PRESA DI POSIZIONE DELL’AVVOCATO GENERALE
NIILO JÄÄSKINEN
presentata il 16 dicembre 2014 ( 1 ) ( 2 )
Causa C‑498/14 PPU
RG
contro
SF
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel de Bruxelles (Belgio)]
«Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza in materia di responsabilità genitoriale – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Articolo 11, paragrafi 7 e 8 – Minore che risiede abitualmente in uno Stato membro trasferito illecitamente in un altro Stato membro – Provvedimento contro il ritorno del minore emesso in quest’ultimo Stato membro ai sensi dell’articolo 13 della Convenzione dell’Aia del 25 ottobre 1980 – Legislazione dello Stato membro di origine che riserva a un’autorità giurisdizionale specializzata una competenza esclusiva a pronunciarsi a seguito di tale provvedimento – Incidenza sul procedimento pendente nel merito dinanzi ad un’altra autorità giurisdizionale nazionale adita in materia di responsabilità genitoriale nei confronti del minore»
I – Introduzione
1.
La domanda di interpretazione proposta dalla Cour d’appel de Bruxelles (Belgio), con richiesta di applicazione del procedimento pregiudiziale d’urgenza, verte sull’articolo 11, paragrafi 7 e 8, del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 ( 3 ) (in prosieguo: il «regolamento Bruxelles II bis»).
2.
Tale domanda si inserisce nel contesto di una controversia tra un cittadino britannico residente in Belgio e una cittadina polacca residente in Polonia in merito alla responsabilità genitoriale nei confronti del loro figlio, il quale, al momento in cui un Tribunale belga è stato inizialmente adito, aveva la propria residenza abituale in Belgio, prima di essere illecitamente trasferito in Polonia dalla madre. I giudici belgi, successivamente pronunciatisi, hanno riconosciuto la propria competenza internazionale a statuire su tale controversia, dichiarazione non rimessa in discussione dai giudici polacchi, in seguito aditi dalla madre.
3.
Parallelamente ai procedimenti così promossi in materia di responsabilità genitoriale, il padre ha proposto una domanda di ritorno del minore in applicazione della Convenzione dell’Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori ( 4 ) (in prosieguo: la «Convenzione dell’Aia del 1980»). Tale domanda è stata respinta da un giudice polacco, come consentito a titolo eccezionale dall’articolo 13 di detta Convenzione, in combinato disposto con l’articolo 11 del regolamento Bruxelles II bis.
4.
Il padre ha quindi adito l’autorità giurisdizionale belga che, in base a norme processuali nazionali, ha competenza speciale ad esaminare la questione dell’affidamento del minore a seguito di un siffatto provvedimento contro il ritorno. In applicazione di dette norme, l’adizione ha comportato la sospensione dei procedimenti in corso dinanzi ad ogni altro giudice belga relativi alla responsabilità genitoriale nel confronti del minore, nel caso di specie del procedimento pendente dinanzi al giudice del rinvio.
5.
Quest’ultimo ha sottoposto alla Corte la questione se l’articolo 11, paragrafi 7 e 8, del regolamento Bruxelles II bis vieti l’adozione, da parte di uno Stato membro ( 5 ), di simili norme di ripartizione delle competenze interne, norme che conducono, da un lato, a privilegiare la competenza di un’autorità giurisdizionale specializzata in presenza di una decisione emessa in un altro Stato membro che nega il rientro del minore e, dall’altro, a sospendere in via provvisoria ogni procedimento di cui sia già investito un altro giudice nazionale competente, in linea di principio, a pronunciarsi nel merito.
II – Contesto normativo
A – La Convenzione dell’Aia del 1980
6.
Tutti gli Stati membri dell’Unione europea sono parti contraenti della Convenzione dell’Aia del 1980, entrata in vigore il 1o dicembre 1983.
7.
L’articolo 1 di detta Convenzione dichiara che essa ha come fine «di assicurare l’immediato rientro dei minori illecitamente trasferiti o trattenuti in qualsiasi Stato contraente» e «di assicurare che i diritti di affidamento e di visita previsti in uno Stato contraente siano effettivamente rispettati negli altri Stati contraenti». Il suo articolo 3 definisce le condizioni in base alle quali il trasferimento o il mancato rientro di un minore è ritenuto illecito a norma della Convenzione.
8.
L’articolo 12, che compare al capo III della Convenzione in parola intitolato «Ritorno del minore», al paragrafo 1 prevede che, «[q]ualora un minore sia stato illecitamente trasferito o trattenuto ai sensi dell’articolo 3, e sia trascorso un periodo inferiore ad un anno, a decorrere dal trasferimento o dal mancato ritorno del minore, fino alla presentazione dell’istanza presso l’autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato contraente dove si trova il minore, l’autorità adita ordina il suo ritorno immediato».
9.
L’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), prevede che «[n]onostante le disposizioni del precedente articolo, l’autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto non è tenuta ad ordinare il ritorno del minore qualora la persona, istituzione o ente che si oppone al ritorno dimostri (...) che sussiste un fondato rischio, per il minore, di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, a pericoli fisici e psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile».
B – Il regolamento Bruxelles II bis
10.
I considerando 12, 17, 18 e 33 del regolamento Bruxelles II bis sono così formulati:
«(12)
È opportuno che le regole di competenza in materia di responsabilità genitoriale accolte nel presente regolamento si informino all’interesse superiore del minore e in particolare al criterio di vicinanza. Ciò significa che la competenza giurisdizionale appartiene anzitutto ai giudici dello Stato membro in cui il minore risiede abitualmente, salvo ove si verifichi un cambiamento della sua residenza o in caso di accordo fra i titolari della responsabilità genitoriale.
(...)
(17)
In caso di trasferimento o mancato rientro illeciti del minore, si dovrebbe ottenerne immediatamente il ritorno e a tal fine dovrebbe continuare ad essere applicata la convenzione dell’Aia del (...) 1980, quale integrata dalle disposizioni del presente regolamento, in particolare l’articolo 11. I giudici dello Stato membro in cui il minore è stato trasferito o trattenuto illecitamente dovrebbero avere la possibilità di opporsi al suo rientro in casi precisi, debitamente motivati. Tuttavia, una simile decisione dovrebbe poter essere sostituita da una decisione successiva emessa dai giudici dello Stato membro di residenza abituale del minore prima del suo trasferimento illecito o mancato rientro. Se la decisione implica il rientro del minore, esso dovrebbe avvenire senza che sia necessario ricorrere a procedimenti per il riconoscimento e l’esecuzione della decisione nello Stato membro in cui il minore è trattenuto.
(18)
Qualora venga deciso il non rientro in virtù dell’articolo 13, della convenzione dell’Aia del 1980, il giudice dovrebbe informarne il giudice competente o l’autorità centrale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale prima del suo trasferimento illecito o mancato rientro. Detto giudice, se non è ancora stato adito, o l’autorità centrale, dovrebbe inviare una notificazione alle parti. Questo obbligo non dovrebbe ostare a che l’autorità centrale invii anch’essa una notificazione alle autorità pubbliche interessate conformemente alla legge nazionale.
(...)
(33)
Il presente regolamento riconosce i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In particolare, mira a garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali del bambino quali riconosciuti dall’articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea».
11.
Dall’articolo 1, paragrafi 1, lettera b), e 2, lettera a), del regolamento in parola risulta che esso si applica, «indipendentemente dal tipo di autorità giurisdizionale, alle materie civili relative (...) all’attribuzione, all’esercizio (...) della responsabilità genitoriale» e, in particolare, «[al] diritto di affidamento e [al] diritto di visita». L’articolo 2, punti 7 e da 9 a 11, del regolamento Bruxelles II bis definisce, ai fini dell’applicazione di quest’ultimo, rispettivamente le nozioni di «responsabilità genitoriale», «diritto di affidamento», «diritto di visita» e «trasferimento illecito o mancato ritorno del minore».
12.
Nel capo II dello stesso regolamento, relativo alla «Competenza», la sezione 2 contiene gli articoli da 8 a 15, che riguardano la «Responsabilità genitoriale». L’articolo 8 enuncia una regola di «competenza generale» a favore delle autorità giurisdizionali dello Stato membro sul cui territorio il minore di cui trattasi risiedeva abitualmente al momento della proposizione di un’azione giudiziaria in tale materia. L’articolo 10, che disciplina la «Competenza nei casi di sottrazione di minori», stabilisce che l’autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento o del mancato rientro illeciti conserva la competenza giurisdizionale fino a che il minore non abbia acquisito una nuova residenza abituale sul territorio di un altro Stato membro conformemente alle condizioni restrittive previste in tale articolo.
13.
L’articolo 11 del regolamento, rubricato «Ritorno del minore», è così formulato:
«1. Quando una persona, istituzione o altro ente titolare del diritto di affidamento adisce le autorità competenti di uno Stato membro affinché emanino un provvedimento in base alla convenzione dell’Aia del (...) 1980 (...) per ottenere il ritorno di un minore che è stato illecitamente trasferito o trattenuto in uno Stato membro diverso dallo Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell’illecito trasferimento o mancato ritorno, si applicano i paragrafi da 2 a 8.
(...)
3. Un’autorità giurisdizionale alla quale è stata presentata la domanda per il ritorno del minore di cui al paragrafo 1 procede al rapido trattamento della domanda stessa, utilizzando le procedure più rapide previste nella legislazione nazionale.
(...)
4. Un’autorità giurisdizionale non può rifiutare di ordinare il ritorno di un minore in base all’articolo 13, lettera b), della convenzione dell’Aia del 1980 qualora sia dimostrato che sono previste misure adeguate per assicurare la protezione del minore dopo il suo ritorno.
(...)
6. Se un’autorità giurisdizionale ha emanato un provvedimento contro il ritorno di un minore in base all’articolo 13 della convenzione dell’Aia del 1980, l’autorità giurisdizionale deve immediatamente trasmettere direttamente ovvero tramite la sua autorità centrale una copia del provvedimento giudiziario contro il ritorno e dei pertinenti documenti (...) all’autorità giurisdizionale competente o all’autorità centrale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell’illecito trasferimento o mancato ritorno, come stabilito dalla legislazione nazionale. (...)
