30.5.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 191/24
Sentenza del Tribunale del 19 aprile 2016 — Novomatic/EUIPO — Granini France (HOT JOKER)
(Causa T-326/14) (1)
((«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo HOT JOKER - Marchio nazionale figurativo anteriore Joker - Motivo relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Obbligo di motivazione - Articolo 75 del regolamento n. 207/2009 - Articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009»))
(2016/C 191/30)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Novomatic AG (Gumpoldskirchen, Austria) (rappresentante: W. Mosing, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: P. Bullock, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Granini France (Mâcon, Francia) (rappresentante: D. Lichtlen, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 6 febbraio 2014 (procedimento R 589/2013-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Granini France e la Novomatic AG.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Novomatic AG è condannata alle spese.
(1) GU C 245 del 28.7.2014.
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