14.3.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 98/33
Sentenza del Tribunale del 28 gennaio 2016 — Bristol Global/UAMI — Bridgestone (AEROSTONE)
(Causa T-194/14) (1)
((«Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo AEROSTONE - Marchi comunitari denominativi anteriori STONE e BRIDGESTONE - Marchio nazionale figurativo anteriore non registrato BRIDGESTONE - Impedimento relativo alla registrazione - Rifiuto parziale di registrazione»))
(2016/C 098/43)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Bristol Global Co. Ltd (Birmingham, Regno Unito) (rappresentante: F. Bozhinova, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: S. Palmero Cabezas, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Bridgestone Corp. (Tokyo, Giappone) (rappresentanti: M. Blair, solicitor, successivamente S. Malynicz, barrister, C. Balme e K. Gilbert, solicitors)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 12 dicembre 2013 (procedimento R 916/2013-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Bridgestone Corp. e la Bristol Global Co. Ltd.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Bristol Global Co. Ltd sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e dalla Bridgestone Corp.
(1) GU C 151 del 19.5.2014
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