29.3.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 111/21
Sentenza del Tribunale del 18 febbraio 2016 — Jannatian/Consiglio
(Causa T-328/14) (1)
((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare - Congelamento dei capitali - Restrizione in materia di ammissione - Ricorso di annullamento - Non luogo a statuire - Responsabilità extracontrattuale - Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli - Danno morale»))
(2016/C 111/25)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Mahmoud Jannatian (Teheran, Iran) (rappresentanti: I. Smith Monnerville e S. Monnerville, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: F. Naert e M. Bishop, agenti)
Oggetto
Da un lato, ricorso di annullamento della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39); della decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, recante modifica della decisione 2010/413/PESC (GU L 281, pag. 81); del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1), e del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1), nonché dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 350/2012 del Consiglio, del 23 aprile 2012, (UE) n. 709/2012 del Consiglio, del 2 agosto 2012, (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, (UE) n. 1264/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012, (UE) n. 522/2013 del Consiglio, del 6 giugno 2013, (UE) n. 1203/2013 del Consiglio, del 26 novembre 2013, e (UE) n. 397/2014 del Consiglio, del 16 aprile 2014, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 (rispettivamente GU L 110, pag. 17, GU L 208, pag. 2, GU L 282, pag. 16, GU L 356, pag. 55, GU L 156, pag. 3, GU L 316, pag. 1 e GU L 119, pag. 1), nei limiti in cui tali atti riguardano il ricorrente, e, dall’altro, domanda di risarcimento del danno asseritamente subìto.
Dispositivo
1)
Non vi è più luogo a statuire sul ricorso nella parte in cui è diretto all’annullamento della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39); della decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, recante modifica della decisione 2010/413/PESC (GU L 281, pag. 81); del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1), e del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1), nonché dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 350/2012 del Consiglio, del 23 aprile 2012, (UE) n. 709/2012 del Consiglio, del 2 agosto 2012, (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, (UE) n. 1264/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012, (UE) n. 522/2013 del Consiglio, del 6 giugno 2013, (UE) n. 1203/2013 del Consiglio, del 26 novembre 2013, e (UE) n. 397/2014 del Consiglio, del 16 aprile 2014, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
Il sig. Mahmoud Jannatian e il Consiglio dell’Unione europea sopportano le proprie spese.
(1) GU C 212 del 7.7.2014.
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