22.5.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 161/20
Sentenza del Tribunale del 6 aprile 2017 — Regione autonoma della Sardegna/Commissione
(Causa T-219/14) (1)
((«Aiuti di Stato - Trasporto marittimo - Compensazione di servizio pubblico - Aumento di capitale - Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno e ne dispone il recupero - Messa in liquidazione dell’impresa beneficiaria - Conservazione dell’interesse ad agire - Insussistenza di non luogo a statuire - Nozione di aiuto - Servizio di interesse economico generale - Criterio dell’investitore privato - Errore manifesto di valutazione - Errore di diritto - Eccezione di illegittimità - Obbligo di motivazione - Diritti della difesa - Decisione 2011/21/UE - Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà - Disciplina dell’Unione relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico - Sentenza Altmark»))
(2017/C 161/27)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Regione autonoma della Sardegna (Italia) (rappresentanti: T. Ledda, S. Sau, G.M. Roberti, G. Bellitti e I. Perego, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Conte, D. Grespan e A. Bouchagiar, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Compagnia Italiana di Navigazione SpA (Napoli, Italia) (rappresentanti: inizialmente F. Sciaudone, R. Sciaudone, D. Fioretti e A. Neri, successivamente M. Merola, B. Carnevale e M. Toniolo, avvocati)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione C(2013) 9101 final della Commissione, del 22 gennaio 2014, sulle misure di aiuto SA.32014 (2011/C), SA.32015 (2011/C) e SA.32016 (2011/C), cui la Regione Sardegna ha dato esecuzione a favore della Saremar, nella parte in cui tale decisione ha qualificato come aiuti di Stato una misura di compensazione di servizio pubblico e un aumento di capitale, ha dichiarato dette misure incompatibili con il mercato interno e ne ha disposto il recupero
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Regione autonoma della Sardegna (Italia) è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea e dalla Compagnia Italiana di Navigazione SpA.
(1) GU C 175 del 10.6.2014.
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