9.11.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 371/46
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 28 settembre 2015 — Kriscak/Europol
(Causa F-73/14) (1)
((Funzione pubblica - Personale dell’ Europol - Convenzione Europol - Statuto del personale dell’Europol - Allegato 1 dello Statuto del personale dell’Europol - Elenco dei posti indicati in grassetto che possono essere coperti soltanto da una persona assunta presso servizi competenti ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, della convenzione Europol - Posti ad accesso limitato - Decisione Europol - Posti che possono essere coperti soltanto da una persona assunta presso autorità competenti ai sensi dell’articolo 3 della decisione Europol - Applicazione del RAA agli agenti dell’Europol - Non rinnovo di un contratto di agente temporaneo a tempo determinato - Diniego di concedere un contratto di agente temporaneo a tempo indeterminato - Ricorso di annullamento - Ricorso per risarcimento danni))
(2015/C 371/48)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Christiana Kriscak (L’Aia, Paesi Bassi) (rappresentante: M. Velardo, avvocato)
Convenuto: Ufficio europeo di polizia Europol (rappresentanti: D. Neumann, J. Arnould e C. Falmagne, agenti)
Oggetto
La domanda di annullare la decisione di non rinnovare il contratto della ricorrente e di risarcire i danni materiali e morali che quest’ultima afferma di aver subito.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato.
2)
L’Ufficio europeo di polizia sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare un terzo delle spese sostenute dalla sig.ra Kriscak.
3)
La sig.ra Kriscak sopporterà due terzi delle proprie spese.
(1) JO C 380 del 27/10/2014, pag. 27.
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