14.3.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 98/35
Sentenza del Tribunale del 28 gennaio 2016 — Azarov/Consiglio
(Causa T-332/14) (1)
((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina - Congelamento dei capitali - Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche - Inserimento del nome del ricorrente - Prova della fondatezza dell’inserimento nell’elenco»))
(2016/C 098/46)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Oleksii Mykolayovych Azarov (Kiev, Ucraina) (rappresentanti: G. Lansky e A. Egger, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix e F. Naert, agenti)
Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: S. Bartelt, D. Gauci e T. Scharf, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento, da un lato, della decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 66, pag. 26), e del regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 66, pag. 1), e, dall’altro, della decisione di esecuzione 2014/216/PESC del Consiglio, del 14 aprile 2014, che attua la decisione 2014/119 (GU L 111, pag. 91), del regolamento di esecuzione (UE) n. 381/2014 del Consiglio, del 14 aprile 2014, che attua il regolamento n. 208/2014 (GU L 111, pag. 33), della decisione (PESC) 2015/143 del Consiglio, del 29 gennaio 2015, che modifica la decisione 2014/119 (GU L 24, pag. 16), e del regolamento (UE) 2015/138 del Consiglio, del 29 gennaio 2015, che modifica il regolamento n. 208/2014 (GU L 24, pag. 1), nei limiti in cui tali atti riguardano il ricorrente.
Dispositivo
1)
La decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, come modificata dalla decisione di esecuzione 2014/216/PESC del Consiglio, del 14 aprile 2014, che attua la decisione 2014/119, e il regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 381/2014 del Consiglio, del 14 aprile 2014, che attua il regolamento n. 208/2014, sono annullati nei limiti in cui riguardano il sig. Oleksii Mykolayovych Azarov.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
Il Consiglio dell’Unione europea è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal sig. Azarov, per quanto riguarda la domanda di annullamento formulata nel ricorso.
4)
Il sig. Azarov è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio, per quanto riguarda la domanda di annullamento formulata nella memoria di adeguamento delle conclusioni.
5)
La Commissione europea sopporterà le proprie spese.
(1) GU C 223 del 14.7.2014.
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