16.3.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 89/24
Sentenza del Tribunale del 28 gennaio 2015 — BSH/UAMI — Arçelik (AquaPerfect)
(Causa T-123/14) (1)
((«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo AquaPerfect - Marchio comunitario denominativo anteriore waterPerfect - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) no 207/2009»))
(2015/C 089/28)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (Monaco, Germania) (rappresentante: S. Biagosch, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: L. Rampini, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Arçelik AS (AquaPerfect) (Istanbul, Turchia) (rappresentante: A. Franke, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 9 dicembre 2013 (procedimento R 314/2013-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH e la Arçelik A.Ş.
Dispositivo
1)
La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMII)del 9 ottobre 2013 (procedimento R 314/2013-4), relativa a un procedimento di opposizione fra la BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH e la Arçelik A.Ş. è annullata.
2)
L’UAMI sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla BSH Bosch und Siemens Hausgeräte.
3)
La Arçelik sopporterà le proprie spese.
(1) GU C 129 del 28.4.2014.
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