18.4.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 121/23
Sentenza del Tribunale del 28 febbraio 2017 — Yingli Energy (China)/Consiglio
(Causa T-160/14) (1)
([«Dumping - Importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Cina - Dazio antidumping definitivo - Impegni - Ricorso di annullamento - Interesse ad agire - Ricevibilità - Paese esportatore - Campo di applicazione dell’inchiesta - Campionamento - Valore normale - Definizione del prodotto di cui trattasi - Termine per l’adozione di una decisione su una domanda di concessione dello status di impresa operante in economia di mercato - Applicazione ratione temporis di nuove disposizioni - Pregiudizio - Nesso di causalità - Diritti della difesa - Calcolo del margine di pregiudizio»])
(2017/C 121/33)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Yingli Energy (China) Co. Ltd (Baoding, Cina) e le altre 14 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato alla sentenza (rappresentanti: inizialmente A. Willems, S. De Knop e J. Charles, successivamente A. Willems e S. De Knop, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: B. Driessen, agente, assistito da B. O’Connor, solicitor, e S. Gubel, avvocato)
Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente J.-F. Brakeland, T. Maxian Rusche e A. Stobiecka-Kuik, successivamente J.-F. Brakeland, T. Maxian Rusche e A. Demeneix, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU 2013, L 325, pag. 1), nella parte in cui si applica alle ricorrenti.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Yingli Energy (China) Co. Ltd e le altre ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sono condannate a sopportare, oltre alle loro spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.
3)
La Commissione europea sopporterà le proprie spese.
(1) GU C 142 del 12.5.2014.
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