7. A meno che l’autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell’illecito trasferimento o mancato ritorno non sia già stat[a] adita da una delle parti, l’autorità giurisdizionale o l’autorità centrale che riceve le informazioni di cui al paragrafo 6 deve informarne le parti e invitarle a presentare all’autorità giurisdizionale le proprie conclusioni, conformemente alla legislazione nazionale, entro tre mesi dalla data della notifica, affinché quest’ultima esamini la questione dell’affidamento del minore.
Fatte salve le norme sulla competenza di cui al presente regolamento, in caso di mancato ricevimento delle conclusioni entro il termine stabilito, l’autorità giurisdizionale archivia il procedimento.
8. Nonostante l’emanazione di un provvedimento contro il ritorno in base all’articolo 13 della convenzione dell’Aia del 1980, una successiva decisione che prescrive il ritorno del minore emanata da un giudice competente ai sensi del presente regolamento è esecutiva conformemente alla sezione 4 del capo III, allo scopo di assicurare il ritorno del minore».
C – Il diritto belga
14.
L’articolo 1322 decies del codice di procedura giudiziaria belga, introdotto da una legge del 10 maggio 2007 ( 6 ) e modificato da una legge del 30 luglio 2013 ( 7 ), è così formulato:
«§ 1. Il provvedimento contro il ritorno del minore emesso all’estero e i documenti di accompagnamento, trasmessi all’Autorità centrale belga ai sensi dell’articolo 11, [paragrafo] 6, del [regolamento Bruxelles II bis], vengono inviati per posta raccomandata al cancelliere del Tribunale di primo grado presso la sede della Corte d’appello nel cui distretto il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato ritorno illecito.
§ 2. Al ricevimento dei documenti e al più tardi entro tre giorni lavorativi, il cancelliere comunica mediante plico giudiziario alle parti e al pubblico ministero le informazioni indicate all’articolo 11, [paragrafo] 7 del [regolamento Bruxelles II bis]. Il plico giudiziario contiene (...) un invito alle parti a depositare conclusioni in cancelleria entro tre mesi dalla notifica. La presentazione di tali conclusioni comporta l’adizione del Tribunal de la famille di primo grado.
(...)
§ 4. L’adizione del Tribunal de la famille comporta la sospensione dei procedimenti dinanzi alle Corti e ai Tribunali aditi per una controversia in materia di responsabilità genitoriale o per una controversia connessa.
(...)
§ 6. La decisione sulla questione dell’affidamento del minore ai sensi dell’articolo 11, [paragrafo] 8, del [regolamento Bruxelles II bis] può anche, su richiesta di una delle parti, riguardare il diritto di visita nel caso in cui ordini il ritorno del minore in Belgio.
(...)».
15.
Inoltre, l’articolo 633 septies dello stesso codice, come modificato dalla citata legge del 30 luglio 2013, stabilisce che «[i]l Tribunal de la famille costituito presso la sede della Corte d’appello nel cui distretto il minore aveva la residenza abituale prima del suo trasferimento o del suo mancato ritorno illecito ha competenza esclusiva a conoscere delle domande di cui all’articolo 1322 decies».
III – Procedimento principale, questione pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte
16.
Il minore interessato dal procedimento principale è nato in Polonia, il 21 dicembre 2011, da padre di cittadinanza britannica residente in Belgio dal 1986 e da madre di cittadinanza polacca attualmente residente in Polonia, i quali non erano sposati tra loro.
17.
A luglio o agosto del 2012, ossia quando il minore aveva circa sette mesi di età, la madre si è stabilita con lui a Bruxelles. Durante l’intero periodo della loro permanenza in Belgio il minore risiedeva presso la madre, ma incontrava regolarmente il padre.
18.
Nel corso dei mesi di agosto e settembre del 2013, i genitori hanno partecipato ad una mediazione locale, al fine di accordarsi su un programma per la ripartizione del diritto di ospitare il minore, ma non sono pervenuti ad alcun accordo.
19.
Il 16 ottobre 2013 la madre è ripartita verso la Polonia con il figlio con l’apparente intenzione di risiedervi, senza aver ottenuto il previo consenso del padre.
20.
Il 18 ottobre 2013 il padre ha adito il Tribunal de la jeunesse de Bruxelles ( 8 ) affinché si pronunciasse, in particolare, sulle modalità di esercizio della potestà genitoriale e sul diritto di ospitare il minore.
21.
Inoltre, il 23 ottobre 2013, il padre ha presentato al giudice del procedimento sommario del Tribunal de première instance de Bruxelles (Tribunale di primo grado di Bruxelles) un ricorso volto ad ottenere che, in via provvisoria e d’urgenza, l’alloggio secondario del minore fosse fissato presso il suo domicilio, nella misura di un fine settimana su due. Successivamente, essendosi reso conto del fatto che l’allontanamento della madre con il figlio era duraturo, egli ha modificato le proprie domande.
22.
Parallelamente ai vari procedimenti promossi in materia di responsabilità genitoriale ( 9 ), il 20 novembre 2013 il padre ha presentato all’Autorità centrale belga una domanda diretta ad ottenere il ritorno immediato del figlio in Belgio, in applicazione della Convenzione dell’Aia del 1980.
23.
Con ordinanza del 19 dicembre 2013, il giudice del procedimento sommario del Tribunal de première instance de Bruxelles ha respinto l’eccezione di incompetenza internazionale sollevata dalla madre e, accogliendo le ultime domande formulate dal padre, ha in particolare assegnato a quest’ultimo, in via provvisoria, l’esercizio esclusivo della potestà genitoriale e ha fissato presso di lui l’alloggio principale del minore.
24.
Con decisione del 13 febbraio 2014, il Tribunale distrettuale di Płońsk (Polonia) ha rilevato che il minore era stato trasferito illecitamente dalla madre e che, prima del trasferimento, egli aveva la propria residenza abituale in Belgio, ma, applicando l’eccezione prevista all’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), della Convenzione dell’Aia del 1980, ha nondimeno respinto la domanda di ritorno del minore formulata dal padre.
25.
Con sentenza del 26 marzo 2014, il Tribunal de la jeunesse de Bruxelles ha dichiarato la propria competenza internazionale a decidere nel merito in materia di responsabilità genitoriale, respingendo gli argomenti in senso contrario della madre, basati sull’articolo 15 del regolamento Bruxelles II bis ( 10 ). Nel merito, esso ha disposto, con provvedimento provvisoriamente esecutivo, che la potestà genitoriale venga esercitata congiuntamente dai genitori, che l’alloggio principale del minore sia fissato presso il domicilio della madre e che il padre benefici del diritto di ospitare il figlio a titolo secondario, nella misura di un fine settimana su due, con l’onere di recarsi in Polonia.
26.
Il 10 aprile 2014, dopo aver ricevuto dall’Autorità centrale polacca una copia del provvedimento contro il ritorno emesso il 13 febbraio 2014 e della relativa documentazione, l’Autorità centrale belga ha depositato tale fascicolo presso la cancelleria del Tribunal de première instance francophone de Bruxelles. Le parti sono state invitate a depositare le proprie conclusioni affinché quest’ultimo esaminasse la questione dell’affidamento del minore, conformemente all’articolo 11, paragrafo 7, del regolamento Bruxelles II bis e all’articolo 1322 decies del codice di procedura giudiziaria belga. Il deposito di conclusioni da parte del padre, il 9 luglio 2014, ha comportato l’adizione di tale autorità giurisdizionale, a norma del paragrafo 2 di detto articolo 1322 decies, nonché la correlativa sospensione di ogni procedimento già avviato dinanzi ad un’altra autorità giurisdizionale belga investita di una controversia in materia di responsabilità genitoriale relativa allo stesso minore, ai sensi del paragrafo 4 del medesimo articolo.
27.
A seguito dell’appello proposto dal padre avverso la sentenza emessa il 26 marzo 2014 dal Tribunal de la jeunesse, la Cour d’appel de Bruxelles, con sentenza interlocutoria del 30 luglio 2014, pronunciata in contumacia della madre, ha confermato la competenza internazionale dell’autorità giurisdizionale belga a decidere sulle questioni relative alla responsabilità genitoriale. Tuttavia, dopo aver rilevato che, nel frattempo, il presidente del Tribunal de première instance de Bruxelles era stato investito di una domanda fondata sull’articolo 11, paragrafi 6 e 7, del regolamento Bruxelles II bis, la Corte d’appello si è riservata la decisione nel merito. Essa ha chiesto all’Autorità centrale belga di trasmetterle l’intero fascicolo consegnato a detto Tribunale, in applicazione dell’articolo 1322 decies del codice di procedura giudiziaria belga. A titolo provvisorio, nelle more del procedimento di cui al citato articolo 11, paragrafi da 6 a 8, la Cour d’appel de Bruxelles ha ingiunto alla madre di comunicare al padre l’indirizzo del suo nuovo luogo di residenza con il figlio e ha concesso al padre un diritto di visita nei confronti del figlio, da esercitarsi in Polonia. Dalla decisione di rinvio risulta che dette misure provvisorie non sono state rispettate dalla madre.
28.
A causa dell’entrata in vigore, avvenuta il 1o settembre 2014, della citata legge del 30 luglio 2013, il procedimento successivo al provvedimento polacco contro il ritorno di cui era investito il presidente del Tribunal de première instance de Bruxelles è stato riassegnato al nuovo Tribunal de la famille de Bruxelles ( 11 ). Con sentenza definitiva datata 8 ottobre 2014, quest’ultimo ha rinviato la causa dinanzi alla Cour d’appel de Bruxelles, su richiesta del padre, con la motivazione che «i giudici belgi erano stati aditi [dal padre] prima del trasferimento illecito del minore ai sensi dell’articolo 11[, paragrafo] 7, del regolamento [Bruxelles II bis] e che la discussione nel merito era pendente dinanzi [a detta Corte]».
