14.3.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 98/37
Sentenza del Tribunale del 28 gennaio 2016 — Klyuyev/Consiglio
(Causa T-341/14) (1)
((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina - Congelamento dei capitali - Elenco delle persone, entità ed organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche - Inserimento del nome del ricorrente - Prova della fondatezza dell’inserimento nell’elenco»))
(2016/C 098/48)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Sergiy Klyuyev (Donetsk, Ucraina) (rappresentanti: R. Gherson e T. Garner, solicitors, e B. Kennelly, barrister)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. de Elera-San Miguel Hurtado e J.-P. Hix, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Gauci e T. Scharf, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 66, pag. 26), del regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 66, pag. 1), della decisione (PESC) 2015/876 del Consiglio, del 5 giugno 2015, che modifica la decisione 2014/119 (GU L 142, pag. 30), e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/869 del Consiglio, del 5 giugno 2015, che attua il regolamento n. 208/2014 (GU L 142, pag. 1), nei limiti in cui il nome del ricorrente è stato inserito nell’elenco delle persone, entità e organismi a cui si applicano tali misure restrittive.
Dispositivo
1)
La decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, e il regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, sono annullati, nella parte in cui il nome del sig. Sergiy Klyuyev è stato inserito nell’elenco delle persone, entità e organismi a cui si applicano dette misure restrittive.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
Il Consiglio dell’Unione europea è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal sig. Klyuyev, per quanto concerne la domanda di annullamento di cui al ricorso.
4)
Il sig. Klyuyev è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio, per quanto concerne la domanda di annullamento formulata nella memoria di adattamento delle conclusioni.
5)
La Commissione europea sopporterà le proprie spese.
(1) GU C 261 dell’11.8.2014.
Full & Egal Universal Law Academy