17.9.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 328/32
Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2018 — Viscas / Commissione
(Causa T-422/14) (1)
((«Concorrenza - Intese - Mercato europeo dei cavi elettrici - Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE - Infrazione unica e continuata - Prova dell’infrazione - Durata della partecipazione - Dissociazione pubblica - Calcolo dell’importo dell’ammenda - Gravità dell’infrazione - Competenza estesa al merito»))
(2018/C 328/42)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Viscas Corp. (Tokyo, Giappone) (rappresentante: J.-F. Bellis, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Giolito, L. Parpala, H. van Vliet e A. Biolan, agenti, assistiti da B. Doherty, barrister)
Interveniente a sostegno della ricorrente: Furukawa Electric Co. Ltd (Tokyo) (rappresentanti: C. Pouncey, A. Luke e L. Geary, avvocati)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento parziale della decisione C(2014) 2139 final della Commissione, del 2 aprile 2014, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso AT.39610 — Cavi elettrici), nella parte in cui riguarda la ricorrente, e, dall’altro, alla riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta a quest’ultima.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Viscas Corp. è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.
3)
La Furukawa Electric Co. Ltd sopporterà le proprie spese.
(1) GU C 303 dell’8.9.2014.
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