29.
Tuttavia, la Cour d’appel de Bruxelles ha ritenuto, alla luce della formulazione dell’articolo 1322 decies del codice di procedura giudiziaria belga, di non potersi considerare validamente adita in forza tale sentenza di rinvio ( 12 ). Poiché detto giudice si interroga sulla conformità delle suddette norme nazionali con le disposizioni del regolamento Bruxelles II bis e, conseguentemente, sulla propria competenza a pronunciarsi sulla controversia di cui al procedimento principale, con sentenza del 7 novembre 2014, pervenuta alla Corte il 10 novembre 2014, esso ha deciso di sospendere il procedimento ( 13 ) e di sottoporre la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’articolo 11[, paragrafi] 7 e 8[,] del regolamento [Bruxelles II bis] possa essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro:
–
privilegi, in ipotesi di sottrazione di minori da parte di un genitore, la specializzazione delle autorità giurisdizionali per la procedura prevista da tali [disposizioni], anche quando una Corte o un Tribunale siano già stati investiti di un procedimento di merito relativo alla responsabilità genitoriale nei confronti del minore;
–
sottragga al giudice dinanzi al quale è stato promosso un procedimento di merito riguardante la responsabilità genitoriale nei confronti del minore la competenza a statuire sull’affidamento di quest’ultimo, pur essendo detto giudice competente tanto sul piano internazionale quanto su quello nazionale a decidere sulle questioni relative alla responsabilità genitoriale nei confronti del minore».
30.
Il giudice del rinvio ha chiesto l’applicazione, a titolo principale, del procedimento pregiudiziale d’urgenza di cui all’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte e, in subordine, del procedimento accelerato di cui all’articolo 105 di detto regolamento. Il 18 novembre 2014 la sezione competente ha deciso di trattare la causa con procedimento pregiudiziale d’urgenza.
31.
Sono state presentate alla Corte osservazioni scritte dal governo belga e dalla Commissione europea, i quali sono stati rappresentati all’udienza di discussione tenutasi l’11 dicembre 2014.
IV – Analisi
A – Osservazioni introduttive
32.
In via preliminare, ritengo utile tracciare i contorni della presente domanda di pronuncia pregiudiziale, allo scopo di distinguere gli elementi certi da quelli che pongono problemi al giudice del rinvio.
33.
La presente causa si caratterizza, rispetto a precedenti casi su cui la Corte è stata chiamata a pronunciarsi, per la particolarità di fondarsi su un conflitto di competenze tra autorità giurisdizionali con sede non già in differenti Stati membri, bensì nello stesso Stato membro ( 14 ). Dal fascicolo risulta, infatti, che i giudici polacchi non hanno contestato la valutazione dei giudici belgi secondo cui sussisteva la competenza internazionale di questi ultimi in materia di responsabilità genitoriale ( 15 ), ai sensi degli articoli 8 e 10 del regolamento Bruxelles II bis, in base al luogo ove si trovava la residenza abituale del minore al momento della loro adizione e prima del trasferimento ritenuto illecito.
34.
Riguardo a quest’ultimo punto, rilevo che è stato altresì ammesso che, nel caso di specie, si era verificata una violazione dei diritti di affidamento del padre derivanti dalla legge, ai sensi dell’articolo 2, punti 9 e 11 ( 16 ), del regolamento in parola, posto che, al momento del trasferimento del minore in Polonia da parte della madre, non era stata pronunciata alcuna decisione giudiziaria in proposito ( 17 ).
35.
Aggiungo che, a dispetto di tale trasferimento illecito, i giudici belgi che si sono pronunciati nel merito fino ad oggi non si sono opposti, in sostanza, a che la residenza principale del minore sia fissata presso il domicilio della madre ( 18 ); si deve tuttavia osservare che, successivamente alle decisioni in questione, a detta del padre sono sopraggiunte nuove circostanze, ossia l’attuale opposizione della madre a qualsiasi rapporto diretto tra lui e il figlio. Per contro, un giudice polacco ha respinto la domanda del padre volta ad ottenere il ritorno del minore in Belgio, in base alla Convenzione dell’Aia del 1980 come integrata dalle disposizioni del regolamento Bruxelles II bis ( 19 ).
36.
La presente domanda di interpretazione dell’articolo 11, paragrafi 7 e 8, di detto regolamento si inserisce appunto nel contesto di tale provvedimento contro il ritorno. In proposito, il giudice del rinvio sottopone alla Corte un duplice interrogativo relativo, in sostanza, all’individuazione mediante una norma di diritto nazionale dell’autorità giurisdizionale, tra quelle con sede nello Stato membro ove il minore risiedeva abitualmente prima del suo trasferimento, che deve essere considerata competente a pronunciarsi sul seguito da dare a un siffatto provvedimento.
37.
Il primo aspetto dell’interrogativo riguarda la questione se le disposizioni di cui trattasi autorizzino uno Stato membro ad optare per una specializzazione dei giudici competenti in proposito, anche qualora un procedimento avente ad oggetto la responsabilità genitoriale nei confronti del minore illecitamente trasferito sia già pendente dinanzi ad un altro giudice di tale Stato. In caso di risposta affermativa, il secondo aspetto verte sulla portata della competenza di detta autorità giurisdizionale specializzata, al fine di stabilire, in particolare, se la legislazione di uno Stato membro possa prevedere che la sua adizione comporti la sospensione di ogni altro procedimento avente lo stesso oggetto che sia in corso in tale Stato.
38.
Mentre il giudice del rinvio propende per un’interpretazione delle disposizioni di cui alla sua domanda che negherebbe l’esistenza di queste due possibilità, tanto il governo belga quanto la Commissione difendono la tesi contraria. A mio avviso, quest’ultima posizione risulta corretta in base ad un’interpretazione teleologica di dette disposizioni del regolamento Bruxelles II bis.
B – Sulla problematica sottoposta alla Corte
1. Sul regime del diritto dell’Unione interessato
39.
Per meglio cogliere le implicazioni della presente causa, occorre anzitutto identificare gli elementi chiave dello specifico regime previsto all’articolo 11 del regolamento Bruxelles II bis al fine di favorire il ritorno immediato di un minore che sia stato sottratto nello Stato ove risiedeva prima del suo trasferimento illecito. Le modalità stabilite a tale titolo mirano a rafforzare, per quanto riguarda i rapporti tra gli Stati membri, l’efficacia del meccanismo predisposto dalla Convenzione dell’Aia del 1980, sebbene quest’ultima rimanga applicabile di per sé all’interno dell’Unione ( 20 ).
40.
Ai sensi del paragrafo 1 di detto articolo 11, qualora un minore sia stato illecitamente trasferito o trattenuto in un altro Stato membro, uno dei titolari del diritto di affidamento ha la possibilità di chiederne il ritorno alle autorità competenti di tale Stato, in base alla Convenzione dell’Aia del 1980. Il considerando 17 del regolamento Bruxelles II bis afferma che i giudici dello Stato membro verso il quale il minore è stato trasferito «dovrebbero avere la possibilità di opporsi al suo rientro in casi precisi, debitamente motivati». Ciò vale, in particolare, se «sussiste un fondato rischio, per il minore, di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, a pericoli fisici e psichici» come previsto dall’articolo 13, lettera b), di detta Convenzione. Nondimeno, dai paragrafi da 3 a 5 del citato articolo 11 risulta che il ritorno immediato del minore costituisce il principio e che il diniego deve rimanere l’eccezione. Pertanto, nel sistema istituito dal regolamento Bruxelles II bis, contrariamente a quello risultante dalla Convenzione dell’Aia del 1980, l’opposizione di dette autorità giurisdizionali non segna sistematicamente la fine del contenzioso relativo al ritorno.
41.
Qualora sia adottata una sentenza che respinge la domanda di ritorno malgrado le restrizioni enunciate dal regolamento Bruxelles II bis, quest’ultimo aggiunge un limite, espresso dal considerando 17, secondo cui «una simile decisione dovrebbe poter essere sostituita da una decisione successiva emessa dai giudici dello Stato membro di residenza abituale del minore prima del suo trasferimento illecito o mancato rientro». Una sentenza che oppone un diniego al ritorno del minore è, in un certo senso, una mera misura di protezione, adottata in via cautelare ( 21 ), basata sulla considerazione che egli si troverebbe in pericolo in caso di ritorno nello Stato da cui è stato illecitamente trasferito. Sono, tuttavia, i giudici di tale Stato membro a beneficiare, a norma dell’articolo 8 del regolamento de quo, della competenza di principio a decidere nel merito in materia di responsabilità genitoriale nei confronti del minore, ragion per cui si prevede che, in una simile fattispecie, spetti loro l’«ultima parola» ( 22 ), in particolare per quanto concerne l’affidamento del minore, a differenza del meccanismo previsto nella Convenzione dell’Aia del 1980.
42.
Aggiungo che la Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU») ha evidenziato che dalla giurisprudenza della Corte di giustizia risulta che, nel contesto del regolamento Bruxelles II bis, spetta ai giudici dello Stato membro della residenza abituale tutelare i diritti fondamentali delle parti interessate ( 23 ). Ciò implica, in particolare, che essi devono salvaguardare l’interesse superiore del minore, il quale non si confonde necessariamente con quello dei suoi genitori, conformemente all’articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, con la precisazione che gli obblighi che tale articolo pone a carico degli Stati sono interpretati, in materia di sottrazione internazionale di minori, alla luce dei requisiti di cui alla Convenzione dell’Aia del 1980 ( 24 ).
43.
Al fine di consentire il riesame della situazione del minore alla luce di tutti gli elementi pertinenti, l’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento Bruxelles II bis impone all’autorità giurisdizionale dello Stato membro ove egli si trova, la quale abbia emanato un provvedimento contro il ritorno fondato sull’articolo 13 di detta Convenzione, da un lato, di informarne «[l’]autorità giurisdizionale competente o [l’]autorità centrale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale» ( 25 ) e, dall’altro, di trasmettere loro immediatamente una copia del provvedimento nonché di tutti i relativi documenti, «come stabilito dalla legislazione nazionale».
