31.10.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 402/32
Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2016 — PT Ciliandra Perkasa/Consiglio
(Causa T-120/14) (1)
((«Dumping - Importazioni di biodiesel originario dell’Indonesia - Dazio antidumping definitivo - Articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n.o1225/2009 - Valore normale - Costi di produzione»))
(2016/C 402/35)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: PT Ciliandra Perkasa (Jakarta, Indonesia) (rappresentanti: F. Graafsma e J. Cornelis, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente S. Boelaert, successivamente H. Marcos Fraile, agenti, assistiti da R. Bierwagen e C. Hipp, avvocati)
Intervenienti a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland, M. França e A. Stobiecka-Kuik, agenti), e European Biodiesel Board (EBB) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: O. Prost et M.-S. Dibling, avvocati)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta ad ottenere l’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia (GU 2013, L 315, pag. 2), nella parte in cui esso impone un dazio antidumping alla ricorrente.
Dispositivo
1)
L’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia, è annullato nella parte in cui esso riguarda la PT Ciliandra Perkasa.
2)
Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla PT Ciliandra Perkasa.
3)
La Commissione europea e l’European Biodiesel Board (EBB) sopporteranno ciascuno le proprie spese.
(1) GU C 112 del 14.4.2014.
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