3.11.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 363/37
Sentenza del Tribunale del 16 settembre 2015 — EMA/Drakeford.
(Causa T-231/14 P) (1)
((«Impugnazione - Funzione pubblica - Agenti temporanei - Contratto a tempo determinato - Decisione di non rinnovo - Articolo 8, primo comma, del RAA - Riqualificazione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato - Competenza estesa al merito»))
(2015/C 363/45)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Agenzia europea per i medicinali (EMA) (rappresentanti: T. Jabłoński e N. Rampal Olmedo, agenti, assistiti da D. Waelbroeck e A. Duron, avvocati)
Altra parte nel procedimento: David Drakeford (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)
Intervenienti a sostegno della ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e G. Gattinara, agenti); Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (rappresentanti: M. Heikkilä e E. Maurage, agenti); Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex) (rappresentanti: H. Caniard e V. Peres de Almeida, agenti); Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) (rappresentanti: D. Detken, S. Gabbi e C. Pintado, agenti) e Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) (rappresentanti: J. Mannheim e A. Daume, agenti)
Oggetto
Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) del 5 febbraio 2014, Drakeford/EMA (F-29/13, RaccFP, EU:F:2014:10).
Dispositivo
1)
La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) del 5 febbraio 2014, Drakeford/EMA (F-29/13, EU:F:2014:10), è annullata nella parte in cui il Tribunale della funzione pubblica ha esercitato in essa la sua competenza estesa al merito in materia pecuniaria per il periodo successivo alla sua pronuncia.
2)
L’impugnazione è respinta per il resto.
3)
La causa è rinviata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.
4)
Le spese sono riservate per il sig. David Drakeford e per l’Agenzia europea per i medicinali (EMA).
5)
La Commissione europea, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), l’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex), l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) sopporteranno le proprie spese relative al presente grado di giudizio.
(1) GU C 202 del 30.06.2014
Full & Egal Universal Law Academy