44.
Considerato il testo di detto paragrafo 6, che non ha come obiettivo – né consente – di identificare quale sia, tra le autorità giurisdizionali con sede sul territorio di quest’ultimo Stato, quella che deve ricevere le informazioni di cui alla disposizione in parola, ritengo che non vi siano dubbi sul fatto che ogni Stato membro ha la facoltà di individuare, mediante l’adozione di una norma sulla competenza interna, il giudice nazionale destinatario.
45.
Il paragrafo 7 del citato articolo 11 prevede, inoltre, che l’autorità giurisdizionale o l’autorità centrale che riceve le informazioni relative al provvedimento contro il ritorno deve successivamente informarne le parti e invitarle a presentare a tale autorità giurisdizionale le proprie conclusioni, «conformemente alla legislazione nazionale», «affinché quest’ultima esamini la questione dell’affidamento del minore» ( 26 ). Dal paragrafo 8 dell’articolo 11, in combinato disposto con il considerando 17 del regolamento, risulta che, nonostante l’iniziale provvedimento contro il ritorno, qualsiasi successiva decisione che implichi il ritorno del minore emessa, in tale contesto, dal giudice competente dello Stato membro della residenza abituale ( 27 ) beneficia di efficacia esecutiva propria, che prescinde dalla necessità di effettuare adempimenti per il riconoscimento e l’esecuzione di detta decisione nello Stato membro in cui si trova il minore sottratto ( 28 ).
46.
Tuttavia, il paragrafo 7 esordisce con una riserva, secondo cui la procedura di notifica e di decisione ivi prevista è necessaria «[a] meno che l’autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell’illecito trasferimento o mancato ritorno non sia già stat[a] adita da una delle parti» ( 29 ). Una formula analoga, ma non identica, compare al considerando 18 del regolamento Bruxelles II bis, il quale precisa che «[d]etto giudice, se non è ancora stato adito, o l’autorità centrale, dovrebbe inviare una notificazione alle parti» ( 30 ). Tale riserva, che si riferisce alle ipotesi di procedimenti paralleli in detto Stato membro, a mio avviso costituisce l’elemento centrale della domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte.
2. Sui dubbi sollevati dalle disposizioni del diritto dell’Unione di cui trattasi
47.
Il giudice del rinvio rileva che, nonostante la sopra citata riserva che compare all’articolo 11, paragrafo 7, del regolamento Bruxelles II bis, la legge belga avente ad oggetto l’attuazione nel diritto interno, tra gli altri testi normativi, del regolamento in parola ( 31 ) ha attribuito la procedura specifica prevista da detto articolo 11, paragrafi da 6 a 8, alla competenza esclusiva di autorità giurisdizionali specializzate ( 32 ), la cui adizione comporta la sospensione di ogni procedimento già in corso dinanzi ad una Corte o ad un Tribunale belga in materia di responsabilità genitoriale nei confronti del minore interessato ( 33 ).
48.
Si pone dunque la questione se un procedimento come quello svoltosi, nell’ambito della controversia di cui al procedimento principale, dinanzi al Tribunal de la jeunesse e, successivamente, dinanzi alla Cour d’appel de Bruxelles possa essere assimilato a un procedimento già pendente nello Stato membro della residenza abituale cui fa riferimento la citata riserva e, pertanto, se le regole di competenza interne esistenti nel diritto belga siano conformi alla disposizione de qua.
49.
A una prima ricognizione, il testo della riserva formulata in detto paragrafo 7 può lasciare intendere, come suggerito dal giudice del rinvio, che il legislatore dell’Unione abbia voluto conservare la competenza di un giudice di tale Stato membro già investito di una controversia relativa al minore trasferito illecitamente, anche nell’ipotesi in cui sia stato emesso un provvedimento contro il ritorno nello Stato membro ove quest’ultimo si trova, in conformità con il principio di perpetuazione della competenza (forum perpetuum) ( 34 ).
50.
Una simile analisi sembra possibile anche alla luce dei lavori preparatori del regolamento Bruxelles II bis. Ne risulta che, da un lato, la Commissione aveva inizialmente inteso prevedere che, in tutti i casi in cui fosse stato adottato un simile provvedimento contro il ritorno, ciò avrebbe sistematicamente dato avvio a un nuovo procedimento relativo all’affidamento nello Stato membro ove il minore risiedeva abitualmente prima del suo trasferimento illecito ( 35 ), ma che, d’altro lato, tale impostazione, in definitiva, non è prevalsa nel testo adottato, poiché il Consiglio dell’Unione europea vi ha introdotto, in aggiunta, la citata riserva ( 36 ).
51.
Inoltre, parte della dottrina ritiene che, qualora sia già stata adita un’autorità giurisdizionale competente nello Stato membro della residenza abituale del minore, l’Autorità centrale debba trasmetterle direttamente le informazioni relative al provvedimento contro il ritorno e che una trasmissione specifica sia necessaria unicamente in caso contrario, al fine di consentire l’avvio di un nuovo procedimento successivo alla notifica delle stesse informazioni agli interessati ( 37 ). Tale approccio potrebbe altresì trovare conferma nella «Guida pratica all’applicazione del nuovo regolamento Bruxelles II» redatta dai servizi della Commissione con la consulenza della Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale e destinata alle autorità giurisdizionali degli Stati membri, sebbene le affermazioni ivi contenute a tal proposito non siano prive di una certa ambiguità ( 38 ).
52.
Sebbene tali elementi facciano sorgere qualche dubbio, mi sembra che altre considerazioni, in particolare – ma non solo – di ordine teleologico, conformemente a una costante giurisprudenza della Corte ( 39 ), debbano condurre a un’interpretazione dell’articolo 11, paragrafi 7 e 8, del regolamento Bruxelles II bis più sfumata rispetto a quella considerata dal giudice del rinvio.
C – Sull’ammissibilità di norme nazionali come quelle di cui trattasi
1. Sulla concentrazione di competenze a favore di autorità giurisdizionali specializzate
53.
Il primo aspetto del problema che si pone in questa sede consiste nello stabilire se le disposizioni del regolamento Bruxelles II bis prese in considerazione nella questione pregiudiziale siano atte a disciplinare la ripartizione delle competenze interne tra le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui risiedeva abitualmente il minore trasferito illecitamente, qualora nello Stato membro in cui quest’ultimo si trova sia stato adottato un provvedimento giudiziario contro il ritorno.
54.
A tal proposito, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, anche se il regolamento Bruxelles II bis non ha lo scopo di unificare le norme di diritto sostanziale e processuale dei diversi Stati membri, l’applicazione di dette norme nazionali non deve tuttavia compromettere l’effetto utile delle disposizioni del regolamento in questione ( 40 ).
55.
Per quanto attiene alle regole di competenza in materia di responsabilità genitoriale ivi enunciate, tra cui figura l’articolo 11 del regolamento in parola, dal considerando 12 di quest’ultimo risulta che esse si informano all’interesse superiore del minore. La necessità di tener conto «anzitutto» di tale obiettivo, in sede di interpretazione di dette norme, è stata evidenziata a più riprese dalla Corte nella sua giurisprudenza relativa all’interpretazione delle disposizioni di tale strumento ( 41 ).
56.
Inoltre, secondo il considerando 33 del regolamento Bruxelles II bis, esso riconosce i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») mirando, in particolare, a garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali del bambino quali riconosciuti dall’articolo 24 della stessa. Dai paragrafi 2 e 3 di detto articolo risulta, da un lato, che in tutti gli atti relativi a un minore, in particolare se compiuti da autorità pubbliche, l’interesse superiore di quest’ultimo deve essere considerato preminente e, dall’altro, che il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori ( 42 ).
57.
In particolare, le disposizioni del regolamento de quo relative al trasferimento o al trattenimento illeciti di un minore perseguono la finalità di dissuadere i genitori dal commettere simili atti, rendendo un eventuale atto di forza privo di effetti positivi sulla ripartizione delle competenze, nonché lo scopo di favorire il rapido ritorno del minore nello Stato membro in cui risiedeva prima del suo trasferimento ( 43 ). L’obiettivo relativo alla rapidità è evidenziato, segnatamente, dai ristretti termini processuali esplicitamente menzionati all’articolo 11 del regolamento Bruxelles II bis ( 44 ).
58.
Alla luce della formulazione dei paragrafi da 6 a 8 dell’articolo 11, gli Stati membri possono, a mio avviso, attribuire a un’autorità giurisdizionale specializzata la competenza ad esaminare, su domanda di una delle parti, la questione del ritorno e/o dell’affidamento del minore nel contesto della specifica procedura prevista in detti paragrafi 7 e 8, anche qualora una corte o un tribunale siano, peraltro, già investiti di un procedimento di merito relativo alla responsabilità genitoriale nei confronti del minore.
59.
Infatti, tali disposizioni contengono, da un lato, espliciti rinvii alla legislazione degli Stati membri ( 45 ) e, dall’altro, una formulazione allo stesso tempo generale e mirata ( 46 ), ma non precisa ( 47 ), che lascia spazio alla discrezionalità degli Stati membri in merito all’individuazione dell’autorità giurisdizionale avente sede sul loro territorio specificamente competente a decidere sull’affidamento del minore a seguito di un provvedimento contro il ritorno.
60.
Tenuto conto della particolare finalità delle disposizioni in parola, mi sembra che l’articolo 11 del regolamento Bruxelles II bis costituisca, più che una norma volta ad individuare l’autorità giurisdizionale competente ( 48 ), una norma di natura tecnica, sebbene compaia nel capo II del regolamento intitolato «Competenza». A mio avviso, il suo paragrafo 7 ha ad oggetto, principalmente, la determinazione delle modalità di comunicazione delle informazioni relative al provvedimento contro il ritorno, al fine di permettere alle parti di prendere posizione con piena cognizione di causa dinanzi all’autorità giurisdizionale competente secondo il diritto dello Stato membro della residenza abituale del minore, allo scopo di evitare il rischio di una lacuna giudiziaria a seguito di un siffatto provvedimento, il cui tenore deve poter essere riesaminato ( 49 ).
