2013, del 28 giugno 2013 (BOE n. 155, del 29 giugno 2013, pag. 48767; in prosieguo: la «LEC»).
( 6 ) Sentenza Barclays Bank (C‑280/13, EU:C:2014:279).
( 7 ) Ibidem (punto 40).
( 8 ) La Corte sottolinea che, diversamente dalla controversia che ha dato luogo alla sentenza RWE Vertrieb (C‑92/11, EU:C:2013:180, punto 25), le parti non hanno concordato l’ampliamento della sfera di applicazione di un regime normativo previsto dal legislatore nazionale (sentenza Barclays Bank, EU:C:2014:279, punto 41).
( 9 ) C‑618/10, EU:C:2012:349.
( 10 ) EU:C:2013:164.
( 11 ) C‑482/12, EU:C:2013:765, paragrafi 72 e seguenti.
( 12 ) Sentenza Aziz (EU:C:2013:164, punto 49).
( 13 ) Ibidem, punto 59.
( 14 ) Sentenze Peterbroeck (C‑312/93, EU:C:1995:437, punto 12); Unibet (C‑432/05, EU:C:2007:163, punti 39 e 43), e van der Weerd e a. (da C‑222/05 a C‑225/05, EU:C:2007:318, punto 28).
( 15 ) L’Audiencia Provincial de Castellón indica in effetti che il legislatore spagnolo avrebbe effettuato una «trasposizione scorretta» dei criteri stabiliti dalla Corte.
( 16 ) C‑413/12, EU:C:2013:532, paragrafo 23.
( 17 ) Ibidem (in particolare paragrafi 23 e 29). Ricordo, a questo riguardo, che, in base alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, l’articolo 6, paragrafo 1, di detta convenzione non obbliga gli Stati contraenti a creare giurisdizioni d’appello e di cassazione in materia civile (v., in particolare, sentenza della Corte EDU del 23 maggio 2006, Antonenko c. Russia, n. 42482/02).
( 18 ) V., a tal proposito, sentenza Samba Diouf (C‑69/10, EU:C:2011:524, punto 69).
( 19 ) Ai sensi della disposizione in parola, «[l]a presente legge si applica ai procedimenti giudiziari e stragiudiziari in materia di esecuzione ipotecaria pendenti alla data dell’entrata in vigore della legge nell’ambito dei quali non è stato ancora dato corso allo sfratto». La suddetta disposizione deve essere letta alla luce del secondo comma del nuovo articolo 552, paragrafo 1, della LEC, che dispone in particolare che «[i]l tribunale, quando ritiene che una delle clausole contenute in uno dei titoli esecutivi (…) può essere qualificata come abusiva, sente le parti entro un termine di quindici giorni».
( 20 ) V. sentenza Asociación de Consumidores Independientes de Castilla y León (C‑413/12, EU:C:2013:800, punto 34 e giurisprudenza citata).
( 21 ) V., in tal senso, sentenza della Corte EDU del 3 dicembre 2002, Berger c. Francia, n. 48221/99, § 38.
( 22 ) In tal senso, il titolo esecutivo di cui è munito il documento notarile e il conseguente riconoscimento dell’interesse del creditore a un’esecuzione forzata rapida sono elementi che sono stati evidenziati in particolare dall’avvocato generale Kokott nelle conclusioni da lei presentate nella causa Aziz (C‑415/11, EU:C:2012:700, paragrafo 55). Allo stesso modo, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha sottolineato che un procedimento esecutivo di un diritto fondato su un atto notarile che garantisce un determinato credito doveva, analogamente a quello fondato su una sentenza, essere eseguito in un termine ragionevole (v. Corte EDU, Estima Jorge c. Portogallo, Recueil des arrêts et décisions 1998‑II).
( 23 ) Osservo che il Tribunal Constitucional (Corte costituzionale), chiamato a pronunciarsi su questioni di incostituzionalità poste da alcuni giudici spagnoli (v., in particolare, le sentenze 41/1981, del 18 dicembre 1981, e 217/1993, del 30 giugno 1993, oltre all’ordinanza 113/2011, del 19 luglio 2011), ha sottolineato il carattere sommario che caratterizza la procedura diretta all’esecuzione di una garanzia reale iscritta e il fatto che l’esecutato ha sempre la possibilità di ricorrere al procedimento di merito corrispondente. Questa parte non può quindi, nel contesto della procedura d’esecuzione, invocare i diritti della difesa. In modo ancora più preciso, la Seconda Sezione del Tribunal Constitucional, nell’ordinanza del 21 luglio 1988, avrebbe confermato la costituzionalità dell’impossibilità di impugnare una decisione vertente su un ricorso in opposizione, dichiarando che essa non ledeva il principio di uguaglianza tra le parti.
( 24 ) A tale riguardo, occorre ricordare che l’ambito di applicazione della Carta, per quanto riguarda l’operato degli Stati membri, è definito all’articolo 51, paragrafo 1, della medesima, ai sensi del quale le disposizioni della Carta si applicano agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione.
( 25 ) V., in particolare, sentenza Åkerberg Fransson (C‑617/10, EU:C:2013:105, punti 16 e seguente).
( 26 ) Direttiva del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).
( 27 ) Il BBVA ha indicato che, nel corso del procedimento nazionale, il giudice del rinvio intendeva proporre una domanda di pronuncia pregiudiziale invocando unicamente l’articolo 47 della Carta, senza menzionare in alcun modo la direttiva 93/13. Sarebbe stato a seguito di un’osservazione del BBVA che il giudice del rinvio avrebbe deciso di riformulare la questione per introdurre nella discussione la direttiva 93/13.
( 28 ) Per un’esposizione recente dei principi applicabili, v., in particolare, sentenza Pelckmans Turnhout (C‑483/12, EU:C:2014:304, punti da 17 a 21).
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