11.1.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 7/24
Sentenza del Tribunale del 13 novembre 2015 — ClientEarth/Commissione
(Cause riunite T-424/14 e T-425/14) (1)
((«Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Progetto di relazione sulla valutazione d’impatto, relazione sulla valutazione d’impatto e parere del comitato per la valutazione d’impatto - Diniego di accesso - Eccezione relativa alla tutela del processo decisionale - Obbligo di motivazione - Obbligo di procedere a un esame concreto ed individuale - Interesse pubblico prevalente»))
(2016/C 007/33)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: ClientEarth (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: O. Brouwer, F. Heringa e J. Wolfhagen, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Clotuche-Duvieusart e M. Konstantinidis, agenti)
Oggetto
Da un lato, una domanda di annullamento della decisione della Commissione, del 1o aprile 2014, che nega l’accesso a una relazione sulla valutazione d’impatto riguardante un progetto di strumento vincolante che definisce il quadro strategico per le procedure di ispezione e di sorveglianza incentrate sui rischi e relative alla normativa ambientale dell’Unione europea, nonché ad un parere del comitato per la valutazione d’impatto e, dall’altro, una domanda di annullamento della decisione della Commissione, del 3 aprile 2014, che nega l’accesso a un progetto di relazione sulla valutazione d’impatto relativa all’accesso alla giustizia in materia ambientale a livello degli Stati membri nel settore della politica ambientale dell’Unione e a un parere del comitato per la valutazione d’impatto
Dispositivo
1)
I ricorsi sono respinti.
2)
La ClientEarth sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Commissione europea.
(1) GU C 303 del 8.9.2014.
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