61.
A mio avviso tale analisi non è rimessa in discussione dalla riserva prevista all’inizio del paragrafo 7. In questo senso, occorre evidenziare la particolarità, rispetto alla riserva che compare nella disposizione in parola, di quella enunciata al considerando 18 del regolamento in esame. Infatti, quest’ultimo precisa che «[d]etto giudice, se non è ancora stato adito, o l’autorità centrale, dovrebbe inviare una notificazione alle parti» ( 50 ). È possibile osservare che, contrariamente alla formulazione più generale dell’articolo 11, paragrafo 7, il considerando 18 fa salvo il caso della previa adizione non già di un qualsiasi giudice dello Stato membro della residenza abituale del minore, in modo indifferenziato, bensì di un’autorità giurisdizionale specifica, ossia quella competente in detto Stato membro a ricevere il fascicolo relativo al provvedimento contro il ritorno.
62.
Aggiungo che, di per sé, una simile regola di ripartizione interna delle competenze ratione materiae e di specializzazione delle autorità giurisdizionali non arreca pregiudizio né all’effetto utile di tali disposizioni del regolamento in parola né ai principi e alle finalità ad esse sottesi e, in particolare, non è necessariamente in contrasto con il citato obiettivo di rapidità, sebbene detta regola possa nondimeno avere effetti nefasti in proposito in base all’uso fattone, come illustrerò in prosieguo ( 51 ).
63.
In questo senso, occorre evidenziare che le norme di diritto belga contemplate nella domanda di pronuncia pregiudiziale si fondano su obiettivi conformi a quelli del regolamento Bruxelles II bis. Come afferma il giudice del rinvio, le motivazioni del legislatore belga vertevano su una specializzazione dei giudici e su una concentrazione delle competenze giustificate dalla tecnicità delle procedure giudiziarie relative alle sottrazioni internazionali di minori, dalla preoccupazione di migliorare l’efficacia e la rapidità dell’intervento delle autorità giurisdizionali belghe in tale ambito nonché dall’intenzione di rafforzare la cooperazione diretta tra magistrati dei vari Stati membri ( 52 ). Preciso che nell’ambito del diritto belga era stato compiuto un primo approccio in questo senso fin dal 1998, con l’attuazione della Convenzione dell’Aia del 1980, ma esso si è rafforzato nel 2007 con l’attuazione del regolamento Bruxelles II bis ( 53 ), cosicché il numero dei Tribunali competenti in materia è stato ridotto da ventisette a sei, con una possibilità di appello ( 54 ).
64.
Come indicano espressamente i lavori preparatori della citata legge del 10 maggio 2007 ( 55 ), il legislatore belga ha scelto di «allinearsi» a legislazioni del medesimo tipo precedentemente adottate in altri Stati membri, specialmente in Francia ( 56 ) e in Germania ( 57 ). Uno studio di diritto comparato condotto sotto l’egida della Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato conferma che tale approccio è stato adottato in vari altri Stati membri ( 58 ).
65.
Come evidenziato dal governo belga e dalla Commissione, un simile approccio è conforme alle raccomandazioni volte alla concentrazione delle cause relative a sottrazioni internazionali di minori presso un numero limitato di autorità giurisdizionali, raccomandazioni formulate in guide pubblicate all’interno dell’Unione ( 59 ) e dalla Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato ( 60 ). Ritengo che sia importante preservare i meccanismi di specializzazione delle autorità giurisdizionali che sono stati identificati come «buone prassi» in quest’ultimo contesto, poiché la Convenzione dell’Aia del 1980 rimane applicabile di per sé tra gli Stati membri, sebbene il regolamento Bruxelles II bis la integri ( 61 ).
66.
A mio avviso, dunque, le disposizioni del regolamento Bruxelles II bis di per sé non ostano a che uno Stato membro opti per una specializzazione delle autorità giurisdizionali competenti a pronunciarsi nel merito in situazioni di trasferimento o trattenimento illeciti di un minore. Una siffatta specializzazione non pone, evidentemente, alcun problema qualora sia stato avviato su domanda delle parti un solo procedimento relativo all’affidamento del minore.
67.
Per contro, occorre ancora interrogarsi sull’eventuale conformità con dette disposizioni di meccanismi previsti dalle legislazioni di Stati membri al fine di disciplinare le sorti di procedimenti concorrenti in materia. Tale quesito si pone, segnatamente, rispetto alla regola, prevista nel diritto belga, della sospensione di ogni procedimento relativo alla responsabilità genitoriale nei confronti del minore e già pendente dinanzi ad un’altra autorità giurisdizionale non specializzata, in particolare in considerazione dell’impatto concreto che la regola in questione può avere sullo svolgimento di procedimenti che, in linea di principio, devono condurre al ritorno immediato del minore nello Stato membro in cui ha la propria residenza abituale ( 62 ).
2. Sulla sospensione di ogni procedimento pendente dinanzi a un’autorità giurisdizionale non specializzata
68.
A norma dell’articolo 1322 decies, paragrafo 4, del codice di procedura giudiziaria belga, l’adizione dell’autorità giurisdizionale specializzata competente a pronunciarsi a seguito di un provvedimento contro il ritorno di un minore trasferito illecitamente, ossia del Tribunal de la famille del luogo della sua precedente residenza abituale, comporta l’immediata sospensione di ogni procedimento già avviato dinanzi alle corti e ai tribunali nazionali aditi per una controversia in materia di responsabilità genitoriale o per una controversia connessa.
69.
Il giudice del rinvio chiede alla Corte se, alla luce delle particolari esigenze di rapidità ed efficacia ( 63 ) che presiedono al meccanismo previsto all’articolo 11, paragrafi da 6 a 8, del regolamento Bruxelles II bis per favorire il ritorno di un minore trasferito illecitamente, tali disposizioni ostino a che la legislazione di uno Stato membro contenga norme processuali siffatte.
70.
Sebbene gli Stati membri dispongano di una certa autonomia in materia processuale ( 64 ), essi devono, nondimeno, obbligatoriamente agire «nel rispetto dei principi e degli obiettivi del regolamento [Bruxelles II bis]», come ricorda la Commissione nella risposta che propone di fornire alla questione pregiudiziale sollevata.
71.
Orbene, conformemente alla giurisprudenza della Corte, i meccanismi istituiti dall’articolo 11 del regolamento Bruxelles II bis e, in particolare, la trasmissione delle informazioni prevista al suo paragrafo 6, mirano non solo a garantire il rientro immediato del minore nello Stato membro in cui aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro illeciti, bensì anche a consentire al giudice competente in detto Stato di valutare la motivazione e gli elementi di prova alla base dell’emanazione del provvedimento contro il ritorno, poiché tale valutazione spetta, in ultima analisi, ad esso ( 65 ).
72.
La Cour d’appel de Bruxelles invoca varie considerazioni pratiche e giuridiche, alla luce in particolare degli elementi della controversia di cui al procedimento principale, per sostenere che, a fini di rapidità ed efficacia, sarebbe opportuno che a pronunciarsi sull’affidamento del minore fosse non già l’autorità giurisdizionale specializzata indicata dagli articoli 633 septies e 1322 decies del codice di procedura giudiziaria belga, bensì il giudice investito del merito, dinanzi al quale pende un procedimento relativo alla responsabilità genitoriale ( 66 ).
73.
A tal proposito, è vero che il giudice precedentemente investito del merito può avere una migliore conoscenza concreta della situazione del minore interessato qualora abbia già istruito la causa, abbia ascoltato le parti e abbia a disposizione nel proprio fascicolo le risultanze di provvedimenti di indagine ( 67 ), contrariamente all’autorità giurisdizionale specializzata adita successivamente. Inoltre, è possibile che il procedimento in corso dinanzi all’autorità giurisdizionale non specializzata sia altrettanto breve che la causa promossa dinanzi all’autorità giurisdizionale specializzata, qualora il diritto nazionale disponga – come nel caso del diritto belga ( 68 ) – che tutti i procedimenti relativi alla responsabilità genitoriale siano considerati urgenti e trattati con le forme del procedimento sommario, o addirittura che detto procedimento risulti in pratica ancora più rapido, qualora esso sia già in fase avanzata.
74.
In tale contesto, sembra conforme all’interesse superiore del minore che il giudice inizialmente adito possa proseguire l’esame della causa già avviato, pronunciandosi sia sul luogo della residenza principale del minore sia sugli effetti correlati, in particolare sul diritto di visita del genitore presso il quale il minore non sarà domiciliato.
75.
Del resto, secondo le osservazioni che ha presentato alla Corte, il governo belga non dissente da ciò. Esso insiste sul fatto che l’articolo 1322 decies, paragrafo 4, del codice di procedura giudiziaria belga comporta una mera sospensione del procedimento pendente dinanzi ad un’autorità giurisdizionale non specializzata già adita in materia di responsabilità genitoriale, e non la declinazione della competenza di tale giudice, che rilevo essere prevista nella legislazione di altri Stati membri ( 69 ).
76.
Detto governo sostiene, a mio avviso correttamente, che l’articolo 11, paragrafo 7, del regolamento Bruxelles II bis non osta a che la legislazione di uno Stato membro conceda a un’autorità giurisdizionale specializzata la competenza a pronunciarsi in tempi rapidi sulla questione del ritorno, senza che debba necessariamente esaminare allo stesso tempo quella relativa all’affidamento del minore, sebbene tali questioni siano generalmente strettamente connesse, alla luce della giurisprudenza della Corte ( 70 ).
77.
Esso precisa che, nel diritto belga, a seguito dell’emissione della decisione relativa al ritorno, il procedimento di merito relativo al diritto di affidamento che era in corso dinanzi al giudice inizialmente adito – in primo grado o in appello – e che era stato sospeso deve riprendere il proprio corso.
