3.4.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 104/39
Sentenza del Tribunale del 17 febbraio 2017 — Islamic Republic of Iran Shipping Lines e a./Consiglio
(Cause riunite T-14/14 e T-87/14) (1)
((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare - Congelamento dei capitali - Eccezione di illegittimità - Base giuridica - Sviamento di potere - Diritti della difesa - Legittimo affidamento - Certezza del diritto - Ne bis in idem - Autorità di cosa giudicata - Proporzionalità - Errore manifesto di valutazione - Diritti fondamentali»))
(2017/C 104/54)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Islamic Republic of Iran Shipping Lines (Teheran, Iran) e altre dieci parti (rappresentanti: F. Randolph, QC, P. Pantelis, solicitor, M. Lester, barrister, e M. Taher, solicitor)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e V. Piessevaux, agenti)
Interveniente a sostegno del convenuto nella causa T-87/17: Commissione europea (rappresentanti: D. Gauci e T. Scharf, agenti)
Oggetto
Nella causa T-14/14, domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione 2013/497/PESC del Consiglio, del 10 ottobre 2013, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU 2013, L 272, pag. 46), e del regolamento (UE) n. 971/2013 del Consiglio, del 10 ottobre 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU 2013, L 272, pag. 1), nei limiti in cui tali atti riguardano le ricorrenti, e, nella causa T-87/14, da un lato, domanda basata sull’articolo 277 TFUE e diretta a far dichiarare l’inapplicabilità della decisione 2013/497 e del regolamento n. 971/2013 e, dall’altro, domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione 2013/685/PESC del Consiglio, del 26 novembre 2013, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU 2013, L 316, pag. 46), e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1203/2013 del Consiglio, del 26 novembre 2013, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU 2013, L 316, pag. 1), nei limiti in cui tali atti riguardano le ricorrenti.
Dispositivo
1)
I ricorsi sono respinti.
2)
L’Islamic Republic of Iran Shipping Lines e le altre ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sopporteranno, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.
3)
La Commissione europea sopporterà le proprie spese.
(1) GU C 71 dell’8.3.2014.
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