14.3.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 98/34
Sentenza del Tribunale del 28 gennaio 2016 — Azarov/Consiglio
(Causa T-331/14) (1)
((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina - Congelamento dei capitali - Elenco delle persone, entità e organismi cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche - Inserimento del nome del ricorrente - Prova della fondatezza dell’inserimento nell’elenco»))
(2016/C 098/45)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Mykola Yanovych Azarov (Kiev, Ucraina) (rappresentanti: G. Lansky e A. Egger, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix e F. Naert, agenti)
Intervenienti a sostegno del convenuto: Repubblica di Polonia (rappresentanti: B. Majczyna, agente) e Commissione europea (rappresentanti: S. Bartelt, D. Gauci e T. Scharf, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento, da un lato, della decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 66, pag. 26), e del regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 66, pag. 1), e, dall’altro, della decisione (PESC) 2015/143 del Consiglio, del 29 gennaio 2015, che modifica la decisione 2014/119 (GU L 24, pag. 16), e del regolamento (UE) 2015/138 del Consiglio, del 29 gennaio 2015, che modifica il regolamento n. 208/2014 (GU L 24, pag. 1), nella parte in cui riguardano il ricorrente.
Dispositivo
1)
La decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, e il regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, sono annullati nella parte in cui riguardano il sig. Mykola Yanovych Azarov.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
Il Consiglio dell’Unione europea è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal sig. Azarov, riguardo alla domanda di annullamento formulata nel ricorso.
4)
Il sig. Azarov è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio, riguardo alla domanda di annullamento formulata nella memoria di adattamento delle conclusioni.
5)
La Repubblica di Polonia e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese.
(1) GU C 223 del 14.7.2014.
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