78.
Il governo belga aggiunge che, nel caso di specie, il tribunale specializzato che ha ricevuto comunicazione del provvedimento contro il ritorno si era già pronunciato sul merito della controversia con una sentenza che era stata oggetto di appello e, che dunque, a causa dell’effetto devolutivo dell’appello previsto nel diritto belga ( 71 ), esso aveva ritenuto di essere obbligato a rinviare la causa dinanzi alla Corte d’appello ( 72 ), dal momento che una delle parti, in questa sede, aveva espresso il desiderio che tale giudice di primo grado si pronunciasse sull’intera controversia e non soltanto sulla questione del ritorno.
79.
Rilevo che, nel caso di specie, detto tribunale specializzato ha emesso tale decisione di rinvio tre mesi dopo la data della sua adizione, periodo durante il quale il procedimento in corso dinanzi alla Cour d’appel de Bruxelles è stato sospeso.
80.
Orbene, occorre garantire che, in sede di attuazione del regolamento Bruxelles II bis da parte degli Stati membri, quest’ultimo non rischi di essere privato del suo effetto utile, in particolare in quanto l’obiettivo del rientro immediato del minore resterebbe subordinato, in forza di norme del diritto dello Stato membro in cui il minore risiedeva abitualmente prima del suo trasferimento, a un nuovo procedimento promosso dinanzi ad un’autorità giurisdizionale specializzata, a prescindere dalla fase in cui si trovi un procedimento già avviato dinanzi ad un giudice competente a decidere nel merito in materia di responsabilità genitoriale ( 73 ).
81.
Come già evidenziato dalla Corte, «[d]etto rischio deve essere preso tanto più in considerazione in quanto, trattandosi di minori in tenera età [come quello la cui situazione è oggetto del presente procedimento principale], il tempo biologico non può essere misurato secondo criteri generali, data la struttura intellettuale e psicologica di tali minori e la rapidità con cui essa evolve» ( 74 ). È dunque auspicabile una particolare diligenza al fine di garantire la possibilità dell’eventuale ritorno del minore e del ripristino dei rapporti con il genitore da cui è separato, secondo buone condizioni ( 75 ).
82.
Inoltre, risponde evidentemente all’interesse del minore che l’autorità giurisdizionale dichiarata competente ad adottare una decisione sul diritto di affidamento sia quella che dispone, da un lato, di «tutte le informazioni e di tutti gli elementi pertinenti», in particolare di quelli relativi ai «rapporti [del minore] con entrambi i genitori nonché [al]le competenze genitoriali e [al]la personalità di questi ultimi», e, dall’altro, «del tempo necessario a valutarli in modo obiettivo e pacato» ( 76 ).
83.
Tale approccio è conforme alla ratio del regolamento Bruxelles II bis ed è corroborato dai requisiti che risultano dal considerando 33 dello stesso regolamento, il quale fa riferimento al rispetto dei diritti del bambino riconosciuti dall’articolo 24 della Carta. Conseguentemente, ritengo che occorra interpretare l’articolo 11, paragrafi 7 e 8, del regolamento Bruxelles II bis nel senso che tali disposizioni non vietano l’adozione di norme processuali nazionali quali quelle prese in considerazione dalla presente domanda di pronuncia pregiudiziale, a condizione, tuttavia, che esse non producano effetti che pregiudichino i principi e gli obiettivi di detto regolamento, in particolare quelli relativi ai diritti fondamentali del minore interessato, in base ai quali la ragionevole durata e l’efficacia sostanziale dei procedimenti costituiscono esigenze fondamentali.
V – Conclusione
84.
Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale sollevata dalla Cour d’appel de Bruxelles nei termini seguenti:
L’articolo 11, paragrafi 7 e 8, del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta in linea di principio, fatto salvo l’effettivo rispetto dei principi e degli obiettivi di detto regolamento, a che uno Stato membro adotti norme nazionali da cui risulti:
–
da un lato, che il procedimento previsto da tali disposizioni, conseguente a una decisione di diniego del ritorno di un minore illecitamente trasferito, emessa da un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro, ricada nella competenza esclusiva di autorità giurisdizionali specializzate, e
–
dall’altro, che l’adizione di una di dette autorità giurisdizionali specializzate comporti la sospensione di ogni procedimento relativo alla responsabilità genitoriale nei confronti del minore pendente dinanzi ad un’altra autorità giurisdizionale di tale Stato membro, anche qualora detta altra autorità giurisdizionale, alla data della sua precedente adizione, fosse competente, sia in ambito internazionale che in ambito nazionale, a decidere il merito della controversia.
( 1 ) Lingua originale: il francese.
( 2 )
( 3 ) GU L 338, pag. 1.
( 4 ) Consultabile al seguente indirizzo Internet: .
( 5 ) Conformemente al considerando 11 e all’articolo 2, punto 3, del regolamento Bruxelles II bis, ai fini di detto regolamento per «Stato membro» si devono intendere tutti gli Stati membri ad eccezione del Regno di Danimarca.
( 6 ) V. articolo 11 della legge del 10 maggio 2007 sull’attuazione del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, della Convenzione europea di Lussemburgo del 20 maggio 1980 sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell’affidamento dei minori nonché della Convenzione dell’Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (Moniteur belge del 21 giugno 2007, pag. 34264), entrata in vigore il 1o luglio 2007.
( 7 ) Legge che istituisce il Tribunal de la famille et de la jeunesse (Moniteur belge del 27 settembre 2013, pag. 68429), entrata in vigore il 1o settembre 2014.
( 8 ) Tale denominazione era quella vigente prima della riforma introdotta dalla citata legge del 30 luglio 2013 (v. nota 6 della presente presa di posizione).
( 9 ) Dalla decisione di rinvio risulta che, oltre ai procedimenti promossi dal padre dinanzi ai giudici belgi per ottenere una pronuncia sulla responsabilità genitoriale nei confronti del minore, la madre ha a sua volta adito i giudici polacchi allo stesso scopo. Poiché il resoconto di questi ultimi procedimenti non è necessario al fine di rispondere alla questione pregiudiziale, non ne sarà fatta menzione nella presente presa di posizione. Occorre tuttavia evidenziare che, dopo aver rilevato che un Tribunale belga era stato adito per primo e aveva riconosciuto la propria competenza internazionale, i giudici polacchi hanno dichiarato la propria incompetenza in materia.
( 10 ) A norma di detto articolo, in via eccezionale e alle condizioni ivi enunciate, le autorità giurisdizionali di uno Stato membro competenti a conoscere del merito possono rinviare la causa all’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro che sia più adatta a trattarla, ove ciò corrisponda all’interesse superiore del minore.
( 11 ) V. nota 6 della presente presa di posizione e articolo 232 della legge in parola.
( 12 ) Il giudice del rinvio ritiene che, secondo il diritto belga, potrebbe essere investito del procedimento di cui all’articolo 11, paragrafi da 6 a 7, del regolamento Bruxelles II bis soltanto a seguito di appello proposto da una delle parti avverso tale sentenza.
( 13 ) Nella propria decisione di rinvio, la Cour d’appel de Bruxelles precisa che, allo stato degli atti, non occorre modificare le misure provvisorie relative al diritto di visita del padre da essa stabilite nella sua sentenza interlocutoria del 30 luglio 2014, direttamente esecutive in Polonia per mezzo dell’apposito certificato rilasciato conformemente all’articolo 41 del regolamento Bruxelles II bis.
( 14 ) Non si tratta, tuttavia, di una problematica di ordine meramente nazionale, poiché essa concerne l’interpretazione di disposizioni del regolamento Bruxelles II bis da cui risulterà che l’una o l’altra delle autorità giurisdizionali belghe interessate sarà competente a decidere una controversia di natura transnazionale e non a carattere interno [v., per analogia, le circostanze delle cause all’origine delle sentenze C (C‑435/06, EU:C:2007:714) e A (C‑523/07, EU:C:2009:225)].
( 15 ) V. nota 8 della presente presa di posizione.
( 16 ) Sul tenore di tali disposizioni, v. sentenza McB. (C‑400/10 PPU, EU:C:2010:582).
( 17 ) Sulla nozione di violazione dei diritti di affidamento, v. sentenza C (C‑376/14 PPU, EU:C:2014:2268, punti 60 e segg.).
( 18 ) Infatti, sebbene il giudice del procedimento sommario del Tribunal de première instance de Bruxelles, con ordinanza del 19 dicembre 2013, pronunciandosi in via provvisoria, avesse fissato tale residenza presso il padre, il Tribunal de la jeunesse de Bruxelles, con sentenza di merito del 26 marzo 2014 successivamente oggetto di appello, l’ha al contrario fissata presso la madre, statuizione, questa, che non è stata modificata dalla Cour d’appel de Bruxelles mediante le misure provvisorie da essa adottate con la propria sentenza interlocutoria del 30 luglio 2014.
( 19 ) Ricordo che, con decisione del 13 febbraio 2014, il Tribunale distrettuale di Płońsk ha esercitato la facoltà, concessa in via eccezionale dall’articolo 13 della Convenzione dell’Aia del 1980, di derogare al principio del ritorno immediato del minore, previsto all’articolo 12 di tale Convenzione.
( 20 ) V. considerando 17, prima frase, del regolamento Bruxelles II bis, nonché sentenza Rinau (C‑195/08 PPU, EU:C:2008:406, punto 66); la mia presa di posizione relativa al parere 1/13 (EU:C:2014:2292, paragrafi 84 e segg.), e parere 1/13 (EU:C:2014:2303, punti 77 e segg.).
( 21 ) In tal senso, la «relazione» sulla proposta che ha condotto all’adozione del regolamento Bruxelles II bis, presentata il 3 maggio 2002 dalla Commissione [COM(2002) 222 definitivo, GU C 203 E, pag. 161], nella parte intitolata «Obiettivo» dichiarava che «il giudice dello Stato membro in cui il bambino è trattenuto può adottare un provvedimento provvisorio cautelare contro il ritorno del minore al quale a sua volta dovrà succedere una decisione sull’affidamento resa dai giudici dello Stato membro in cui il minore aveva la residenza abituale» (il corsivo è mio).
