6.7.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 221/12
Sentenza del Tribunale del 21 maggio 2015 — adidas/UAMI — Shoe Branding Europe (Due strisce parallele su una scarpa)
(Causa T-145/15) (1)
([«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario di posizione consistente in due strisce parallele su una scarpa - Marchi comunitari e nazionali figurativi e registrazione internazionale anteriore che rappresentano tre strisce parallele apposte su scarpe e vestiario - Impedimenti relativi alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009»])
(2015/C 221/16)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: adidas AG (Herzogenaurach, Germania) (rappresentanti: inizialmente V. von Bomhard e J. Fuhrmann, avvocati, poi I. Fowler, solicitor)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: P. Bullock e N. Bambara, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Shoe Branding Europe BVBA (Audenarde, Belgio) (rappresentante: J. Løje, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 28 novembre 2013 (procedimento R 1208/2012-2), relativa a un procedimento di opposizione tra l’adidas AG e la Shoe Branding Europe BVBA.
Dispositivo
1)
La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 28 novembre 2013 (procedimento R 1208/2012-2) è annullata.
2)
L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’adidas AG.
3)
La Shoe Branding Europe BVBA sopporterà le proprie spese.
(1) GU C 129 del 28.4.2014.
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