29.3.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 111/19
Sentenza del Tribunale del 18 febbraio 2016 — Harrys Pubar e Harry’s New York Bar/UAMI — Harry’s New York Bar e Harrys Pubar (HARRY’S NEW YORK BAR)
(Cause riunite T-84/14 e T-97/14) (1)
([«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo HARRY’S NEW YORK BAR - Marchio nazionale figurativo anteriore PUB CASINO Harrys RESTAURANG - Diniego parziale di registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»])
(2016/C 111/23)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Harrys Pubar AB (Göteborg, Svezia) (rappresentante: L.-E. Ström, avvocato) (causa T-84/14); e Harry’s New York Bar SA (Parigi, Francia) (rappresentante: S. Arnaud, avvocato) (causa T-97/14)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: V. Melgar, agente)
Controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, intervenienti dinanzi al Tribunale: Harry’s New York Bar SA (causa T-84/14); e Harrys Pubar AB (interveniente dinanzi al Tribunale nella causa T-97/14)
Oggetto
Due ricorsi proposti contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 14 novembre 2013 (procedimenti riuniti R 1038/2012-1 e R 1045/2012-1), relativa a un procedimento di opposizione tra l’Harrys Pubar AB e l’Harry’s New York Bar SA.
Dispositivo
1)
Nella causa T-84/14, i punti 1 del dispositivo della decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 14 novembre 2013 (procedimenti riuniti R 1038/2012-1 e R 1045/2012-1), relativa a un procedimento di opposizione tra l’Harrys Pubar AB e l’Harry’s New York BAR SA, sono annullati.
2)
Nella causa T-97/14, il ricorso dell’Harry’s New York Bar è respinto.
3)
L’Harry’s New York Bar è condannata a sopportare le proprie spese, i due terzi delle spese dell’Harrys Pubar sostenute da quest’ultima nel procedimento dinanzi al Tribunale, nonché quelle sostenute dall’Harrys Pubar nel corso del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI. L’UAMI è condannato a sopportare le proprie spese nonché un terzo delle spese dell’Harrys Pubar sostenute da quest’ultima nel procedimento dinanzi al Tribunale.
(1) GU C 135 del 5.5.2014.
Full & Egal Universal Law Academy