( 22 ) Tale significativa locuzione compariva al considerando 9 della prima proposta di regolamento relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia di potestà dei genitori presentata dalla Commissione il 6 settembre 2001 [COM(2001) 505 definitivo, GU C 332 E, pag. 269], il quale affermava che «[l]e disposizioni relative alla competenza non devono precludere la possibilità, da parte dello Stato membro in cui si trova il bambino, di adottare misure per tutelarlo in casi di urgenza o per organizzare l’esercizio della potestà dei genitori. Sono tuttavia i giudici dello Stato membro competent[i] a conoscere del merito a dover avere l’ultima parola nonché la possibilità di annullare tali misure» (il corsivo è mio).
( 23 ) V. Corte EDU, Povse c. Austria, ricorso n. 3890/11, §§ 85 e 86 (consultabile al seguente indirizzo Internet: 001‑122449), sentenza che fa riferimento alla sentenza Povse (C‑211/10 PPU, EU:C:2010:400) emessa precedentemente dalla Corte di giustizia. La Corte EDU ha evidenziato che le ricorrenti avrebbero potuto esigere dalle autorità giurisdizionali con sede in Italia – luogo di residenza abituale del minore – la tutela del proprio diritto fondamentale al rispetto della vita familiare in seguito alla decisione che ha disposto il ritorno del minore in Italia.
( 24 ) V., segnatamente, Corte EDU, X. c. Lettonia, ricorso n. 27853/09, §§ 93, 96 e 100 (consultabile al seguente indirizzo Internet: 001‑138939).
( 25 ) V. altresì considerando 18, prima frase, del regolamento Bruxelles II bis.
( 26 ) Dal secondo comma di detto paragrafo 7 risulta che, se entro il termine previsto non sono state ricevute conclusioni aventi tale oggetto, l’autorità giurisdizionale competente deve archiviare il procedimento.
( 27 ) Malgrado il carattere generico della locuzione utilizzata nel citato paragrafo 8, ossia «un giudice competente ai sensi del [regolamento Bruxelles II bis]», ritengo, alla luce del considerando 17, che essa non si riferisca a qualsiasi giudice competente in applicazione di un qualsivoglia articolo del regolamento, bensì a quello che si sia pronunciato sull’affidamento del minore nel contesto del procedimento previsto all’articolo 11, paragrafi da 6 a 8.
( 28 ) Conformemente alle modalità previste agli articoli 40 e segg. del regolamento Bruxelles II bis.
( 29 ) Il corsivo è mio. La formula è redatta al plurale poiché è possibile che varie autorità giurisdizionali dello Stato membro, di gradi differenti o meno, siano già state investite del contenzioso relativo all’affidamento del minore interessato, come si è verificato nel procedimento principale.
( 30 ) Il corsivo è mio. Tornerò su tale questione al paragrafo 61 della presente presa di posizione.
( 31 ) V. il progetto di legge che ha condotto all’adozione della citata legge del 10 maggio 2007, depositato il 16 marzo 2007 dal governo belga presso la Camera dei rappresentanti del Regno del Belgio, documento 51‑3002/001, 2006‑2007, pag. 3 (consultabile al seguente indirizzo Internet: ).
( 32 ) Conformemente agli articoli 633 septies e 1322 decies del codice di procedura giudiziaria belga, citati ai paragrafi 14 e 15 della presente presa di posizione, detta procedura è riservata al Tribunal de première instance, divenuto Tribunal de la famille, presso la sede della Corte d’appello nel cui distretto il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato ritorno illecito.
( 33 ) V. articolo 1322 decies, paragrafo 4, del codice di procedura giudiziaria belga.
( 34 ) Rilevo, alla pari della Commissione, che tale situazione, in cui sono adite contemporaneamente autorità giurisdizionali di un medesimo Stato membro, differisce da quella considerata dall’articolo 19 del regolamento Bruxelles II bis, il quale disciplina i casi di litispendenza che si presentano «[q]ualora dinanzi a autorità giurisdizionali di Stati membri diversi siano state proposte domande sulla responsabilità genitoriale su uno stesso minore, aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo» (il corsivo è mio). Ritengo invece, contrariamente al parere espresso da detta istituzione in udienza, che l’oggetto dei procedimenti paralleli qui considerati possa essere identico nella misura in cui una decisione relativa all’affidamento si pronunci sul luogo di vita del minore e, perciò, possa avere ripercussioni sul suo eventuale ritorno.
( 35 ) V. gli articoli da 22 a 24 della proposta della Commissione [COM(2002) 222 definitivo], divenuti l’articolo 11 del regolamento Bruxelles II bis, nonché la «relazione» su tale proposta, la quale precisa riguardo a detto articolo 24, paragrafo 2, che «[esso] fa obbligo all’autorità centrale dello Stato membro in cui il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o mancato ritorno, di adire il giudice a tal fine, pur lasciando aperta la possibilità a ciascun titolare della responsabilità genitoriale di fare altrettanto» (il corsivo è mio).
( 36 ) V. nota della presidenza del Consiglio dell’Unione europea del 26 novembre 2002 (n. 14733/02, pagg. 5 e 6 nonché pagg. 14 e segg.), la quale non indica con chiarezza quali fossero le intenzioni dei membri del Consiglio a tal proposito. Il punto 17 di detta nota afferma soltanto che una siffatta decisione contro il ritorno «è un mero provvedimento cautelare e non costituisce una decisione sul merito. Nella maggior parte dei casi è pertanto necessario adire successivamente il giudice dello Stato membro in cui il minore aveva la dimora abituale immediatamente prima della sottrazione, che resta competente a decidere nel merito» (il corsivo è mio).
( 37 ) V., segnatamente, McEleavy, P., «The New Child Abduction Regime in the European Union: Symbiotic Relationship or Forced Partnership?», Journal of Private International Law, 2005, n. 1, pag. 30 e nota 132; Fulchiron, H., «La lutte contre les enlèvements d’enfants», in Fulchiron, H., e Nourissat, C. (a cura di), Le nouveau droit communautaire du divorce et de la responsabilité parentale, Dalloz, Parigi, 2005, pag. 249; Pataut, E., «Commentaire de l’article 11», in Magnus, U., e Mankowski, P. (a cura di), Brussels II bis Regulation, Sellier European Law Publishers, Monaco di Baviera, 2012, pagg. 142 e segg., punto 63.
( 38 ) Secondo detta guida pratica, nella versione aggiornata del 1o giugno 2005 (consultabile al seguente indirizzo Internet: ), «[s]e un giudice dello Stato membro ha emesso in precedenza un provvedimento giudiziario concernente il minore in questione, i documenti devono, in via di principio, essere trasmessi a tale giudice. In mancanza di provvedimento, l’informazione deve essere inviata al giudice competente in base al diritto dello Stato membro» (v. pag. 36; il corsivo è mio). La Commissione sostiene che la locuzione «in via di principio» permette di ritenere che siano possibili altre modalità, quali l’invio a un’autorità giurisdizionale specializzata. Tuttavia, l’ipotesi alternativa formulata all’inizio della frase successiva, che la Commissione omette di citare, potrebbe demolire tale analisi.
( 39 ) La Corte, infatti, ricorda periodicamente che, ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v., segnatamente, sentenza L, C‑656/13, EU:C:2014:2364, punto 38).
( 40 ) V., in particolare, sentenze Rinau (EU:C:2008:406, punto 82), e Povse (EU:C:2010:400, punto 78).
( 41 ) V., segnatamente, sentenze E. (C‑436/13, EU:C:2014:2246, punti 44 e 45); C (EU:C:2014:2268, punto 50 e giurisprudenza ivi citata), nonché L (EU:C:2014:2364, punto 48).
( 42 ) A tal proposito, v. sentenze Detiček (C‑403/09 PPU, EU:C:2009:810, punti 53 e 54); Aguirre Zarraga (C‑491/10 PPU, EU:C:2010:828, punti 59 e segg.); Povse (EU:C:2010:400, punto 64), nonché McB. (EU:C:2010:582, punti 60 e segg.).
( 43 ) V., segnatamente, sentenze Rinau (EU:C:2008:406, punto 52); Povse (EU:C:2010:400, punto 43), e C (EU:C:2014:2268, punto 67), nonché punti 15 e 16 della nota della presidenza del Consiglio del 26 novembre 2002, op. cit.
( 44 ) In tal senso, il paragrafo 3 di detto articolo prescrive che un’autorità giurisdizionale alla quale è stata presentata la domanda per il ritorno si pronunci, in linea di principio, «al più tardi sei settimane dopo aver ricevuto la domanda». Il suo paragrafo 6 esige che la comunicazione delle informazioni ivi prevista intervenga «entro un mese dall’emanazione del provvedimento contro il ritorno». Il suo paragrafo 7 aggiunge che le parti devono presentare le proprie conclusioni entro «tre mesi dalla data [in cui tali informazioni sono state loro notificate]». Nella prassi, i giudici degli Stati membri non sono sempre in grado di rispettare il primo di tali termini, secondo la relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo concernente l’applicazione del regolamento n. 2201/2003, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, datata 15 aprile 2014 [COM(2014) 225 definitivo].
( 45 ) Un rinvio alle disposizioni della «legislazione nazionale» compare sia nel citato paragrafo 6 (riguardo alla comunicazione delle informazioni relative al provvedimento contro il ritorno alle autorità competenti dello Stato membro della residenza abituale del minore) sia nel citato paragrafo 7 (riguardo alle modalità con cui tali informazioni devono essere notificate alle parti e con cui queste ultime devono essere invitate a presentare conclusioni all’autorità giurisdizionale competente).
( 46 ) La formulazione del paragrafo 7 è generale, in quanto tale disposizione menziona nel loro complesso «l[e] autorità giurisdizional[i] dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell’illecito trasferimento o mancato ritorno» ed è mirata, in quanto contiene un triplice riferimento «[al]l’autorità giurisdizionale» che riceve le informazioni di cui al paragrafo 6 e che deve darvi seguito, adottando una decisione o archiviando il procedimento (il corsivo è mio).
( 47 ) Diverso è il caso di una disposizione che ha lo scopo di definire la competenza territoriale di un giudice in modo da poter identificare una precisa autorità giurisdizionale di uno Stato membro, quale la disposizione oggetto delle mie conclusioni relative alle cause Sanders e Huber (C‑400/13 e C‑408/13, EU:C:2014:2171, paragrafo 36), ancora pendenti alla data odierna, che menzionava «l’autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente» (il corsivo è mio).
( 48 ) A favore della natura processuale delle regole di cui all’articolo 11, v. Devers, A., «Les enlèvements d’enfants et le règlement “Bruxelles II bis”», in Fulchiron, H. (a cura di), Les enlèvements d’enfants à travers les frontières, Bruylant, Bruxelles, 2004, pag. 40.
( 49 ) In proposito, in udienza il governo belga ha affermato, a mio avviso correttamente, che «l’articolo 11, paragrafo 7, del regolamento persegue essenzialmente lo scopo di individuare la procedura da seguire qualora nessun giudice sia stato ancora investito, nello Stato [della residenza abituale del minore], di una causa relativa alla responsabilità genitoriale (...) affinché la causa possa proseguire senza che sia arrecato pregiudizio all’obiettivo della rapidità. Per contro, se un giudice è già investito del merito dell’intera causa o di parte di essa, (...) il regolamento lascia agli Stati membri il compito di stabilire quale procedura dovrà fare seguito a livello nazionale». La Commissione ha condiviso tale parere, precisando che in quest’ultimo caso «l’obbligo di informare le parti non è stabilito dallo stesso regolamento, spettando al diritto processuale nazionale risolvere la questione».
( 50 ) Il corsivo è mio.
( 51 ) V. paragrafi 68 e segg. della presente presa di posizione.
( 52 ) V. relazione illustrativa nella parte relativa all’articolo 3 del progetto di legge citato alla nota 30 della presente presa di posizione (pag. 44 di detto progetto).
( 53 ) Vari Stati membri hanno adeguato la propria legislazione interna affinché tenesse conto dei requisiti di cui al regolamento. V. Boele‑Woelki, K., e González Beilfuss, C., (a cura di), Brussels II bis – Its Impact and Application in the Members States, Intersentia, Anversa, 2007.
( 54 ) In proposito, v. il contributo relativo al diritto belga, in «Dossier spécial – Concentration des compétences en relation avec la Convention de La Haye [de 1980] et d’autres instruments internationaux en matière de protection de l’enfance», La Lettre des Juges sur la protection internationale de l’enfant, pubblicato dalla Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato, tomo XX, estate-autunno 2013, pagg. 5 e 6 (consultabile al seguente indirizzo Internet: ).
( 55 ) V. relazione illustrativa nella parte relativa all’articolo 3 del progetto di legge, op. cit. (pag. 44 di detto progetto).
( 56 ) A tal proposito, v. articoli 1210‑4 del codice di procedura civile e L. 211‑12 del codice dell’organizzazione giudiziaria francesi, nonché Nourissat, C., e Devers, A., «Étude 245 – Règles de compétence en matière matrimoniale et responsabilité parentale», in Canivet, G., e a. (a cura di), Lamy Procédures communautaires, Parigi, 2008, punti 245‑205 e segg.
( 57 ) V. i contributi relativi al diritto francese e al diritto tedesco, in «Dossier spécial – Concentration des compétences en relation avec la Convention de La Haye [de 1980] et d’autres instruments internationaux en matière de protection de l’enfance», op. cit., rispettivamente pag. 16 e pagg. 17 e segg.
( 58 ) V. l’intero «Dossier spécial – Concentration des compétences en relation avec la Convention de La Haye [de 1980] et d’autres instruments internationaux en matière de protection de l’enfance», op. cit., e in particolare la sintesi svolta da Lortie, P., pagg. 2 e segg., che precisa che la concentrazione delle competenze è stata svolta in connessione con il regolamento Bruxelles II bis in taluni degli Stati membri interessati dallo studio, ossia, a suo parere, in Germania, Belgio, Bulgaria, a Cipro, in Finlandia, Francia, Ungheria, nei Paesi Bassi e nel Regno Unito, e che talora la competenza è stata riservata a una sola autorità giurisdizionale specializzata, in particolare nei Paesi Bassi e in Svezia.
( 59 ) V. la Guida pratica all’applicazione del nuovo regolamento Bruxelles II, op. cit., pag. 28, nonché il rapporto «Article 11 working group – Information on national procedures», 2013 (consultabile al seguente indirizzo Internet: https://e‑/content_parental_child_abduction‑309‑?clang=fr), pagg. 12 e segg., ove si afferma: «[t]he following Member States appear not to have implemented concentration: Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, Slovenia and Spain».
( 60 ) Guide de bonnes pratiques en vertu de la convention de La Haye [de 1980] – Seconda Parte – Mise en œuvre, 2003, pagg. xii e segg. nonché pagg. 29 e segg. (consultabile al seguente indirizzo Internet: 2781), che elenca i vantaggi offerti da una siffatta prassi. Sull’importanza di tale guida, a dispetto dell’assenza di efficacia cogente, v. Corte EDU, X. c. Lettonia, cit., § 36.
( 61 ) V. paragrafo 39 della presente presa di posizione.
( 62 ) Salvo qualora tale ritorno risulti contrario all’interesse superiore del minore.
( 63 ) In proposito, v., in particolare, paragrafo 57 della presente presa di posizione.
( 64 ) V. paragrafi 54 e segg. della presente presa di posizione.
( 65 ) Sentenza Rinau (EU:C:2008:406, punti da 78 a 80).
( 66 ) Del resto, nell’ambito del procedimento principale, la competente autorità giurisdizionale specializzata sembra aver condiviso tale parere, poiché il Tribunal de la famille de Bruxelles, adito a seguito del provvedimento contro il ritorno, ha rinviato la causa dinanzi alla Cour d’appel de Bruxelles precedentemente chiamata a pronunciarsi nel merito.
( 67 ) Nel caso di specie, la Cour d’appel de Bruxelles, nella sua decisione di rinvio, ha disposto una misura di studio sociale nell’ambiente paterno, al fine di assumere informazioni in particolare circa le condizioni di accoglienza che il padre potrebbe eventualmente offrire al figlio, nonché riguardo alla sua capacità genitoriale.
( 68 ) V. articolo 198, paragrafo 2, della legge del 30 luglio 2013 menzionato alla nota 6 della presente presa di posizione.
( 69 ) Così, nel diritto tedesco, in tale ipotesi, «la sezione 13 della legge [federale del 5 aprile 1990 come modificata] impone al Tribunale locale di dichiarare la propria incompetenza in favore del giudice specializzato» (v. «Dossier spécial – Concentration des compétences en relation avec la Convention de La Haye [de 1980] et d’autres instruments internationaux en matière de protection de l’enfance», op. cit., pag. 18). Analogamente, nel diritto francese, spetta agli altri giudici investiti della stessa controversia o di controversie connesse dichiarare la propria incompetenza in favore del giudice avente competenza speciale in seguito ad un provvedimento contro il ritorno (v. articolo 1210‑9 del codice di procedura civile).
( 70 ) Facendo riferimento alle sentenze Rinau (EU:C:2008:406, punti 63 e 64) e Povse (EU:C:2010:400, punto 53), tale governo ricorda che la Corte ha dichiarato, da un lato, che «[b]enché intrinsecamente connessa ad altre materie disciplinate dal regolamento, in particolare al diritto di custodia, (...) una decisione che prescrive il ritorno di un minore successiva ad un provvedimento contro il ritorno beneficia dell’autonomia procedurale al fine di non ritardare il ritorno di un minore illecitamente trasferito o trattenuto» e, dall’altro, che «non è lecito dedurre [da detto articolo 11, paragrafo 7,] che la decisione sull’affidamento del minore costituisca una condizione preliminare all’adozione di una decisione che dispone il ritorno [di quest’ultimo]», poiché «[q]uesta disposizione (...) non fa che indicare l’obiettivo finale dei procedimenti (…) giudiziari, vale a dire la regolarizzazione della situazione del minore» (il corsivo è mio).
( 71 ) Tale effetto devolutivo implica che la Corte adita con un appello può pronunciarsi su tutti gli elementi della controversia, in particolare su nuovi fatti verificatisi dopo la pronuncia della sentenza impugnata, quali i successivi comportamenti di uno dei genitori.
( 72 ) In udienza, il governo belga ha sfumato tale punto di vista, affermando che in realtà il giudice specializzato disporrebbe del potere sovrano di valutare secondo opportunità e, in particolare, in funzione dell’interesse del minore, la fondatezza della domanda di una parte volta a rinviare congiuntamente dinanzi alla Corte d’appello la questione del ritorno del minore e quella relativa al suo affidamento, in applicazione della regola secondo cui ciò che ha carattere accessorio segue ciò che ha carattere principale.
( 73 ) V., per analogia, sentenza Rinau (EU:C:2008:406, punto 81).
( 74 ) Idem.
( 75 ) La Corte EDU insiste quindi sull’obbligo gravante sulle autorità giudiziarie di uno Stato membro di «ricorr[ere] a tutti i mezzi necessari per trattare con diligenza» procedimenti relativi alla responsabilità genitoriale nei confronti di un minore sottratto e al ritorno di quest’ultimo rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento Bruxelles II bis, evidenziando che «il trascorrere del tempo può avere conseguenze irrimediabili sui rapporti tra i figli e il genitore che non vive con loro» (v., segnatamente, Corte EDU, Karoussiotis c. Portogallo, n. 23205/08, §§ 85 e segg., consultabile al seguente indirizzo Internet: 001‑103165).
( 76 ) V. sentenza Povse (EU:C:2010:400, punti 62 e 66).
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